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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19228/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ricusazione della giudicessa Laura Dì Girolamo, dedotta dal Marchionni, per presunta parzialità basata su valutazioni pregiudicanti espresse in una sentenza resa nel procedimento n. 870/2012 R.G.N.R. (Tribunale di Grosseto). Il ricorrente prospettava che in quel processo erano state rese considerazioni sull'attendibilità del Marchionni, su atti di espromissione del 24/02/2012 e su questioni contabili e di gestione delle società familiari, nonché che la limitazione delle prove testimoniali nel processo successivo dimostrasse un pregiudizio derivante dalla conoscenza precedente delle vicende. Si chiedeva inoltre rinvio dell'esame del ricorso in Cassazione in attesa del deposito della motivazione della sentenza del procedimento monitorato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rigettato l'istanza di rinvio, ritenendo irrilevante l'attesa del deposito della motivazione della precedente sentenza, perché l'accertamento sulla sussistenza della causa di ricusazione si valuta al momento in cui il giudice viene investito. Ha ritenuto che non emergessero valutazioni di merito sullo stesso fatto rese dal medesimo giudice in altro procedimento: la mera conoscenza di atti o la connessione di fonti probatorie non costituiscono di per sé causa di ricusazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferita alla sua parziale illegittimità nella parte dichiarata dalla Corte costituzionale; la Corte di Cassazione precisa che la norma consente la ricusazione quando il giudice abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, mentre non basta la mera conoscenza di atti o la connessione probatoria.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 14/07/2000

    Declaratoria di illegittimità che ha influenzato la lettura dell'art. 37 c.p.p.; la Corte di Cassazione ne applica i principi precisando i limiti della ricusazione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della possibile audizione della persona offesa con cautele: la Corte territoriale aveva valutato l'inutilità probatoria rispetto alle specifiche contestazioni del procedimento principale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami relativi ai limiti di impugnazione e ai motivi ammessi nel ricorso per cassazione (limiti formali del ricorso).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza costituzionale successiva (es. Corte cost. n. 7/2022, n. 153/2012, n. 177/2010, n. 131/1996)

    Richiamate per ribadire che non è sufficiente la conoscenza degli atti precedenti: occorre una valutazione non formale, di contenuto, strumentale alla decisione sul merito degli stessi fatti, per integrare causa di ricusazione.

Massime di principio

  • La ricusazione trova fondamento solo se il giudice ha espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto; la mera conoscenza di atti o l'esistenza di fonti probatorie comuni non è sufficiente.
  • La verifica della sussistenza della causa di ricusazione si compie rispetto alla situazione esistente al momento in cui il giudice viene investito del procedimento pregiudicato; non è rilevante attendere sviluppi o future motivazioni di altri processi.
  • Le norme sulle cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: la parte che deduce la ricusazione deve fornire elementi specifici e chiari di una valutazione preventiva e non meramente congetturale o generica.
  • La limitazione delle prove o decisioni istruttorie non costituisce automaticamente prova di pregiudizio se non emerge che la decisione sia stata determinata da una precedente valutazione di merito sullo stesso fatto.
  • È rischioso proporre ricorsi per ricusazione insufficientemente fondati: possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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