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Sentenza

Sentenza del 07/11/2016 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava una cartella esattoriale relativa a imposte e sanzioni derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi. Deduceva la violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, la carenza di motivazione della cartella per mancata indicazione delle ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'organo competente per l'autotutela. In appello lamentava inoltre la decadenza di Equitalia dal potere di riscossione, la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Il termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza era applicabile perché il ricorso introduttivo era stato notificato dopo il 4 luglio 2009. Il mancato rispetto del termine comportava la decadenza dall'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; tale inammissibilità non poteva essere sanata dalla costituzione delle parti appellate. La Commissione non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni sulla cartella. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine lungo di sei mesi per l'impugnazione delle sentenze.

    Il termine semestrale si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato dopo il 4 luglio 2009. La sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di sanatoria mediante costituzione dell'appellato.

  • Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la proposizione dell'appello nel processo tributario e i relativi requisiti e termini, richiamati dalle parti resistenti per contestare la tardività dell'impugnazione.

  • Artt. 2968 e 2969 c.c.

    Sono stati invocati dalla società per sostenere la decadenza dal potere di riscossione. Le resistenti hanno contestato sia la possibilità di rilevare tale decadenza d'ufficio sia la corretta individuazione del soggetto nei cui confronti farla valere. La Commissione, dichiarando l'appello inammissibile, non ha deciso questa questione nel merito.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dalla società per denunciare la carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Anche questo motivo non è stato esaminato perché l'appello è stato dichiarato tardivo.

  • Artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società li ha richiamati per sostenere l'obbligo di motivazione e di indicazione delle informazioni necessarie nella cartella. La decisione non contiene una valutazione definitiva su tali doglianze.

  • Art. 156 c.p.c.

    La società sosteneva che i vizi della cartella non potessero essere sanati dalla proposizione del ricorso. La questione non è stata affrontata nel merito per l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il rispetto dei termini di impugnazione è preliminare: se l'appello è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare le contestazioni sostanziali sulla cartella o sul tributo.
  • Per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare la sentenza è ordinariamente di sei mesi, salvo termini diversi derivanti dalla notificazione della sentenza o da specifiche disposizioni processuali.
  • La tardività dell'impugnazione è una causa di inammissibilità e non viene sanata dalla costituzione della controparte.
  • Le eccezioni di decadenza dalla riscossione devono essere proposte tempestivamente, con corretta individuazione del soggetto titolare del credito e del soggetto responsabile dell'attività di riscossione.
  • Le contestazioni sulla motivazione della cartella, sugli interessi e sulle informazioni relative all'autotutela devono essere sollevate nei termini e con specifica indicazione delle carenze dell'atto; tuttavia, tali questioni restano irrilevanti se il ricorso o l'appello è processualmente inammissibile.

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