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Sentenza

Sentenza del 09/06/2022 n. 705 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del Demanio Marittimo. Autorità portuali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità Portuale impugnava l'avviso di accertamento della Regione relativo all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo (anno 2009). Contestava in particolare: nullità dell'avviso per difetto di motivazione e per mancata specificazione di imponibile, aliquota e atto concessorio; illegittimità della motivazione “per relationem”; mancata legittimazione della Regione ad imporre il tributo sulle concessioni rientranti nell'ambito delle Autorità Portuali e, in subordine, mancanza del presupposto oggettivo; richiamava pareri/ note ministeriali favorevoli alla propria tesi. Chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Autorità Portuale e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la pretesa tributaria della Regione Marche: l'imposta regionale sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione (Regione o Autorità Portuale). Ha anche giudicato ammissibile la motivazione per relationem e ha ritenuto infondate le doglianze sull'avviso di accertamento e sulle sanzioni. L'Autorità Portuale è stata condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 1.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    Individua il presupposto impositivo e stabilisce che l'imposta regionale sulle concessioni statali si applica all'occupazione e all'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio regionale; è la norma di riferimento che legittima l'imposizione regionale.

  • D.L. n. 400/1993 (convertito L. n. 494/1993), art. 4

    Attribuisce alle Autorità Portuali la possibilità di determinare criteri diversi per i canoni demaniali marittimi, purché non comportino canoni inferiori rispetto al decreto; la Corte ha ritenuto compatibile questa discrezionalità con il principio di legalità fiscale, perché in sede primaria sono fissati presupposto, soggetti passivi, base imponibile e aliquota.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, co. 1

    Ha trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta regionale sulle concessioni statali in tributo proprio delle Regioni, conferendo alle Regioni la titolarità dell'imposizione.

  • Legge regionale Lazio n. 2/2013, art. 6 (esempio applicativo)

    Esempio normativo che indica aliquota e prevede espressamente l'applicazione dell'imposta anche alle concessioni rilasciate e gestite dalle Autorità Portuali; usata in motivazione per chiarire l'ambito applicativo dopo la trasformazione in tributo regionale.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 546 (procedura), art. 36 co.2 n.4 e art. 59

    art. 36 co.2 n.4; art. 59

    Norme processuali richiamate dall'appellante in tema di nullità per motivazione apparente e criteri di rimessione; la CTR ha ritenuto che la motivazione per relationem non fosse inesistente o tale da comportare nullità, e che la disamina del merito sarebbe comunque possibile.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato in relazione al principio che la sentenza deve contenere le ragioni della decisione; la CTR ha ritenuto assolti tali requisiti anche con rinvio per relationem.

  • Costituzione, art. 111 e art. 23

    Art. 111 (garanzia del giusto processo) e art. 23 (riserva di legge in materia tributaria) evocati dall'appellante: la CTR e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto compatibile la normativa secondaria di determinazione dei canoni con il principio di riserva di legge previsto dall'art. 23.

  • Cass. Sez. 6-5, n. 21136/2016

    Cassazione ha già affermato la conformità del sistema normativo (art. 4 D.L. 400/1993) al principio di riserva di legge, consentendo alle Autorità Portuali di determinare la base imponibile entro limiti normativi.

  • Cass. civ. sez. trib., n. 6714/2020

    Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso assentiti dei beni demaniali site nel territorio regionale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione; conferma l'applicabilità dell'imposta anche a concessioni rilasciate da enti diversi dallo Stato.

  • CTR Roma, sent. n. 898/2019

    Decisione citata come consolidamento giurisprudenziale che attribuisce alle Regioni la potestà di imposizione sull'imposta relativa alle concessioni demaniali marittime, anche se la concessione è rilasciata dall'Autorità Portuale.

Massime di principio

  • La regione è titolare dell'imposta sulle concessioni statali (trasformata in tributo proprio) per le concessioni su beni del demanio marittimo situati nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente che materialmente ha rilasciato la concessione (Regione o Autorità Portuale).
  • La distinzione tra concessione rilasciata dalla Regione e concessione rilasciata dall'Autorità Portuale non esclude l'imponibilità: l'elemento decisivo è l'occupazione e l'uso del bene demaniale sito nella Regione, non la titolarità del potere di rilascio.
  • La discrezionalità riconosciuta alle Autorità Portuali nella determinazione del canone non esonera dall'imposta: è la misura del canone (base imponibile) a essere assoggettata, e il principio di legalità fiscale resta rispettato se presupposto, soggetto, base e aliquota sono fissati in sede primaria.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando il riferimento consente il controllo della decisione e le parti sono nella condizione di conoscere le argomentazioni richiamate; la sua semplice contestazione non determina automaticamente la nullità della sentenza.
  • Per ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento per nullità formale occorre che il vizio comprometta effettivamente la possibilità di conoscere e contestare la pretesa (es.: assoluta indeterminatezza dell'imponibile); mere contestazioni generiche sulla mancata specificazione non sempre sono accolte.
  • La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) ha consolidato l'orientamento che favorisce l'applicabilità dell'imposta regionale alle concessioni demaniali marittime nel territorio regionale; pertanto in controversie analoghe la tendenza giurisprudenziale è a favore della Regione.

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