Cassazione Civile, Ordinanza n. 01445/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il maggior reddito IRPEF di una contribuente per gli anni d’imposta 2006 e 2007, sulla base del redditometro, valorizzando un incremento patrimoniale immobiliare e la disponibilità di un’autovettura. La CTR ha accolto l’appello dell’ufficio ritenendo non dimostrato che le somme impiegate per gli acquisti/impieghi contestati provenissero da un disinvestimento immobiliare del 2004. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo di avere provato la provenienza non reddituale delle somme da un disinvestimento molto anteriore e di importo maggiore rispetto alla spesa contestata, oltre a contestare la coerenza degli indici relativi all’autovettura; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse motivato in modo statico e insufficiente, senza spiegare perché l’accertamento fosse corretto e perché dovessero essere disattese le sue difese. Nel ricorso era anche formulata una richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, dichiarata inammissibile dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione perché l’art. 283 c.p.c. riguarda la sospensione della sentenza di primo grado in appello, mentre per la sospensione della sentenza tributaria d’appello opera l’art. 373 c.p.c. e, nel processo tributario, l’art. 62-bis d.lgs. 546/1992. Nel merito, ha rigettato entrambi i motivi: il primo perché, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, grava sul contribuente l’onere di fornire prova documentale idonea della provenienza non imponibile delle somme e della effettiva riferibilità delle stesse alle spese contestate; la CTR ha correttamente valorizzato l’estratto conto bancario che non confermava la disponibilità delle somme al momento rilevante e, dunque, escludeva l’utilizzo del disinvestimento per giustificare gli incrementi patrimoniali. Il secondo perché non vi era omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una censura diretta alla motivazione; la sentenza impugnata conteneva una motivazione graficamente esistente e una ratio decidendi chiara, sicché non era sindacabile in cassazione al di fuori dei casi di mancanza/motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia, con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo vigente ratione temporis, consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di spese per incrementi patrimoniali e di indici di capacità contributiva; la prova contraria grava sul contribuente e deve essere documentale e idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme e la loro riferibilità alle spese contestate.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa fiscale resta a carico del contribuente, che deve dimostrare la provenienza non imponibile delle somme utilizzate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'applicazione dell'accertamento sintetico e della ripartizione dell'onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
art. 283 c.p.c.
La richiesta di sospensione formulata nel ricorso è stata dichiarata inammissibile perché la norma riguarda la sospensione della sentenza di primo grado in appello nel rito ordinario.
art. 373 c.p.c.
Richiamato per indicare il corretto riferimento normativo per la sospensione dell'esecutività della sentenza di appello.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Interpretato nel senso che non impedisce al giudice tributario di sospendere l'esecuzione delle sentenze tributarie d'appello secondo l'art. 373 c.p.c.
art. 62-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come disciplina espressa, introdotta dalla l. n. 156 del 2015, della sospensione della sentenza di appello nel processo tributario, con competenza del giudice che ha emesso la decisione impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
Costituisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, la cui violazione si traduce in vizio denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 la disponibilità di determinati beni o l'effettuazione di spese per incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo se gli indici sono effettivi, ma deve valutare solo la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di risorse finanziarie o della loro provenienza da fonti non imponibili in astratto: occorre una prova documentale idonea a dimostrare anche la durata del possesso e la concreta riferibilità di tali somme alle spese contestate.
- Per superare l'accertamento sintetico non basta allegare un precedente disinvestimento o altri redditi esenti: è necessario fornire elementi oggettivi che rendano plausibile che quelle disponibilità siano state effettivamente impiegate per coprire le spese oggetto di ripresa.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; una critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione non è ammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente e intelligibile.
- La richiesta di sospensione dell'esecutività va incanalata nel corretto rimedio processuale: nel processo tributario la sospensione della sentenza di appello è disciplinata da specifiche norme speciali e non dall'art. 283 c.p.c.
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