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Sentenza

Sentenza del 09/06/2022 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

IRES - IRAP - Reddito d'impresa - Deduzioni - Ammortamento valore avviamento - Ammortamento spese contratto leasing - Conciliazione giudiziale - Efficacia anni imposta successivi - Ammortamento perdite su crediti - Termine per la deduzione - Sanzioni erronea individuazione competenza fiscale senza danno erariale - Onere prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES/IRAP con riguardo alla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle spese pluriennali relative a contratto di leasing immobiliare, alla portata vincolante di una conciliazione giudiziale per gli anni d'imposta successivi, alla deducibilità delle perdite su crediti e al trattamento sanzionatorio per errata imputazione della competenza fiscale

La decisione

1) Le quote di ammortamento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso sono deducibili fino a un massimo di un diciottesimo del valore iscritto in bilancio. L'avviamento è deducibile solo se rappresenta oneri/costi a utilità differita che assicurano benefici economici futuri e non ha vita autonoma rispetto al complesso aziendale. 2) La conciliazione giudiziale sull'ammontare deducibile della quota di ammortamento relativa a spese pluriennali derivanti da contratto di leasing immobiliare vincola il contribuente anche per i periodi d'imposta successivi, purché non sia mutata la situazione di fatto o di diritto esistente al momento dell'accordo. 3) Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi o quando il debitore è sottoposto a procedure concorsuali; nel secondo caso la deduzione è ammessa entro il periodo d'imposta in cui si procede alla cancellazione del credito dal bilancio secondo i principi contabili. Sono considerati elementi certi e precisi i crediti di importo non superiore a 5.000 euro scaduti da almeno sei mesi. Non è sufficiente la mera previsione dell'insolvenza. 4) In caso di applicazione della sanzione fissa per errore sulla competenza fiscale (imputazione delle perdite a un esercizio anziché a un altro) grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di danno erariale.

Norme richiamate

  • norme IRES/IRAP (principi fiscali di determinazione del reddito d'impresa)

    le regole di deducibilità seguono i limiti e i criteri civilistici/contabili; l'ammortamento dell'avviamento è fiscalmente riconosciuto entro il limite del diciottesimo annuo

  • principi contabili / disciplina civilistica in materia di bilancio

    per l'iscrizione in bilancio dell'avviamento è richiesta la sussistenza di oneri a utilità differita e la prospettiva di benefici futuri; la cancellazione del credito e la deduzione delle perdite devono rispettare i principi contabili

  • disciplina delle conciliazioni giudiziali/accordi transattivi

    la conciliazione giudiziale che accerta un valore deducibile vincola le parti anche per gli anni successivi se la situazione di fatto e di diritto non è variata rispetto a quella esistente al momento dell'accordo

  • normativa sulle sanzioni tributarie

    in caso di errore di competenza fiscale senza danno erariale l'onere di provare l'assenza di danno spetta al contribuente per ottenere la misura fissa della sanzione

Massime di principio

  • Le quote di ammortamento dell'avviamento acquistato a titolo oneroso vanno limitate, ai fini fiscali, a un diciottesimo annuo del valore iscritto; l'iscrizione richiede costi a utilità differita e prospettiva di benefici futuri.
  • Un accordo conciliativo giudiziale sul valore deducibile vincola anche gli esercizi successivi finché la situazione di fatto e di diritto non sia cambiata rispetto al momento dell'accordo; quindi, in presenza di consenso formale con l'amministrazione, si può applicare lo stesso criterio nei periodi successivi salvo variazioni sostanziali.
  • Le perdite su crediti sono deducibili solo se fondate su elementi certi e precisi o su procedure concorsuali del debitore; in mancanza di elementi probatori concreti (salvo il caso del piccolo credito ≤5.000 euro scaduto da ≥6 mesi) la deduzione non è ammessa.
  • La mera previsione interna di inesigibilità non basta: è necessario documentare la certezza o la previsione fondata (procedura concorsuale, cancellazione in bilancio secondo i principi contabili, o i casi oggettivi previsti).
  • In caso di contestazione sull'imputazione temporale di perdite il contribuente deve dimostrare l'assenza di pregiudizio erariale per fruire della sanzione in misura fissa; l'onere della prova grava sul contribuente.

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