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Sentenza

Sentenza n. 944/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dopo il rigetto della domanda di emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 23 gennaio 2023 con cui la Prefettura di Mantova aveva negato il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo che il precedente diniego della domanda di emersione, notificato nel dicembre 2021, impedisse il rilascio del titolo. In via preliminare, l'Amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il precedente diniego di emersione non era stato tempestivamente impugnato. Nel merito, il ricorrente ha invocato l'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. 109/2012, come modificato dall'art. 9, comma 10, del d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013, sostenendo di avere diritto al permesso per attesa occupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La procedura di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020 era stata avviata indicando un rapporto di lavoro domestico con orario iniziale di 25 ore settimanali; dopo il preavviso di rigetto fondato sull'incompatibilità tra livello contrattuale e lavoro part-time per il lavoratore convivente, l'orario era stato modificato a 40 ore. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva tuttavia espresso un nuovo parere negativo, ritenendo necessario un orario di 54 ore settimanali, e la domanda di emersione era stata rigettata. Il rapporto di lavoro era poi cessato per licenziamento il 31 gennaio 2022, e il ricorrente aveva chiesto il permesso per attesa occupazione il 18 gennaio 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, rilevando che l'atto impugnato era il distinto diniego del permesso per attesa occupazione del 23 gennaio 2023, notificato e depositato nei termini, e non il precedente diniego della domanda di emersione. Nel merito, ha ritenuto non applicabile l'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. 109/2012, poiché la disposizione riguardava una precedente sanatoria e la disciplina dell'emersione del 2020 non aveva riprodotto la previsione che consentiva il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rigetto fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Sezione e la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2023, il giudice ha affermato che, nell'ambito dell'emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, il permesso per attesa occupazione presuppone che la domanda di emersione fosse astrattamente accoglibile e che sussistessero ab origine tutti i requisiti normativi della regolarizzazione. Poiché nel caso concreto la domanda era stata respinta per la mancanza dei requisiti necessari relativi all'orario di lavoro, non sussistevano i presupposti per il rilascio del permesso. Il TAR ha però rilevato che la motivazione del provvedimento era erronea: il diniego del 2021 aveva respinto la domanda di emersione e non una precedente domanda di permesso per attesa occupazione, presentata soltanto nel 2023. Il dispositivo era tuttavia corretto, sicché il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate in ragione dell'erronea motivazione dell'atto e della limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La disciplina dell'emersione del lavoro irregolare del 2020 consente il rilascio del permesso per attesa occupazione solo quando la domanda di emersione fosse astrattamente accoglibile e sussistessero ab origine tutti i requisiti normativi della regolarizzazione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    La disposizione invocata dal ricorrente appartiene alla disciplina di una precedente sanatoria e non è applicabile alla procedura di emersione del 2020.

  • art. 9, comma 10, d.l. 76/2013, convertito in l. 99/2013

    La norma aveva modificato la precedente disciplina, inclusa la previsione relativa al permesso per attesa occupazione, ma tale previsione non è stata riprodotta nella disciplina dell'emersione del 2020.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che la domanda di emersione fosse astrattamente accoglibile e che, sin dall'origine, sussistessero tutti i requisiti normativi necessari alla regolarizzazione.
  • Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la domanda di emersione sia stata respinta per la mancanza di requisiti sostanziali normativamente prescritti, poiché in tale situazione non ricorre un rigetto meramente ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ma l'assenza dei presupposti per la regolarizzazione.
  • La previsione che, nell'ambito di una precedente sanatoria, consentiva il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto della domanda di emersione imputabile esclusivamente al datore di lavoro non è automaticamente applicabile alla disciplina dell'emersione introdotta dal d.l. 34/2020, che non l'ha riprodotta.
  • L'impugnazione del diniego di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è distinta dall'impugnazione del precedente diniego della domanda di emersione; la mancata impugnazione del secondo non rende irricevibile il ricorso tempestivamente proposto contro il primo.
  • Quando la motivazione del provvedimento amministrativo sia erronea, ma il dispositivo risulti conforme alla disciplina applicabile e il contenuto dell'attività amministrativa non avrebbe potuto essere diverso, il giudice può respingere la domanda di annullamento, salva la rilevanza dell'errore motivazionale ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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