Direttiva 2003/52
Direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina dell’additivo alimentare E 425 konjak modificando la direttiva 95/2/CE. La modifica nasce da preoccupazioni gravi per la salute umana, in particolare per il rischio di soffocamento associato alle coppette di gelatina contenenti konjak, giudicato non sufficientemente neutralizzabile da sole avvertenze in ეტichetta. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 17 gennaio 2004.
Modifica le condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak, vietandone l'uso nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 95/2/CE, in particolare all’E 425 konjak (gomma di konjak e glucomannano di konjak) e al suo impiego nei prodotti alimentari nell’Unione europea. L’intervento incide specificamente sui dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, che vengono esclusi dalle categorie di alimenti in cui l’additivo può essere utilizzato. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento entro il 17 gennaio 2004.
Modifica delle condizioni di impiego dell’additivo alimentare E 425 konjak
La direttiva 2003/52/CE modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, intervenendo sulle condizioni di utilizzo dell’E 425 konjak. L’intervento risponde a un’esigenza di tutela della salute umana, ritenendo insufficiente la sola avvertenza in etichetta rispetto al rischio connesso a determinati prodotti contenenti konjak.
Finalità e presupposti della modifica
I considerando evidenziano che la Commissione aveva già adottato misure temporanee di sospensione dell’immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak per la pericolosità rilevata. Il rischio viene qualificato come serio e potenzialmente mortale, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri e di episodi di soffocamento verificatisi in paesi terzi, in particolare tra bambini e anziani. La direttiva conclude che la conformità informativa tramite etichetta non è sufficiente a garantire un livello adeguato di protezione.
Ambito materiale dell’intervento
La modifica riguarda l’allegato IV della direttiva 95/2/CE, alla riga relativa a E 425 konjak, cioè gomma di konjak e glucomannano di konjak. Viene mantenuta l’autorizzazione generale per i "prodotti alimentari in generale", ma con una esclusione espressa per:
- i prodotti già esclusi dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 95/2/CE;
- i dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.
L’effetto normativo è la proibizione dell’uso dell’E 425 konjak in tali dolciumi, pur restando consentito negli altri prodotti rientranti nell’autorizzazione generale.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
In quanto direttiva, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede misure interne di attuazione. L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 17 gennaio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione.
Le misure nazionali di recepimento devono inoltre:
- contenere un riferimento alla direttiva; oppure
- essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Le modalità tecniche di tale rinvio sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari dell’atto sono gli Stati membri.
Rilievi pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore alimentare, la modifica comporta la necessità di escludere l’E 425 konjak dalla formulazione dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina. Per i professionisti legali e fiscali che assistono imprese alimentari, il punto centrale è la verifica della conformità delle ricette, dell’etichettatura e delle procedure di immissione sul mercato alle nuove condizioni di impiego fissate a livello UE e poi recepite nei diritti nazionali.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 95/2/CE sull’E 425 konjak
All’allegato IV della direttiva 95/2/CE, per la voce relativa a E 425 konjak (gomma di konjak e glucomannano di konjak), la formula che autorizzava l’uso nei "prodotti alimentari in generale" viene integrata con un’esclusione espressa per "i dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina". L’effetto pratico è il divieto di impiego dell’additivo in tali prodotti.
Motivazione sanitaria della modifica
I considerando richiamano il rischio mortale per la salute umana associato alle coppette di gelatina contenenti E 425 konjak, anche alla luce di episodi di soffocamento verificatisi in paesi terzi. Si afferma che l’avvertenza in etichetta non è sufficiente, soprattutto per proteggere i bambini.
Obbligo di recepimento entro il 17 gennaio 2004
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 17 gennaio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione.
Richiamo alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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