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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2026, n. 74

Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201.

Normativa italiana26G00088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto riorganizza il Servizio sanitario militare come componente sanitaria della difesa, istituendo il Direttore della Sanità militare e ridisegnando funzioni, strutture, reclutamento, formazione ed esercizio delle professioni sanitarie. Disciplina anche rapporti con SSN e strutture dual use. Non emergono limiti temporali specifici di applicabilità.

Riorganizzazione della sanità militare nazionale

Riorganizzazione della sanità militare nazionale

Il decreto attua la delega per la revisione dello strumento militare nazionale, ridisegnando l’assetto del Servizio sanitario militare. Viene istituito un modello unitario, con nuova direzione centrale, nuove regole per funzioni, personale, formazione e rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Istituzione e funzioni della Sanità militare

Viene istituito il Servizio sanitario militare nazionale, denominato Sanità militare, quale componente sanitaria della difesa. Le sue funzioni comprendono:

  • il sostegno all’operatività delle Forze armate in Italia e all’estero, incluso il servizio medico-chirurgico sulle unità navali;
  • la tutela della salute del personale della difesa e delle altre categorie beneficiarie;
  • l’accertamento dell’idoneità al servizio militare e al servizio incondizionato;
  • gli accertamenti di idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea;
  • rifornimenti e allestimenti di materiali tecnici e di servizio generale per pace, guerra o grave crisi internazionale;
  • il supporto al Servizio sanitario nazionale secondo il principio di sussidiarietà, anche in caso di calamità o straordinaria necessità e urgenza;
  • ogni altro adempimento previsto dal codice, dal regolamento o dalla legge.

Direzione della Sanità militare

La figura centrale del nuovo assetto è il Direttore della Sanità militare, scelto tra:

  • ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale del Corpo unico della Sanità militare; oppure
  • dirigenti civili con esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e sentito il Capo di stato maggiore della difesa. Il Direttore dipende dal Ministro della difesa e, per gli aspetti tecnico-operativi legati al sostegno dell’operatività e alla sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. Il mandato dura tre anni; se militare e raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio fino alla scadenza.

Se il Direttore è scelto tra ufficiali generali con grado di maggiore generale, al momento dell’incarico riceve il grado di tenente generale in soprannumero rispetto agli organici.

Compiti della Direzione e articolazione interna

Il Direttore supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione finanziaria e operativa interforze della Sanità militare ed è responsabile dell’organizzazione, del funzionamento, della consulenza, dell’innovazione e della ricerca clinica. È inoltre competente per lo sviluppo e l’utilizzo di innovazioni tecnologiche in ambito biomedico e per le sinergie con operatori pubblici e privati, anche tramite Difesa servizi spa.

La Direzione della Sanità militare è l’organo centrale della Sanità militare. Si articola in reparti e uffici e dispone di articolazioni sanitarie per:

  • reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale;
  • dottrina sanitaria militare;
  • attività sanitarie, medicina veterinaria, medicina preventiva e del lavoro;
  • ricerca tecnologica e scientifica;
  • gestione di proprietà intellettuale, brevetti e sviluppo di tecnologie medico-sanitarie;
  • coordinamento della sanità di aderenza per Forze armate e Arma dei carabinieri;
  • coordinamento della sanità di sostegno territoriale, comprese strutture diagnostiche e polispecialistiche per assistenza e supporto al SSN.

Strutture, organi tecnici e collegamento con il SSN

La Sanità militare si avvale del Collegio medico-legale, della Commissione medica di seconda istanza, del Policlinico militare di Roma, degli Istituti di medicina aerospaziale, dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa e del poliambulatorio “Montezemolo”.

Il Policlinico militare di Roma è posto alle dipendenze della Direzione della Sanità militare. I Centri ospedalieri militari sono qualificati come strutture con competenze diagnostico-terapeutiche per ricovero e cura del personale della difesa e degli altri destinatari delle prestazioni.

È inoltre prevista la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale tramite il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, per sviluppare un sistema nazionale di poliambulatori autorizzabili e, ove possibile, accreditabili al SSN. Possono essere stipulati accordi contrattuali con le ASL competenti, nel rispetto del fabbisogno assistenziale e della programmazione sanitaria regionale.

Commissioni mediche e qualifiche di polizia

Il Collegio medico-legale deve garantire adeguata rappresentanza di ufficiali medici della Sanità militare e di medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile. Sono ridefinite anche le Commissioni mediche della Sanità militare di prima e seconda istanza, con nuove regole di composizione e con il coinvolgimento del Direttore della Sanità militare nelle nomine.

È inoltre introdotta la possibilità per la Direzione della Sanità militare di istituire Commissioni mediche di secondo grado per i ricorsi avverso giudizi di prima istanza di organi sanitari monocratici; i relativi giudizi sono definitivi.

Per esigenze dell’Arma dei carabinieri, gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanità militare impiegati presso reparti investigativi individuati dal Comandante generale acquisiscono, per il periodo di servizio in tali unità, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, con cessazione automatica al termine del servizio.

Professioni sanitarie, libera professione e incompatibilità

Gli ufficiali medici del Corpo unico della Sanità militare possono svolgere l’attività di medicina generale in favore del personale della difesa e dei familiari anche nelle strutture militari, secondo criteri da definire con decreto ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono inoltre ridefinite le competenze degli ufficiali medici, includendo amministrazione del materiale ospedaliero, visite disciplinari e medico-legali, ispezioni tecnicosanitarie e altri servizi sanitari di supporto.

Per medici e psicologi militari sono previste deroghe alle incompatibilità relative all’attività libero-professionale, ma restano vietate attività che possano compromettere l’esercizio delle funzioni, ledere la riservatezza o riguardare consulenze e attività peritali in procedimenti che coinvolgano l’amministrazione della difesa. È consentita anche la libera professione intramuraria per i medici militari e per il personale del Corpo unico della Sanità militare abilitato, in base a convenzioni con amministrazioni pubbliche o soggetti sanitari, con limiti di compatibilità, controllo dei volumi prestazionali, tracciabilità dei pagamenti e disciplina regolamentare dettagliata.

Reclutamento e posti riservati

La disciplina del reclutamento è adattata al nuovo Corpo unico della Sanità militare. Le commissioni esaminatrici per i concorsi del personale sanitario militare sono presiedute da personale del Corpo unico e composte da personale di ciascuna Forza armata e del Corpo unico.

Nei concorsi per le accademie militari:

  • sono riservati posti agli allievi delle scuole militari entro il limite complessivo del 30%;
  • possono essere previste ulteriori riserve per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanità militare;
  • ciascuna Forza armata e la Sanità militare possono bandire concorsi riservati al proprio personale fino al 30% dei posti disponibili.

È previsto un nuovo regime per l’alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare, sia tramite accademia sia tramite concorso per laureati italiani under 28 in possesso del titolo richiesto.

Formazione del personale sanitario militare

La formazione del personale della Sanità militare, di base e successiva, è garantita dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. Il Direttore della Sanità militare adotta i provvedimenti di competenza d’intesa con i Capi di stato maggiore e con il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare. Per gli ufficiali del ruolo normale sono previsti:

  • regole specifiche di nomina dagli aspiranti frequentatori delle accademie;
  • obbligo di conseguire la laurea entro i termini del piano di studi;
  • possibilità di proroghe fino a due anni per il completamento degli studi universitari;
  • eventuale transito nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare, anche in soprannumero, se non viene conseguita la laurea nei tempi previsti;
  • collocamento in complemento per chi non presenti domanda o non possa transitare.

Per gli ufficiali reclutati a nomina diretta nel ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare è previsto un vincolo di ferma di sette anni dall’inizio del corso formativo.

Formazione in medicina generale e specializzazioni

Ai medici del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio continuano ad applicarsi le disposizioni sulla formazione specifica in medicina generale. Le attività pratiche residuali e la didattica teorica non svolgibili nelle strutture dell’amministrazione si svolgono fuori dall’orario di servizio.

Il medico militare che si iscrive al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo di permanenza in servizio pari a due volte e mezzo la durata del percorso abilitante.

La formazione per le specializzazioni è collegata al nuovo assetto del Corpo unico della Sanità militare; le modalità di avvio alle specializzazioni e gli indirizzi sono rimessi al Direttore della Sanità militare secondo la disciplina richiamata dal decreto e dal regolamento.

Contenuto organizzativo e coordinamento interforze

Il decreto sostituisce numerose previsioni del Codice dell’ordinamento militare per uniformare la disciplina alla nuova Sanità militare nazionale. Vengono trasferite alla Direzione della Sanità militare funzioni prima distribuite tra strutture di singola Forza armata o interforze, con aggiornamento delle denominazioni e delle competenze di organi, commissioni, strutture sanitarie e percorsi di carriera.

Regime temporale e attualità della norma

Dal contenuto fornito non emergono termini di efficacia limitati o disposizioni transitorie di breve durata. La disciplina appare strutturale e tuttora potenzialmente utile per operatori del settore difesa e sanità militare, quindi non risulta deprecata.

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