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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza e di inserimento in un centro di accoglienza straordinaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 16 dicembre 2025, aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale l’11 febbraio 2026, formalizzato la domanda mediante modello C/3 il 4 marzo 2026 e chiesto l’accesso alle misure di accoglienza l’11 marzo 2026. La Prefettura di Palermo aveva respinto l’istanza richiamando l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio; violazione degli artt. 1, commi 2 e 2-bis, e 14, commi 1 e 4, d.lgs. 142/2015, erronea applicazione del termine di novanta giorni, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione dell’art. 14 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 20, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33/UE, nonché dei principi di proporzionalità e tutela della dignità, per avere l’amministrazione adottato un diniego automatico senza valutare individualmente la situazione, la vulnerabilità e gli effetti della misura. Il TAR ha ritenuto fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo. Dalla documentazione risultava che la domanda di protezione era stata formalizzata entro novanta giorni dall’ingresso in Italia. Inoltre, il provvedimento non considerava la comprovata vulnerabilità del richiedente e applicava la disciplina nazionale in modo automatico, senza valutazione individuale né graduazione delle misure di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Ha ritenuto insussistente la violazione del termine di novanta giorni, poiché la domanda era stata formalizzata il 4 marzo 2026, a fronte dell’ingresso in Italia del 16 dicembre 2025, e la richiesta di accoglienza era stata presentata l’11 marzo 2026. Ha inoltre affermato che l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 deve essere interpretato conformemente all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e, ove confliggente, disapplicato: il diritto dell’Unione consente una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza solo sulla base di una valutazione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, tenendo conto della situazione personale, della vulnerabilità e del principio di proporzionalità; non consente invece una preclusione automatica e assoluta fondata sul superamento di un termine rigido. Il provvedimento impugnato era viziato anche perché non valutava la vulnerabilità del richiedente e non garantiva il mantenimento di condizioni di vita dignitose. Il primo motivo è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione all’omessa comunicazione di avvio e alla mancata partecipazione procedimentale; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

    Il diritto alle misure di accoglienza decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE [...] non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine [...]. La decisione sull’ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, [...] e tiene conto della vulnerabilità del richiedente.

    La disposizione nazionale deve essere letta alla luce del diritto dell’Unione e non può essere applicata come automatica preclusione assoluta all’accoglienza; richiede una decisione scritta, motivata e attenta alla vulnerabilità.

  • art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. 142/2015

    Richiamati dal ricorrente e dal quadro normativo dell’accoglienza; il giudice ha fondato l’accoglimento principalmente sull’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 e sull’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.

  • art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008

    termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia

    Individua il termine rilevante per la presentazione della domanda di protezione internazionale; nel caso concreto il termine non era decorso.

  • art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE

    Le decisioni di ridurre o, in casi eccezionali debitamente giustificati, revocare le condizioni materiali di accoglienza sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata [...] tenendo conto del principio di proporzionalità [...] e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

    La direttiva non consente una preclusione automatica all’accoglienza per la tardiva presentazione della domanda; ammette una riduzione, e solo eccezionalmente una revoca, sulla base di una valutazione individuale, motivata e proporzionata, garantendo comunque condizioni di vita dignitose.

  • art. 81 d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della verifica dell’iscrizione del difensore nell’elenco necessario per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il richiedente protezione internazionale non può essere escluso dalle misure di accoglienza mediante un automatismo fondato esclusivamente sul superamento di un termine nazionale rigido, quando la disciplina interna è incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
  • L’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 deve essere interpretato conformemente all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE: l’eventuale riduzione delle condizioni materiali di accoglienza richiede una valutazione individuale, obiettiva, imparziale e motivata dell’assenza di un giustificato motivo per il ritardo.
  • Nell’adottare una decisione sull’accoglienza, l’amministrazione deve considerare concretamente la situazione personale e la vulnerabilità del richiedente, applicare il principio di proporzionalità e assicurare comunque un tenore di vita dignitoso.
  • Il termine di novanta giorni decorre dall’ingresso del richiedente in Italia; ove la domanda di protezione internazionale sia formalizzata entro tale termine, non ricorre il presupposto temporale per negare l’accoglienza ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015.
  • In presenza di contrasto tra l’automatismo previsto dalla norma interna e gli obblighi direttamente derivanti dall’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, il giudice amministrativo deve disapplicare la disciplina interna incompatibile.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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