Cassazione Penale, Sentenza n. 04205/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza di condanna per tentata truffa: 1) utilizzazione, ai fini decisori, di atti/ documentazione di indagine (allegati ad annotazioni di polizia giudiziaria) non acquisibili nel fascicolo del dibattimento senza consenso della difesa; 2) insufficiente prova della riconducibilità al ricorrente del conto corrente indicato come destinatario del bonifico (mancanza di contratto e prova di utilizzo); 3) assenza dell'elemento oggettivo della truffa (la vittima non sarebbe stata indotta in errore o comunque non ingannata per effetto degli scarsi contenuti della comunicazione); 4) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) desumibile dalla sola intestazione del conto; 5) errata esclusione della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; 6) vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche anche alla luce delle condizioni economiche dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado per il reato di tentata truffa. Ha ritenuto legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., della querela e della mail prodotta dalla vittima (deceduta nel frattempo) come documenti formatisi al di fuori del processo ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; tali atti contenevano l'indicazione dell'IBAN e del nome del destinatario (il ricorrente) e non sono stati smentiti dall'imputato. Le ulteriori indagini presso Poste Italiane, anche se ritenute formalmente inutilizzabili, hanno solo confermato quanto già emergente dalla documentazione lecita, perciò la loro eventuale inutilizzabilità è irrilevante. La Corte ha inoltre ritenuto sussistente l'idoneità ingannatoria della condotta (tentata truffa), il dolo generico dell'autore (anche desumibile dalla messa a disposizione del conto per incassare il profitto) e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la sussistenza di abitualità dedotta dai precedenti specifici. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruamente motivato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Permette l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della querela e delle sommarie informazioni della persona offesa deceduta; la Corte ha ritenuto valida l'acquisizione della querela e della mail della vittima per questa ragione
art. 234 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione come documento di atti formatisi al di fuori del processo; la mail prodotta dalla vittima è stata considerata documento formato al di fuori del processo e legittimamente acquisita
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non si applica se il comportamento è 'abituale', valutando i precedenti specifici del ricorrente
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto sufficiente l'esame di alcuni parametri per negare le attenuanti generiche
art. 125 comma 3 cod. pen.
Regole motivazionali per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena era adeguata anche con formule sintetiche quando la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012 (Nigro)
Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro, Rv. 253452-01
Principio secondo cui l'idoneità degli artifici e raggiri in tema di truffa si valuta ex ante e non è esclusa dal fatto che siano necessari atti successivi per svelare l'inganno
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01
Chiarisce il concetto di 'abitualità' ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis: conta la commissione di almeno due illeciti della stessa indole, anche se valutati nel procedimento
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano) e altre pronunce citate
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri
Richiamate per i principi sulla motivazione in tema di attenuanti generiche e sul contenuto motivazionale necessario nella determinazione della pena
Massime di principio
- La querela e le sommarie informazioni della persona offesa possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se la persona offesa è deceduta; i documenti prodotti dalla vittima possono valere come documenti ex art. 234 c.p.p. se la loro provenienza è attribuibile alla vittima e non è stata smentita
- Eventuali atti investigativi formalmente inutilizzabili che confermino invece fatti già emergenti da atti legittimamente acquisiti non invalidano necessariamente la decisone: l'inutilizzabilità di indagini è irrilevante se la prova decisiva è documentalmente già nel processo
- La riconducibilità di un conto corrente al soggetto può essere valutata anche attraverso l'incrocio tra la produzione documentale della vittima e le sue dichiarazioni; l'assenza di un contratto di apertura conto non esclude automaticamente la prova quando il dato non sia stato smentito
- In tema di truffa l'idoneità degli artifici e raggiri si valuta ex ante: è sufficiente che la condotta fosse astrattamente idonea a indurre in errore la vittima, anche se l'inganno viene svelato con atti successivi
- Il dolo nel reato di truffa è dolo generico e può essere desunto dalla condotta (es. messa a disposizione di un conto per incassare il profitto), non richiedendo elementi probatori speciali oltre a quelli che mostrino la volontà di procurare un profitto ingiusto
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis può essere esclusa quando sussista abitualità: il giudice valuta precedenti specifici e può considerare anche il valore economico dell'offesa
- Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può fare riferimento anche a un solo elemento fra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; la motivazione non richiede l'esaurimento di tutti i parametri se la pena è congrua rispetto ai minimi edittali
- In appello e in cassazione l'onere di censura da parte dell'imputato richiede specificità: eccezioni generiche sulla motivazione o sulla prova sono spesso ritenute inammissibili o infondate se i giudici di merito hanno dato adeguata, anche se sintetica, motivazione
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