Sentenza n. 3957/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Canton n. 2684 del 4/11/2024, con cui è stato negato il visto per motivi di lavoro subordinato -nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè ignoto alla destinataria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\10\2025: - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in Canton n. KK341 del 5/6/2025, con cui è stato disposto il rigetto della domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato, a seguito della procedura di riesame disposta da T.A.R. Lazio, Roma Sezione VQ con ordinanza n. 1468/2025 del 7/3/2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto per lavoro subordinato e successivo diniego confermativo adottato all’esito del riesame disposto dal TAR
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, beneficiaria di un nulla osta al lavoro emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione su richiesta nominativa di una potenziale datrice di lavoro residente in Italia, aveva chiesto al Consolato Generale d’Italia a Canton il visto per lavoro subordinato come collaboratrice familiare. Il primo diniego era stato impugnato deducendo difetto di istruttoria e carenza di motivazione congrua. A seguito del remand disposto dal TAR, il Consolato aveva riesaminato la domanda e confermato il diniego, ritenendo inattendibile la finalità dichiarata di svolgere lavoro domestico e ravvisando un intento elusivo, ossia la dissimulazione dell’effettivo scopo del soggiorno in Italia. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di riesame, insistendo sui vizi di difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché sul difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato che la disciplina dei visti per lavoro subordinato consente alle rappresentanze diplomatico-consolari di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti formali collegati al nulla osta, anche i presupposti relativi al luogo di destinazione, al motivo e alla durata del soggiorno. Pertanto, anche ammettendo che la valutazione del rischio migratorio in senso stretto non riguardi i visti per lavoro non stagionale, permane il potere-dovere dell’autorità consolare di verificare la reale finalità del visto. Nel caso concreto, le motivazioni dei dinieghi sono state ritenute coerenti e ragionevoli rispetto all’istruttoria, ulteriormente precisata nella relazione consolare redatta in esito al remand. Tale relazione aveva evidenziato ambiguità nella richiesta e contraddizioni nelle allegazioni della ricorrente, anche in relazione ai pregressi rapporti tra la potenziale datrice di lavoro e la richiedente e alla posizione irregolare del padre di quest’ultima nell’area Schengen. Gli elementi sono stati considerati indici ragionevoli, unitari e convergenti di un intento elusivo. Sono stati quindi esclusi il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza, il travisamento, l’erronea valutazione dei fatti e il difetto di motivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina i visti d’ingresso per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Disciplina il nulla osta dello Sportello unico e il visto d’ingresso per lavoro subordinato; il comma 8 salva la facoltà delle rappresentanze diplomatico-consolari di accertare i presupposti relativi al luogo di destinazione, al motivo e alla durata del soggiorno.
art. 5 d.P.R. 394/1999
È richiamato dall’art. 31, comma 8, quale base per la verifica consolare del luogo di destinazione, del motivo e della durata del soggiorno.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della fissazione dell’udienza di merito dopo la fase cautelare.
Massime di principio
- Il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato non esclude il potere delle rappresentanze diplomatico-consolari di verificare autonomamente, ai fini del visto, il luogo di destinazione, il motivo e la durata del soggiorno, nonché la reale finalità dell’ingresso.
- Anche qualora la valutazione del rischio migratorio in senso stretto sia ritenuta estranea ai visti per lavoro subordinato non stagionale, l’autorità consolare può negare il visto quando, sulla base di elementi istruttori unitari e convergenti, ritenga non attendibile la finalità lavorativa dichiarata e ravvisi un intento elusivo.
- Il diniego consolare del visto non è viziato da difetto di istruttoria o di motivazione quando espone, anche mediante una relazione istruttoria successiva nell’ambito del riesame disposto dal giudice, ambiguità e contraddizioni concrete idonee a giustificare il giudizio di inattendibilità della finalità del soggiorno.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di visto non sostituisce la valutazione dell’autorità consolare, ma verifica la coerenza, la ragionevolezza, l’assenza di travisamento e la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione posta a fondamento della decisione.
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