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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35184/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito opposto dall’Amministrazione finanziaria a una domanda di rimborso presentata da un contribuente per la restituzione del 90% delle imposte versate, in particolare IRPEF su redditi da lavoro dipendente, per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il contribuente aveva lavorato presso la Ferrovia Circumetnea, con sede in area colpita dal sisma in Sicilia del dicembre 1990, pur risiedendo nel Comune di Giarre, che non rientrava tra quelli compresi nel beneficio. La CTR aveva ritenuto spettante il rimborso, valorizzando il fatto che il contribuente svolgesse l’attività lavorativa in uno dei comuni colpiti e richiamando la disciplina agevolativa prevista per soggetti operanti nei comuni colpiti dalla calamità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., dell’art. 9, comma 17, della L. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, della L. 190/2014 come modificato, dell’ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, del DPCM 15 gennaio 1991, dell’art. 14 preleggi e dell’art. 134 Cost., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente riconosciuto il rimborso nonostante la mancanza del presupposto soggettivo, poiché le norme agevolative andavano interpretate restrittivamente e il contribuente, lavoratore dipendente, non rientrava tra i soggetti espressamente beneficiari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il beneficio fiscale in questione era riconoscibile solo ai soggetti rientranti nei casi espressamente previsti dalla normativa agevolativa: nel caso concreto, il contribuente non era residente in un Comune compreso nell’elenco e, soprattutto, non svolgeva attività commerciale, industriale, artigiana o agricola nei Comuni colpiti, essendo invece lavoratore dipendente. La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, con esclusione dell’interpretazione analogica o estensiva oltre i casi tassativamente considerati. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    la censura di legittimità è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2698 c.c.

    è stata richiamata dalla ricorrente nel catalogo delle norme asseritamente violate

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    norma posta a base della richiesta di rimborso e del relativo diniego tacito

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    norma richiamata nel quadro della disciplina dei rimborsi per il sisma Sicilia 1990, come modificata successivamente

  • art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    richiamato come modifica della disciplina sui rimborsi

  • Ordinanza Min. Coord. Protezione Civile 21 dicembre 1990

    individua i soggetti e i comuni rilevanti ai fini del beneficio

  • DPCM 15 gennaio 1991

    richiamato come atto che estende il beneficio a determinate categorie di soggetti

  • art. 14 preleggi

    le norme agevolative e di esenzione devono essere interpretate restrittivamente, senza analogia o interpretazione estensiva

  • art. 134 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme asseritamente violate

Massime di principio

  • Le norme fiscali che prevedono esenzioni, agevolazioni o rimborsi costituiscono disposizioni eccezionali e, come tali, sono soggette a interpretazione strettamente letterale, senza possibilità di estensione analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • Il diritto al rimborso di imposte collegate a benefici straordinari post-calamità spetta solo ai soggetti che soddisfano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi individuati dalla disciplina speciale, non potendo essere riconosciuto sulla base di una mera analogia con categorie simili.
  • Quando il beneficio è collegato allo svolgimento di determinate attività nei comuni colpiti, il requisito dell’attività effettivamente rientrante nelle categorie contemplate dalla norma è decisivo e non può essere sostituito da altre forme di lavoro non previste dal testo normativo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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