Sentenza del 09/06/2022 n. 2680 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento tributario standardizzato - Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Studi di settore - Invalidità di lavoro - Scostamento ricavi dichiarati dai ricavi presunti - Sistema di presunzioni semplici - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento tributario fondato sull'applicazione degli studi di settore che rilevava uno scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e i ricavi desumibili dagli studi di settore; il contribuente ha prodotto ampia documentazione sanitaria pubblica attestante il riconoscimento di invalidità totale, quale circostanza derogatoria che giustificherebbe il minor volume d'affari dichiarato.
La decisione
Il giudice tributario (G.T.) ha affermato il principio secondo cui, se il contribuente prova le condizioni derogatorie risultanti dagli studi di settore (qui con documentazione sanitaria pubblica di invalidità totale), il giudice è obbligato a indicare le ragioni per le quali ha ritenuto tale documentazione non idonea a giustificare lo scostamento. In mancanza di adeguata motivazione della non idoneità delle prove prodotte, l'accertamento basato sugli studi di settore non può essere confermato e il ricorso del contribuente è favorevolmente considerato (annullamento o riforma dell'atto impositivo o rinvio a nuova valutazione motivata).
Norme richiamate
L'art. 2729 assegna l'onere della prova a chi afferma un fatto; nel contesto qui considerato, il contribuente ha prodotto documentazione idonea a sostenere la propria allegazione (condizioni derogatorie rispetto agli studi di settore), perciò grava sul giudice e sull'Amministrazione l'obbligo di motivare specificamente il diniego di efficacia di tale prova. Non è sufficiente l'uso automatico delle presunzioni semplici derivanti dagli studi di settore senza una puntuale confutazione delle prove documentali.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e possono essere superati da prova contraria adeguata fornita dal contribuente.
- La produzione di documentazione ufficiale (es. certificati sanitari pubblici che attestano invalidità) che incide sulla capacità lavorativa e sui ricavi può legittimamente spiegare uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti dagli studi di settore.
- Il giudice tributario, se non ritiene idonea la documentazione prodotta dal contribuente, è obbligato a motivare specificamente e puntualmente le ragioni della non idoneità; l'assenza di tale motivazione comporta il difetto di istruttoria e può determinare l'annullamento dell'accertamento.
- In pratica, l'Amministrazione e il giudice devono comparare e valutare caso per caso: non è ammesso un automatismo nell'applicazione degli studi di settore senza valutare le circostanze concrete e le prove documentali presentate.
- In situazioni analoghe è opportuno per il contribuente produrre documentazione ufficiale e dettagliata che spieghi le ragioni dello scostamento; per l'ente accertatore è opportuno fornire una motivazione specifica se intende rigettare tali documenti o richiedere ulteriori elementi probatori.
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