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Direttiva 2003/51

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/51/CE aggiorna le direttive contabili UE per avvicinarle agli sviluppi internazionali e, in particolare, al quadro IAS/IFRS. Rafforza il contenuto informativo della relazione sulla gestione e della relazione consolidata sulla gestione, uniforma la relazione di revisione e introduce o amplia opzioni per l’uso del fair value e per la presentazione alternativa di bilancio e conto economico. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2005, lasciando loro margini di discrezionalità su varie opzioni contabili e informative, salvo i limiti espressi per le società quotate.

Modifica il quadro contabile UE per conti annuali e consolidati di società, banche e imprese di assicurazione, allineandolo agli IAS e introducendo maggiore flessibilità su schemi di bilancio, fair value, relazione sulla gestione e relazione di revisione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel diritto interno, e incide indirettamente su società di capitali, gruppi, enti creditizi e imprese di assicurazione disciplinati dalle direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE. Le modifiche riguardano in particolare società quotate e, in diversi punti, prevedono espressamente che certe facoltà o obblighi possano essere limitati a determinate categorie di società, ai conti consolidati o agli enti creditizi/assicurativi; sono inoltre previste esclusioni o limitazioni per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché per talune esenzioni non applicabili a tali società.

Direttiva 2003/51/CE: modernizzazione delle regole contabili e di revisione

La direttiva modifica il diritto contabile societario dell’Unione per renderlo più coerente con gli sviluppi internazionali in materia di informativa finanziaria, in particolare con gli IAS/IASB. Il suo impianto mira a migliorare comparabilità, trasparenza e qualità dell’informazione finanziaria, soprattutto per società quotate, gruppi, banche e imprese di assicurazione.

Finalità e contesto normativo

I considerando richiamano il piano d’azione di Lisbona per i servizi finanziari e la necessità di agevolare il funzionamento del mercato interno. La direttiva si colloca accanto al regolamento (CE) n. 1606/2002 sugli IAS, che impone ai gruppi quotati la redazione dei conti consolidati secondo gli IAS adottati; per le società che restano nell’alveo delle direttive contabili occorreva quindi evitare divergenze e garantire condizioni di parità con chi applica gli IAS.

Viene anche sottolineato che gli IAS devono essere verificati alla luce della quarta e della settima direttiva contabile, senza richiedere una conformità letterale a ogni singola disposizione. La direttiva, dunque, non sostituisce il sistema contabile UE, ma lo aggiorna e lo rende più flessibile.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono su quattro direttive settoriali:

  • direttiva 78/660/CEE sui conti annuali di taluni tipi di società;
  • direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati;
  • direttiva 86/635/CEE sui conti di banche e altri istituti finanziari;
  • direttiva 91/674/CEE sui conti delle imprese di assicurazione.

L’applicazione pratica riguarda società di capitali, gruppi, enti creditizi e imprese di assicurazione. Diverse disposizioni lasciano agli Stati membri la possibilità di limitare facoltà o obblighi a talune categorie di imprese o ai soli conti consolidati. Per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il testo esclude o limita alcune esenzioni contabili e di informativa.

Presentazione del bilancio e schemi contabili

Nella direttiva 78/660/CEE gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere:

  • l’inclusione di ulteriori documenti nei conti annuali e nei conti consolidati;
  • una presentazione che tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
  • uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra elementi correnti e non correnti;
  • in alternativa agli schemi tradizionali, un rendiconto delle prestazioni al posto del conto profitti e perdite, purché le informazioni siano equivalenti.

Per le banche e gli enti creditizi, la direttiva 86/635/CEE consente uno schema di stato patrimoniale fondato sull’ordine della liquidità relativa e, in alternativa al conto economico articolato per voci, un’informativa sui risultati equivalente. Per le imprese di assicurazione, la direttiva 91/674/CEE rinvia a schemi armonizzati e aggiorna i riferimenti ai nuovi schemi di bilancio.

Accantonamenti, passività e prudenza

La nozione di accantonamento viene precisata: esso serve a coprire passività nettamente individuate nella loro natura, probabili o certe ma indeterminate nell’importo o nella data. Gli accantonamenti non possono essere utilizzati per correggere i valori dell’attivo e il loro ammontare non può eccedere le somme necessarie.

Inoltre, gli Stati membri devono tener conto di tutte le passività sorte nell’esercizio o in esercizi precedenti, anche se emerse solo dopo la chiusura ma prima della compilazione del bilancio. Possono inoltre autorizzare o prescrivere di considerare anche passività prevedibili e perdite potenziali riferite all’esercizio o a esercizi precedenti.

Fair value e rivalutazioni

La direttiva apre in modo più ampio all’uso del valore equo. La quarta direttiva viene integrata con gli artt. 42 sexies e 42 septies, che consentono agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la valutazione al valore equo di determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari; tale opzione può essere limitata ai conti consolidati.

Quando un’attività è valutata al fair value, gli Stati membri possono richiedere o consentire che la variazione di valore sia rilevata nel conto profitti e perdite. Per le imprese di assicurazione, l’art. 46 bis introduce regole specifiche sugli investimenti valutati al valore equo e sulle informazioni da riportare in nota, compresa l’indicazione del prezzo di acquisto o del valore equo a seconda del metodo adottato.

Relazione sulla gestione e relazione consolidata sulla gestione

Il contenuto della relazione sulla gestione viene rafforzato in modo significativo. Essa deve offrire almeno:

  • un fedele resoconto dell’andamento, dei risultati e della situazione;
  • una descrizione dei principali rischi e incertezze;
  • un’analisi equilibrata ed esauriente, coerente con dimensione e complessità dell’impresa;
  • indicatori finanziari fondamentali e, se del caso, indicatori non finanziari pertinenti, inclusi profili ambientali e relativi al personale;
  • ove opportuno, riferimenti agli importi iscritti nei conti e chiarimenti ulteriori.

Per le società di dimensioni minori richiamate dall’art. 27, gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di fornire informazioni non finanziarie. Per i gruppi, la relazione consolidata sulla gestione segue la stessa logica e può essere redatta in un unico documento insieme alla relazione sulla gestione, concentrandosi sulle questioni rilevanti per il gruppo nel suo complesso.

Revisione legale e giudizio del revisore

La direttiva uniforma il contenuto minimo della relazione di revisione. Il revisore deve:

  • identificare i conti sottoposti a revisione e il quadro contabile applicato;
  • descrivere la portata della revisione e i principi di revisione utilizzati;
  • esprimere un giudizio sul bilancio, specificando se i conti diano o meno un quadro fedele e, se del caso, se rispettino gli obblighi di legge;
  • indicare eventuali richiami di informativa;
  • esprimere un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con i conti;
  • firmare e datare la relazione.

Sono previste le quattro forme classiche del giudizio: senza rilievi, con rilievi, negativo, oppure rifiuto di esprimere un giudizio. Per i conti consolidati, la relazione può essere combinata con quella relativa ai conti annuali della capogruppo, se questi sono allegati ai conti consolidati.

Esenzioni vietate per le società quotate

Per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il nuovo art. 53 bis della direttiva 78/660/CEE impedisce di avvalersi di alcune esenzioni previste dalle direttive contabili. Il testo mira così a rafforzare la trasparenza e a evitare che le società quotate beneficino di semplificazioni incompatibili con le esigenze degli investitori e del mercato.

Modifiche specifiche per banche e assicurazioni

Per gli enti creditizi, la direttiva 86/635/CEE viene allineata alla quarta direttiva anche quanto a definizioni, rinvii e schemi di esposizione. Per le imprese di assicurazione, la direttiva 91/674/CEE introduce una disciplina specifica per il Lloyd’s, che ai fini della direttiva è trattato come impresa di assicurazione e redige conti aggregati invece dei conti consolidati ordinari.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2005 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Profili di interesse pratico

Per i professionisti italiani, la direttiva segnala tre linee operative principali:

  • maggiore apertura a schemi di bilancio alternativi e al fair value, nei limiti stabiliti dal legislatore nazionale;
  • rafforzamento sostanziale della relazione sulla gestione e dei doveri informativi su rischi, ambiente e personale;
  • maggiore standardizzazione della relazione di revisione, con effetti rilevanti su bilanci, consolidati e governance dell’informativa finanziaria.

Il margine di discrezionalità degli Stati membri resta significativo, ma è esercitabile entro un quadro più rigoroso di comparabilità e trasparenza, soprattutto per le società quotate.

Disposizioni principali

Allineamento alle evoluzioni contabili internazionali

I considerando evidenziano l’obiettivo di accrescere la comparabilità dell’informativa finanziaria e di mantenere la coerenza tra direttive contabili comunitarie e sviluppi IAS/IASB. La direttiva modifica dunque le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE per eliminare incompatibilità con gli IAS vigenti al 1° maggio 2002.

Flessibilità nella presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite

Per la direttiva 78/660/CEE gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere: l’inclusione di altri documenti nei conti annuali (art. 2, par. 1); la rilevanza della sostanza dell’operazione o del contratto nella presentazione delle voci (art. 4, par. 6); uno schema di stato patrimoniale basato su voci correnti/non correnti (art. 10 bis); in alternativa agli schemi ordinari, un rendiconto delle prestazioni al posto del conto profitti e perdite, purché equivalenti le informazioni fornite (art. 22). Sono inoltre adeguati i rinvii negli artt. 43 e 56 agli schemi aggiornati di stato patrimoniale.

Accantonamenti, passività e criteri di valutazione

L’art. 20 è riscritto: gli accantonamenti coprono passività nettamente individuate, probabili o certe ma indeterminate nell’importo o nella data; non possono essere usati per correggere i valori dell’attivo. L’art. 31 impone di tener conto di tutte le passività sorte nell’esercizio o in esercizi precedenti, anche se conosciute solo tra la chiusura e la compilazione, e consente agli Stati membri di includere anche passività prevedibili e perdite potenziali. L’art. 33, par. 1, lett. c), riconosce la rivalutazione delle immobilizzazioni. L’art. 42 stabilisce che l’importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.

Fair value e strumenti/attività valutati a valore equo

Sono introdotti gli artt. 42 sexies e 42 septies nella direttiva 78/660/CEE: gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che determinate categorie di attività, diverse dagli strumenti finanziari, siano valutate al valore equo; tale facoltà può essere limitata ai conti consolidati. Quando un’attività è valutata ai sensi dell’art. 42 sexies, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione di valore sia imputata al conto profitti e perdite. È inoltre sostituito il riferimento al 'valore del mercato' con 'valore equo' nell’art. 60.

Relazione sulla gestione e relazione consolidata sulla gestione

L’art. 46 della direttiva 78/660/CEE e l’art. 36 della direttiva 83/349/CEE sono rafforzati: la relazione deve contenere almeno un fedele resoconto dell’andamento, dei risultati e della situazione, nonché dei principali rischi e incertezze; deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente, coerente con dimensione e complessità dell’impresa o del gruppo. L’analisi deve includere indicatori finanziari fondamentali e, se del caso, indicatori non finanziari pertinenti, comprese informazioni su ambiente e personale; ove opportuno, devono essere richiamati gli importi iscritti nei conti e forniti chiarimenti. Per le società di cui all’art. 27, gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo sulle informazioni non finanziarie; per il gruppo, la relazione unica è ammessa se coesistono relazione sulla gestione e relazione consolidata sulla gestione.

Revisione legale e contenuto della relazione del revisore

Gli artt. 49, 51 e 51 bis della direttiva 78/660/CEE e gli artt. 37 e 38 della direttiva 83/349/CEE armonizzano forma e contenuto della relazione di revisione. Il revisore deve indicare l’oggetto della revisione, lo schema contabile applicato, la portata della revisione, il giudizio sul bilancio (senza rilievi, con rilievi, negativo o impossibilità di esprimere un giudizio), eventuali richiami di informativa e il giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con i conti; la relazione va firmata e datata. Per i conti consolidati è prevista anche la possibilità di combinare la relazione sul consolidato con quella sui conti annuali della capogruppo. L’art. 49 richiede la pubblicazione di specifiche informazioni sul giudizio del revisore se la relazione non accompagna il bilancio pubblicato.

Esenzioni vietate per le società quotate

Il nuovo art. 53 bis della direttiva 78/660/CEE e le modifiche alla direttiva 83/349/CEE impediscono di avvalersi di varie esenzioni per le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro. In particolare, per tali società non si applicano le esenzioni previste dagli artt. 11, 27, 46, 47 e 51 della direttiva 78/660/CEE, nonché dai corrispondenti articoli della direttiva 83/349/CEE richiamati nel testo.

Modifiche per banche ed enti creditizi

La direttiva 86/635/CEE è aggiornata: vengono estesi numerosi rinvii alla direttiva 78/660/CEE, introdotto l’art. 4 bis che consente di presentare lo stato patrimoniale secondo l’ordine della liquidità relativa, e previsto all’art. 26, in deroga all’art. 2, par. 1, della direttiva 78/660/CEE, che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere un’informativa sui risultati in luogo delle voci del conto profitti e perdite, purché equivalente. È abrogato l’art. 43, par. 2, lett. f).

Modifiche per le imprese di assicurazione e trattamento del Lloyd’s

La direttiva 91/674/CEE è adeguata agli stessi criteri di allineamento contabile. L’art. 4 è riscritto per applicarsi al Lloyd’s, che, ai fini della direttiva, e i suoi sindacati sono considerati imprese di assicurazione; in deroga all’art. 65, par. 1, il Lloyd’s elabora conti aggregati anziché conti consolidati. È inoltre introdotto l’art. 46 bis, che disciplina la valutazione al valore equo degli investimenti e le informazioni integrative da indicare in allegato; l’allegato della direttiva è abrogato.

Termine di recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° gennaio 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiesocietariobilancio e contabilitàrevisione legaleservizi finanziariassicurazioni

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