DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 58
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il Codice dell’ordinamento militare per adeguare dotazioni, formazione, anzianità, vincoli di ferma e procedure di reclutamento di ufficiali, marescialli, sergenti e volontari delle Forze armate. Introduce varie norme transitorie fino al 2030, 2033 e per il biennio 2026-2027, oltre a una clausola di invarianza finanziaria.
Adeguamento delle dotazioni organiche e reclutamento del personale militare
Adeguamento delle dotazioni organiche e del reclutamento militare
Il decreto interviene sul Codice dell’ordinamento militare per aggiornare regole di formazione, avanzamento, reclutamento e permanenza in servizio del personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Le modifiche riguardano sia aspetti ordinari sia discipline transitorie con limiti temporali specifici.
Formazione e anzianità degli ufficiali allievi
Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali delle Armi e dei Corpi indicati, il nuovo ordine di anzianità è determinato con decreto ministeriale sulla base della graduatoria prevista dal regolamento. È abrogata una precedente disciplina e sono confermate regole specifiche per chi non supera una sola volta un anno di corso, per chi conclude il corso con ritardo per motivi di servizio o di salute e per la nomina degli aspiranti.
I sottotenenti sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso. L’anzianità di grado decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. L’allievo idoneo al termine del secondo anno è nominato aspirante e ammesso al terzo anno come frequentatore; questa previsione si applica ai corsi di formazione in accademia avviati dall’anno 2024. L’alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati dal regolamento dell’istituto.
Reclutamento, ruoli e vincoli di ferma
Per i marescialli reclutati ai sensi dell’articolo 679, comma 1, lettera a), che superano i corsi previsti, è introdotta una ferma obbligatoria di 5 anni all’atto dell’iscrizione in ruolo.
Per gli ufficiali in servizio permanente destinati a incarichi particolarmente qualificanti in ambito internazionale o nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, è prevista una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di assunzione. La ferma aggiuntiva si assorbe nella ferma già in atto per il periodo sovrapponibile.
Reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi
Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di atleti e istruttori dei gruppi sportivi militari anche i giovani che non abbiano svolto il servizio come volontari in ferma prefissata iniziale, purché in possesso dei requisiti per l’arruolamento come volontari in ferma prefissata triennale. Se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.
Trattamento economico degli aspiranti ufficiali
Gli allievi dei corsi regolari delle Accademie militare, navale e aeronautica, al momento della nomina ad aspirante ufficiale e per tutta la permanenza in tale qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione si applica dalla data di entrata in vigore del codice richiamato.
Regimi transitori per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli
Fino all’anno 2033, per il concorso di cui all’articolo 652, il limite di età è elevato a 40 anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente delle tre Forze armate indicate.
Per il biennio 2026-2027 è autorizzato, in deroga ad alcune disposizioni del Codice, il reclutamento a nomina diretta con grado di maresciallo o corrispondente di 30 marescialli in servizio permanente, mediante concorso per titoli. La ripartizione dei posti tra le Forze armate è demandata a determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Fino al 2033 possono inoltre essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse disponibili, per l’accesso al ruolo marescialli del personale di ruolo sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata. Sono richiesti laurea tecnico-ingegneristica, informatica o sanitaria, età non superiore a 52 anni, assenza di sanzioni disciplinari più gravi della consegna nel biennio precedente e assenza di valutazioni inferiori a “superiore alla media” nel medesimo periodo. I posti non possono superare il 20% dell’entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente; corrispondentemente si riducono i posti riservati previsti dal Codice. I vincitori entrano nel ruolo con il grado di maresciallo o equivalente e, se necessario, frequentano un corso di formazione fino a 3 mesi.
Reclutamento straordinario nel ruolo sergenti
Fino al 2030 possono essere banditi concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di sergenti, per specifiche esigenze delle singole Forze armate e nei limiti delle risorse disponibili. Possono partecipare i giovani con diploma di scuola secondaria di secondo grado e con età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando.
I concorsi sono bandibili nell’anno in corso solo se, al 31 dicembre dell’anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche almeno pari al 30% delle dotazioni previste. I posti non possono superare il 5% delle vacanze organiche. I vincitori frequentano un corso di formazione e specializzazione di almeno 6 mesi e un tirocinio complementare, assumendo durante tale periodo la qualifica di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale. L’anzianità relativa è determinata dalla media tra il punteggio della graduatoria del concorso e quello del corso. L’iscrizione in ruolo decorre dal giorno successivo alla nomina dell’ultimo sergente proveniente dai concorsi ordinari dell’anno di riferimento. Chi non supera il corso è collocato in congedo, salvo obblighi di leva da assolvere o completare; il periodo di corso non conta ai fini della leva.
Reclutamento dei sergenti tramite volontari in ferma prefissata
In relazione alle esigenze funzionali, ciascuna Forza armata può bandire concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento nel ruolo sergenti, riservati fino al 15% dei posti disponibili e comunque entro il limite del 60% previsto per i concorsi ordinari. Possono partecipare i volontari in ferma prefissata quadriennale e triennale in servizio che, alla scadenza del termine per la domanda, abbiano maturato almeno 42 mesi di servizio come VFP4 oppure 18 mesi come VFP1 triennale.
I vincitori frequentano il corso previsto dal Codice e, se dichiarati idonei, conseguono la nomina a sergente e l’iscrizione in ruolo secondo la graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla conclusione dello stesso. Le norme richiamate sul corso e sul ruolo di provenienza sono adeguate in coerenza con questa nuova disciplina.
Partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi e clausola finanziaria
Il decreto coordina anche le disposizioni sui corsi e sul ruolo di provenienza per i volontari vincitori dei concorsi. Tutte le amministrazioni interessate devono attuare le misure con le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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