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Sentenza

Sentenza del 07/11/2016 n. 3820 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

TESTO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 3.770,05 relativa all'IRPEF dell'anno 2003, sostenendo che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, aveva effettuato le ritenute d'acconto sulle retribuzioni, come risultava dalle buste paga e dalla dichiarazione dei redditi. Secondo il contribuente, l'Agenzia avrebbe dovuto recuperare le somme non versate direttamente dal sostituto d'imposta, mediante un preventivo atto di accertamento, e non dal lavoratore.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le ragioni del contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato la cartella di pagamento. La Commissione ha ritenuto provato che le ritenute fossero state effettivamente operate dal datore di lavoro e ha affermato che quest'ultimo era l'unico debitore nei confronti dell'Erario per le ritenute operate. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 370,00 oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • D.M. Ministero della Giustizia n. 140/2012

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 9867/2011

    Citata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della tesi secondo cui, in caso di mancato versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro, anche il lavoratore contribuente potrebbe essere considerato obbligato. La Commissione regionale, tuttavia, non ha seguito tale impostazione nel caso concreto, ritenendo decisivo che le ritenute fossero state effettivamente operate.

Massime di principio

  • Quando il datore di lavoro ha effettivamente effettuato le ritenute fiscali sulla retribuzione, tale circostanza deve essere documentata, ad esempio mediante buste paga, certificazioni o dichiarazioni dei redditi.
  • Se le ritenute sono state operate ma non versate, il sostituto d'imposta può essere considerato il soggetto principalmente debitore nei confronti dell'Erario; il recupero dovrebbe quindi essere indirizzato nei suoi confronti secondo le modalità previste.
  • La posizione del lavoratore può essere diversa a seconda che le ritenute siano state realmente operate oppure soltanto indicate formalmente: la prova dell'effettiva trattenuta è quindi determinante.
  • Una cartella emessa direttamente nei confronti del lavoratore può essere annullata quando l'Amministrazione non dimostri correttamente il presupposto della pretesa o non abbia previamente contestato il mancato versamento al sostituto d'imposta, secondo l'interpretazione adottata dalla sentenza.
  • La decisione riflette una specifica interpretazione giudiziale e non costituisce una regola automatica per ogni caso: occorre verificare la normativa applicabile, la giurisprudenza più recente e la documentazione disponibile.

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