Sentenza del 09/06/2022 n. 2676 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Contestazione di partecipazione ad una c.d. "Frode carosello" - Società c.d. "cartiera" - Presunzioni semplici - Gravi, precise e concordanti - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di partecipazione del contribuente a una 'frode carosello' ai fini IVA e iscrizione di ipoteca a garanzia del credito. L'Amministrazione contesta che il cedente apparente fosse una società 'cartiera' che ha emesso false fatture e che il cessionario vi fosse connivente; pertanto si discute l'onere probatorio e la possibilità di ricorrere a presunzioni semplici per dimostrare tali elementi.
La decisione
La decisione afferma che sull'Amministrazione grava l'onere di provare sia la natura di 'cartiera' del cedente apparente sia la connivenza del cessionario. Tuttavia tali elementi possono essere desunti anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza: cioè devono emergere elementi oggettivi tali da mettere in allerta un imprenditore onesto e mediamente esperto circa l'inesistenza sostanziale del contraente. La pronuncia richiama e conferma l'orientamento delle Cassazioni nn. 10414/2011 e 23560/2012, riconoscendo la legittimità dell'uso di tali presunzioni per giustificare la contestazione e le misure cautelari quando ricorrono tali requisiti.
Norme richiamate
Cass. civ. n. 10414/2011
Afferma che la partecipazione a una frode carosello può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; individua i requisiti delle presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione.
Cass. civ. n. 23560/2012
Conferma l'orientamento di 10414/2011: l'Amministrazione può provare la natura di 'cartiera' del cedente e la connivenza del cessionario attraverso presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Sull'Amministrazione grava l'onere di provare sia che il fornitore apparente sia una 'cartiera' sia che il compratore sia stato connivente nella frode.
- Le prove non devono necessariamente essere documenti 'diretti': si possono usare presunzioni semplici a condizione che siano gravi, precise e concordanti (cioè più indizi oggettivi che, letti insieme, rendono altamente probabile la frode).
- Fatti che possono costituire presunzioni rilevanti: assenza di struttura operativa del cedente, incoerenze nella documentazione, anomalie nelle modalità di pagamento, ripetitività di operazioni con soggetti a rischio, mancanza di consegne effettive o di beni/servizi corrispondenti.
- Per il contribuente la strategia difensiva efficace è documentare l'effettiva prestazione (contratti, prove di consegna, tracciabilità dei pagamenti, relazioni economiche continuative) e dimostrare l'assenza di conoscenza o dolosità.
- Per misure cautelari (es. iscrizione ipotecaria) l'Amministrazione deve esibire elementi concreti che soddisfino i requisiti delle presunzioni; altrimenti la misura può essere revocata o dichiarata illegittima.
- In caso di dubbio, i giudici valutano la qualità complessiva degli indizi: presunzioni isolate e deboli non sono sufficienti, occorre un quadro probatorio omogeneo e allarmante per un operatore onesto e medio.
- Prassi consigliata per imprese: effettuare diligenti controlli anti-frode sui fornitori, conservare tutta la documentazione commerciale e bancaria e registrare le procedure di due diligence per poterle esibire in caso di contestazione.
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