Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 57

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Normativa italiana26G00079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il codice delle assicurazioni private su obbligo assicurativo, veicoli inidonei o sospesi, veicoli storici, gare sportive e attestato di rischio. Introduce regole su deroghe, coperture alternative, contratti di durata inferiore in casi specifici e poteri IVASS su banca dati elettronica e attestazione del rischio. Nessun nuovo onere per la finanza pubblica.

Modifiche all'assicurazione RC auto e attestato di rischio

Modifiche al codice delle assicurazioni private

Il provvedimento interviene sul codice delle assicurazioni private per adeguare la disciplina dell’obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei veicoli, rafforzare i poteri di vigilanza dell’IVASS e aggiornare le regole sull’attestazione dello stato del rischio. Le modifiche riguardano anche casi particolari come veicoli non idonei all’uso, veicoli storici, gare sportive e contratti di durata ridotta.

Ambito dell’obbligo assicurativo e deroghe

La deroga all’obbligo assicurativo si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, compresa l’ipotesi in cui manchino parti essenziali che lo rendano stabilmente inidoneo all’utilizzo. Un futuro decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà individuare tali parti essenziali.

La stessa deroga opera anche quando l’utilizzo del veicolo sia stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti indicati dall’articolo 122, comma 3, a seguito di formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

Veicoli di interesse storico e collezionistico

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, resta fermo l’obbligo che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica. Per tali veicoli l’obbligo assicurativo può essere assolto anche mediante schemi assicurativi diversi dalla responsabilità civile dei veicoli a motore, purché il premio relativo al rischio dinamico sia indicato separatamente rispetto a quello statico.

Contratti assicurativi di durata inferiore nei casi particolari

Nei casi di uso stagionale, trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all’estero dei veicoli, può essere previsto con decreto ministeriale uno schema di contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli e natanti con durata inferiore a quella ordinaria prevista dall’articolo 170-bis. Il decreto sarà adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’IVASS.

Gare e competizioni sportive

Le gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, nonché le relative prove, non possono essere autorizzate neppure se svolte in circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, se l’organizzatore non ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore oppure, in alternativa, un’assicurazione generale con massimali idonei a coprire il rischio.

La disciplina precisa inoltre che l’assicurazione considerata è quella stipulata dall’organizzatore.

Attestazione dello stato del rischio e banca dati elettronica

L’IVASS è incaricato di vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica relativa all’attestazione dello stato del rischio. Con proprio regolamento, l’IVASS dovrà:

  • determinare le indicazioni aggiuntive dell’attestazione rispetto al modello europeo;
  • stabilirne la validità, comunque non inferiore a 12 mesi;
  • individuare i termini di decorrenza e la durata del periodo di osservazione del rischio;
  • disciplinare le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica;
  • regolare le modalità di consegna dell’attestato di rischio.

L’attestazione deve comprendere anche i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Per le finalità di vigilanza, l’IVASS può accedere alle banche dati previste dagli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Clausola finanziaria

Le amministrazioni interessate devono attuare il decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.