Sentenza del 07/11/2016 n. 103 - Comm. Trib. II grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del contributo unificato tributario dovuto in appello. Il contribuente aveva impugnato con un unico ricorso la sentenza di primo grado che aveva riunito 47 ricorsi relativi ad altrettanti avvisi di accertamento e aveva versato un solo contributo unificato, calcolato sul valore complessivo della controversia. Il M.E.F. ha ritenuto invece che il contributo dovesse essere determinato separatamente per ciascun atto impositivo impugnato, applicando i relativi scaglioni, anche se gli atti erano stati riuniti e trattati con un unico ricorso. Il contribuente contestava tale richiesta e deduceva anche l’illegittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento ha accolto l’appello del M.E.F. e ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nulli gli atti impugnati. È stato stabilito che il contributo unificato deve essere versato per ciascun atto impositivo impugnato, anche nei successivi gradi di giudizio e anche quando gli atti siano stati riuniti o impugnati cumulativamente. Il contributo dovuto è stato rideterminato in euro 7.560,00, oltre alle sanzioni nel minimo edittale. Le spese di lite sono state compensate in entrambi i gradi. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2016.
Norme richiamate
Art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disciplina del contributo unificato deve essere applicata considerando il valore della lite secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato, anche in sede di appello.
Il valore rilevante ai fini del contributo unificato deve essere determinato separatamente per ogni atto impositivo impugnato, senza sommare gli importi dei diversi atti e senza considerare interessi e sanzioni.
Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il riferimento all’atto impugnato è stato interpretato nel senso che, in presenza di più atti impositivi autonomi, il contributo è dovuto per ciascuno di essi.
Art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente è stata ritenuta infondata o comunque inammissibile, non ravvisandosi una violazione dei principi di uguaglianza, difesa e giusto processo.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 598, lettera a)
La disposizione ha chiarito che il valore della lite deve essere determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello. La Corte ha ritenuto applicabile il chiarimento ai rapporti non ancora esauriti.
Sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni relative alla determinazione del contributo unificato per ciascun atto impugnato e ha escluso la lamentata disparità di trattamento rispetto al processo civile.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna con un unico ricorso più atti impositivi autonomi, il contributo unificato tributario è generalmente dovuto separatamente per ciascun atto, anche se i ricorsi vengono riuniti.
- La riunione processuale è una misura organizzativa e non elimina l’autonomia sostanziale dei singoli rapporti tributari o degli atti impugnati.
- Anche in appello il contributo deve essere calcolato considerando ogni singolo atto oggetto di devoluzione al giudice, non soltanto la sentenza formalmente impugnata.
- Ai fini del valore della lite rilevano gli importi dei tributi contestati, al netto di interessi e sanzioni, secondo gli scaglioni previsti dalla legge.
- Le modifiche legislative di natura interpretativa possono incidere sui procedimenti ancora pendenti, quando il rapporto non si sia definitivamente esaurito.
- Eventuali riduzioni degli importi degli accertamenti intervenute in autotutela devono essere tempestivamente comunicate all’ufficio competente, affinché il contributo e le eventuali sanzioni siano ricalcolati sul valore aggiornato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 97 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 1929 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 3820 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 3905 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 7 nov 2016Sentenza del 07/11/2016 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →