DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 78
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sulla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna il Codice del consumo al regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, ridefinendo ambito, obblighi degli operatori, vigilanza, segnalazioni e sanzioni. Abroga norme non più coerenti e consente la vendita dei prodotti già conformi alla vecchia direttiva 2001/95/CE immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.
Adeguamento del Codice del consumo alla disciplina UE sulla sicurezza generale dei prodotti
Sicurezza generale dei prodotti: adeguamento del Codice del consumo
Il decreto legislativo aggiorna il Codice del consumo per recepire e coordinare la disciplina nazionale con il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. Interviene su definizioni, obblighi degli operatori economici, vigilanza del mercato, gestione dei richiami, notifiche tramite i portali europei e apparato sanzionatorio.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina del titolo dedicato alla sicurezza dei prodotti mira a garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. Le regole si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988, compresi quelli venduti online o a distanza, salvo che esistano norme specifiche dell’Unione già finalizzate alla sicurezza del prodotto.
Per i prodotti soggetti a requisiti di sicurezza previsti dal diritto dell’Unione, il titolo si applica solo agli aspetti, ai rischi o alle categorie di rischio non coperti da tali requisiti. Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, e per gli altri prodotti coperti da normativa UE di armonizzazione delle condizioni di commercializzazione, non si applicano gli articoli relativi agli obblighi informativi specifici e alla vigilanza in alcuni profili indicati dalla norma.
Restano esclusi i prodotti elencati nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.
Definizioni e soggetti istituzionali
Ai fini del titolo, il decreto richiama il regolamento (UE) 2023/988 come fonte principale di definizione e individua alcune figure istituzionali rilevanti:
- autorità di vigilanza del mercato, designate secondo il decreto legislativo n. 157 del 2022;
- autorità di controllo, anch’esse designate ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022;
- ufficio unico di collegamento, individuato nella struttura prevista dal medesimo decreto legislativo.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume un ruolo centrale come ufficio unico di collegamento e come punto di contatto per le informazioni applicative relative alla sicurezza dei prodotti.
Obblighi degli operatori economici
Gli operatori economici devono assicurare che il prodotto sia conforme all’obbligo generale di sicurezza. Devono inoltre rispettare gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento europeo e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato secondo il proprio ruolo nella catena di fornitura.
Il decreto impone anche specifici obblighi linguistici e informativi:
- avvertenze e informazioni di sicurezza da apporre sul prodotto o ad esso accompagnate devono essere in lingua italiana e ben visibili;
- eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori devono essere in lingua italiana.
Su richiesta e a titolo gratuito, gli operatori possono chiedere informazioni sull’attuazione del regolamento e sulle norme nazionali di sicurezza dei prodotti al punto di contatto per i prodotti individuato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Vigilanza del mercato e coordinamento istituzionale
La vigilanza del mercato è affidata alle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito. I criteri per individuare l’autorità competente tengono conto di:
- destinazione d’uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
- caratteristiche intrinseche del prodotto;
- analogia con prodotti già rientranti in normative armonizzate.
Il coordinamento dei controlli è affidato a un tavolo tecnico convocato almeno due volte l’anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Vi partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni competenti. La partecipazione non dà diritto ad alcun compenso, gettone, indennità o rimborso.
Possono presentare osservazioni al tavolo tecnico gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137, anche per progetti comuni di sorveglianza e prova, compreso il commercio elettronico.
Le autorità di vigilanza devono proteggere le informazioni raccolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Controlli, reclami e cooperazione con altri soggetti
Le autorità di vigilanza del mercato devono assicurare il rispetto dell’obbligo generale di sicurezza e svolgere i controlli previsti dal regolamento anche tramite i propri uffici territoriali e in collaborazione con le autorità incaricate del controllo e con gli altri enti competenti.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate.
Le autorità di vigilanza devono trasmettere annualmente all’ufficio unico di collegamento i dati relativi ai controlli svolti.
Il decreto prevede inoltre che le amministrazioni competenti, nel rispetto del principio di precauzione e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, favoriscano l’adeguamento volontario degli operatori anche tramite codici di buona condotta e accordi di settore.
I consumatori devono poter presentare reclami sulla sicurezza dei prodotti, sulle attività di controllo e sui casi in cui i rimedi offerti in caso di richiamo non siano soddisfacenti. Se il reclamo non è manifestamente infondato e vi sono i presupposti per un provvedimento, l’autorità deve dargli seguito e informare il reclamante delle misure adottate.
Per i controlli relativi ai contenuti dell’articolo 22 del regolamento, le autorità cooperano con il coordinatore dei servizi digitali.
Il Ministero dell’interno e il Ministero della salute intervengono, per le rispettive competenze, anche attraverso le proprie strutture territoriali e di coordinamento, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Sistema di allarme rapido Safety Gate
Le autorità di vigilanza devono notificare tramite Safety Gate le misure correttive adottate per i prodotti a rischio grave. La notifica delle misure correttive, delle altre azioni e delle informazioni pertinenti, compresi eventuali risultati di prove o analisi, deve avvenire senza indebito ritardo e comunque entro quattro giorni lavorativi dall’adozione della misura.
Possono essere notificate anche misure relative a prodotti che presentano un rischio non grave. Ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive già notificate deve essere comunicato senza indebito ritardo.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica la completezza delle notifiche, ne cura la trasmissione alla Commissione europea per la convalida e controlla l’adempimento degli obblighi da parte delle autorità di vigilanza.
Se la Commissione europea adotta decisioni su prodotti pericolosi in più Stati membri, le autorità competenti devono adeguarsi entro venti giorni, oppure entro il termine più breve eventualmente fissato dalla Commissione. Se il provvedimento ha portata solo nazionale ma contiene informazioni utili per altri Stati membri, il Ministero può procedere alla notifica alla Commissione europea.
Le autorità nazionali devono inoltre dare attuazione ai compiti specifici previsti dagli atti di esecuzione dell’Unione e informare la Commissione delle misure intraprese.
Portali Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway
Gli operatori economici che ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto da loro immesso sul mercato o fornito al consumatore sia pericoloso devono notificarlo tramite il portale Safety Business Gateway, indicando in particolare:
- il rischio per la salute e la sicurezza del consumatore;
- le misure correttive già adottate;
- se disponibili, la quantità dei prodotti ancora in circolazione.
Le autorità di vigilanza devono verificare periodicamente e gestire le segnalazioni ricevute tramite il portale.
Consumatori e altre parti interessate possono segnalare prodotti potenzialmente pericolosi alla Commissione europea tramite il portale Consumer Safety Gateway. Se la Commissione verifica l’esattezza delle informazioni, le autorità di vigilanza devono dare seguito alle segnalazioni senza indebito ritardo.
Regime sanzionatorio
Il decreto riformula le sanzioni in materia di sicurezza dei prodotti.
Sono previste sanzioni penali per l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti pericolosi in violazione dell’obbligo generale di sicurezza:
- arresto da sei mesi a un anno;
- ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro;
- aumento fino alla metà della pena pecuniaria se il prodotto presenta un rischio grave.
Sono previste sanzioni amministrative per:
- mancato adempimento degli obblighi di informazione o mancata cooperazione con l’autorità di vigilanza: da 4.000 euro a 40.000 euro;
- violazione degli obblighi del capo III del regolamento: da 2.500 euro a 25.000 euro;
- mancata ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità di vigilanza da parte dell’operatore economico o del fornitore di mercato online: ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
L’accertamento spetta alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità di controllo. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio territorialmente competente, applicandosi in quanto compatibile la legge n. 689 del 1981.
Regime transitorio e salvezza dei prodotti già immessi sul mercato
Il decreto precisa che restano ferme tutte le disposizioni del regolamento europeo e le ulteriori norme di settore che impongono specifici standard di sicurezza per determinate categorie merceologiche.
È inoltre consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell’ambito della direttiva 2001/95/CE, conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.
Abrogazioni e aggiornamenti normativi
Sono abrogati l’allegato II del Codice del consumo e il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73.
Viene anche aggiornato l’allegato II-septies del Codice del consumo, che richiama ora gli articoli da 103 a 113 del medesimo codice come modificati dal decreto di attuazione del regolamento (UE) 2023/988.
Entrata in vigore e oneri finanziari
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tutti gli adempimenti previsti devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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