Sentenza del 09/06/2022 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Rendita catastale - Torre in acciaio - Componente attiva di produzione dell'energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla determinazione della rendita catastale di un impianto eolico: l'Ufficio aveva computato nella stima diretta, ai sensi della legge di stabilità 2016 (art.1, comma 21, L. n. 208/2015), anche la torre in acciaio dell'aerogeneratore, aumentando la rendita da quella dichiarata nel DOCFA (€500) a €8.190. La società ricorrente contestava l'inclusione della torre sostenendo che si tratta di componente impiantistica "imbullonata" e funzionale al processo produttivo (da escludere dalla stima), mentre l'Agenzia sosteneva che la torre, per le sue caratteristiche di solidità e consistenza volumetrica, dovesse concorrere alla determinazione della rendita. Il giudice doveva valutare se la torre svolgeva solo funzione passiva di supporto o anche funzione attiva ed essenziale per la produzione di energia.
La decisione
La Commissione Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la rendita attribuita nel DOCFA dalla società. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (tra cui Ordinanza n.1010/2021 e Sentenza n.25784/2021) secondo la quale le strutture funzionali al processo produttivo (anche se infisse al suolo) possono essere escluse dalla stima diretta: in particolare la torre eolica, se accertata come componente essenziale e funzionale all'aerogeneratore, non deve essere computata nella rendita catastale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
Introduce la stima diretta per immobili speciali escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i c.d. "imbullonati"). La Corte ha interpretato che la esclusione comprende anche componenti strutturalmente connesse quando siano funzionali e indispensabili al processo produttivo.
Circolare Agenzia delle Entrate 13 giugno 2016
Circolare Agenzia Entrate 13/06/2016
L'Ufficio aveva utilizzato la circolare per sostenere che le torri eoliche, per caratteristiche di solidità e volumetria, concorrono alla rendita; la Commissione però ha ritenuto prevalente l'interpretazione giurisprudenziale che valuta la funzione produttiva effettiva della torre.
Giurisprudenza della Cassazione (Ordinanza n.1010/2021; Sentenza n.25784/2021)
Ordinanza n.1010 del 20/01/2021; Sentenza n.25784 del 22/09/2021
La Corte di legittimità ha stabilito che la torre eolica che sostiene navicella e rotore e risulta funzionale al processo di produzione di energia non deve essere computata nella rendita catastale: il giudice di merito deve accertare la natura attiva/essenziale della torre rispetto alla produzione.
Massime di principio
- Per gli impianti eolici va distinto tra elementi meramente portanti/passivi e componenti impiantistiche funzionali: le torri possono essere escluse dalla base di stima se accertato che sono componenti essenziali e funzionali al processo produttivo.
- La circostanza che un elemento sia 'imbullonato' o stabilmente infisso al suolo non impedisce automaticamente la sua qualificazione come impianto funzionale esente dalla stima: rileva la funzione tecnica e l'integrazione con l'impianto produttivo.
- In giudizio il principio richiama la necessità di prova tecnica: il giudice deve verificare gli aspetti tecnici (integrazione con navicella/rotore, possibilità di smontaggio, utilità rispetto ad altri usi) per decidere se escludere o includere la torre nella rendita.
- L'Ufficio può legittimamente procedere a ricalcoli catastali includendo componenti strutturalmente connesse, ma tale inclusione è contestabile dal contribuente, che può richiedere valutazioni tecniche e richiamare la giurisprudenza di legittimità.
- In caso di questioni di novità giuridica sulla qualificazione degli elementi, è comune che le spese di giudizio vengano compensate; occorre valutare caso per caso con supporto peritale.
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