Sentenza del 07/11/2016 n. 1929 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Dogane - Provviste e dotazioni di bordo - Impieghi agevolati dei prodotti petroliferi destinati alla navigazione - Responsabilità del distributore per il corretto rifornimento di carburanti agevolati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il recupero dell'IVA relativa a forniture di gasolio denaturato effettuate in regime agevolato ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972. Sosteneva, tra l'altro, di non essere il soggetto passivo dell'imposta, di aver adempiuto agli obblighi documentali e contabili previsti dal D.M. n. 577/1995 e che non gravasse sul distributore l'obbligo di acquisire o conservare i contratti di noleggio e gli ulteriori documenti attestanti il diritto all'agevolazione delle singole imbarcazioni. Contestava inoltre profili procedurali, la prescrizione o decadenza della pretesa e l'eventuale impossibilità di esercitare la rivalsa sui clienti.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la decisione di primo grado è stata confermata. È stato ritenuto legittimo il recupero dell'IVA, sebbene l'importo inizialmente accertato fosse stato ridotto in autotutela da 5.390,03 euro a 1.208,95 euro. Il distributore non aveva effettuato numerose annotazioni obbligatorie e non era in grado di esibire, per diversi rifornimenti, la documentazione necessaria a dimostrare il diritto all'esenzione, tra cui i documenti autorizzativi, il libretto di controllo e i contratti di noleggio comprovanti il trasporto a titolo oneroso. La Commissione ha affermato che il gestore è tenuto a una "diligenza qualificata" nel verificare preventivamente i requisiti dell'imbarcazione e a conservare la documentazione pertinente. È stata respinta anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva: il soggetto che eroga il carburante e applica indebitamente il regime agevolato è soggetto passivo dell'imposta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regime di non imponibilità IVA per determinate cessioni e forniture destinate alla navigazione.
L'agevolazione è applicabile solo quando ricorrono effettivamente i presupposti sostanziali e documentali previsti dalla normativa.
Art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese.
Quando manca il presupposto per il regime agevolato, la fornitura diventa imponibile e il soggetto che esercita l'attività e cede il carburante è il debitore dell'IVA.
Art. 4 del D.M. 16 novembre 1995, n. 577
Disciplina le modalità di rifornimento dei prodotti petroliferi agevolati, la compilazione del memorandum, la tenuta del registro di carico e scarico e la documentazione relativa alle imbarcazioni.
Il distributore deve rispettare gli adempimenti contabili e documentali e verificare che l'imbarcazione abbia i requisiti per beneficiare dell'agevolazione, inclusi i documenti autorizzativi e, quando pertinente, il contratto di noleggio.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Le contestazioni procedurali della contribuente non sono state ritenute idonee a determinare l'annullamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Il distributore che applica un'agevolazione fiscale non può limitarsi a ricevere una dichiarazione del cliente: deve verificare, con diligenza qualificata, l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
- La corretta compilazione dei memorandum e dei registri non è sempre sufficiente se mancano i documenti sostanziali che dimostrano il diritto dell'imbarcazione al carburante agevolato.
- In caso di agevolazione indebitamente applicata, l'imposta può essere recuperata nei confronti del soggetto che ha effettuato la cessione o erogazione, anche se il beneficio è stato utilizzato dal cliente.
- È prudente acquisire e conservare, per ogni rifornimento agevolato, copia dei documenti autorizzativi, dei libretti previsti, dei contratti di noleggio e di ogni documento idoneo a dimostrare la destinazione ammessa.
- La difficoltà di rivalersi successivamente sul cliente non elimina la responsabilità fiscale del distributore che abbia omesso i controlli o la conservazione documentale richiesti.
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