Sentenza del 09/06/2022 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Aree fabbricabili di proprietà dell'Università, destinate ad impianti ed attrezzature per lo svolgimento di attività riconducibili a quelle istituzionali. IMU. Esenzione. Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul riconoscimento dell'esenzione IMU per aree fabbricabili di proprietà dell'Università destinate ad impianti e attrezzature universitarie. L'Università deduceva il diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7 co.1 lett. i) D.lgs. 504/1992 (attuato dal D.M. 200/2012) sostenendo che le aree erano destinate esclusivamente ad attività didattiche e istituzionali e invocava, altresì, l'effetto del giudicato formatosi su pronunce favorevoli non impugnate; il Comune contestava l'esenzione e aveva emesso avviso di accertamento.
La decisione
Appello dell'Università accolto: la Commissione ha annullato l'avviso di accertamento impugnato. La decisione si fonda sul principio che per ottenere l'esenzione il contribuente deve provare sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia il requisito oggettivo (destinazione esclusiva a attività non commerciali indicate dalla norma). Nel caso di specie il requisito soggettivo era pacifico e il requisito oggettivo è stato ritenuto sussistente perché le aree erano in massima parte destinate a servizi e attrezzature universitarie, alcune già edificate e altre assoggettate ai relativi passaggi materiali e burocratici (es. concessioni edilizie), sufficiente ai fini dell'esenzione anche in assenza della realizzazione integrale degli immobili. Sono state compensate le spese di lite del doppio grado.
Norme richiamate
D.lgs. 504/1992, art. 7 co. 1 lett. i)
Prevede l'esenzione IMU per immobili destinati a specifiche attività non commerciali (assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc.). La Corte richiama che l'esenzione richiede sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia quello oggettivo (destinazione esclusiva alle attività indicate).
D.M. 200/2012
Atto di attuazione che chiarisce ambiti applicativi dell'esenzione; usato dalla ricorrente a supporto del diritto all'esenzione per immobili universitari.
Legge 20.5.1985 n. 222, art. 16 lett. A
Norma richiamata per elencare ulteriori attività soggette a esenzione; inserita tra le attività rilevanti ai fini della lett. i) dell'art. 7 D.lgs. 504/1992.
Cass. civ., sez. trib., 19/04/2017, n. 9787
Giurisprudenza richiamata secondo cui l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) spetta anche per aree edificabili che, a seguito del rilascio di concessione edilizia, siano state destinate ad attività didattiche, a prescindere dalla concreta realizzazione degli immobili, purché sussistano i passaggi materiali e burocratici necessari.
Cass. civ., sez. V, 16/05/2019, n. 13151
Richiama il principio secondo cui l'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente: deve dedurre e provare la ricorrenza della causa di esclusione dall'imposta.
Cass. civ., 28/06/2017, n. 16064
Richiamata in relazione alla possibilità che un giudicato si estenda anche ai periodi di imposta successivi a quelli per i quali il giudicato si è formato, se ricorrono le condizioni per l'estensione.
Massime di principio
- L'onere della prova dell'esenzione IMU grava sul contribuente: bisogna dimostrare sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia il requisito oggettivo (destinazione esclusiva a attività non commerciali previste dalla norma).
- Aree fabbricabili possono beneficiare dell'esenzione anche prima della completa realizzazione degli immobili quando sono state assoggettate ai passaggi materiali e burocratici necessari (ad es. concessione edilizia, progetto approvato, vincolo urbanistico) che dimostrino la destinazione definitiva a attività istituzionali.
- La mera appartenenza dell'ente alla categoria dei non commerciali non è sufficiente: è necessario documentare la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività esentate.
- Documentazione utile da produrre in casi analoghi: delibere interne, concessioni edilizie, titoli edilizi, destinazione urbanistica, progetti esecutivi, piani attuativi, e prova dell'utilizzo concreto o della funzionalità parziale (es. alloggi per studenti) coerente con l'attività didattica.
- In presenza di pronunce favorevoli non impugnate, valutare l'estensione del giudicato ai periodi successivi; tuttavia è opportuno anche fornire prove sostanziali della destinazione per ogni periodo d'imposta contestato.
- Se l'amministrazione impositrice contesta l'esenzione, è possibile ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento se il contribuente dimostra i requisiti; le spese di lite possono essere compensate in presenza di chiarimenti giurisprudenziali intervenuti durante il giudizio.
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