Sentenza del 07/11/2016 n. 3905 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica degli anni 2006 e 2007, sostenendo che i relativi crediti fossero prescritti per decorso del termine triennale. In particolare, ha dedotto che la cartella era stata notificata il 5 marzo 2012, mentre gli avvisi di accertamento erano stati notificati nel 2008 e nel 2009.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha dichiarato prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica del 2006, poiché tra la notifica degli avvisi di accertamento del 5 settembre 2008 e del 29 settembre 2008 e la notifica della cartella del 5 marzo 2012 era decorso il termine triennale di prescrizione. Ha invece confermato la pretesa relativa all'anno 2007, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato il 9 ottobre 2009 e, alla data di notifica della cartella, il credito non era ancora prescritto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986
terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento
La tassa automobilistica è soggetta a un termine di prescrizione triennale. Nel caso concreto, il termine è stato ritenuto decorso per l'annualità 2006 tra la notifica degli avvisi di accertamento e quella della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Per la tassa automobilistica, il credito dell'amministrazione si prescrive ordinariamente in tre anni, salvo atti validi e tempestivi che interrompano o impediscano il decorso della prescrizione.
- La verifica deve essere effettuata considerando le date esatte di scadenza del tributo, degli eventuali avvisi di accertamento e della cartella di pagamento.
- La notifica di un avviso di accertamento può interrompere la prescrizione, ma l'amministrazione deve comunque procedere alla riscossione entro il successivo termine applicabile.
- Se la cartella viene notificata oltre il termine triennale senza un valido atto interruttivo, il contribuente può ottenere l'annullamento della pretesa per prescrizione.
- La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna annualità: il fatto che più annualità siano inserite nella stessa cartella non comporta necessariamente lo stesso esito per tutte.
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