Cassazione Civile, Ordinanza n. 08326/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un sollecito di pagamento TARI 2018 notificato nel 2019. La contribuente sosteneva che l’ente non avesse titolo a pretendere il tributo perché mancava la tariffa per il 2018 o, quantomeno, mancava la legittima applicazione della parte variabile; in subordine chiedeva lo sgravio integrale della parte variabile. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto in parte l’appello della società, applicando per il 2018 le tariffe del 2019 e riconoscendo il dovuto solo nella misura fissa e per il 20% nella parte variabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base di documenti non depositati; 2) violazione dell’art. 1, comma 169, l. n. 296/2006, per avere applicato al 2018 le tariffe del 2019; 3) violazione delle norme regolamentari comunali e del principio di obbligatorietà del servizio di raccolta rifiuti, sostenendo che il tributo fosse comunque dovuto; 4) violazione dell’art. 1, comma 656, l. n. 147/2013, per avere riconosciuto uno sgravio del 20% senza i presupposti. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta che l’annullamento da parte del TAR delle delibere tariffarie 2018 avesse privato il Comune del potere di esigere la TARI per quell’anno e impedisse l’applicazione di tariffe approvate per il 2019. La Corte ha ritenuto fondati i motivi del Comune relativi all’erronea applicazione delle tariffe e all’erroneo riconoscimento dello sgravio, e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della CTR Abruzzo e ha rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado per l’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha affermato che l’eventuale illegittimità o annullamento delle delibere tariffarie non libera il contribuente da ogni obbligo tributario, poiché trova applicazione la tariffa precedentemente vigente o, in difetto, il regime normativo di proroga delle tariffe. Ha inoltre precisato che non era giustificata l’esenzione integrale né lo sgravio automatico del 20% della parte variabile, in assenza della prova dei presupposti legali per la riduzione; il servizio risultava istituito e astrattamente utilizzabile, sicché la contribuente non poteva autodefinirsi esente per aver affidato lo smaltimento a un soggetto esterno senza autorizzazione dell’ente.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
La Corte osserva che l’inammissibilità non può essere dichiarata per omissioni non previste dalla norma, che contiene un elenco tassativo degli elementi del ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
L’assenza del riferimento al sottofascicolo non integra, di per sé, una causa di inammissibilità del ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato scrutinato nel merito insieme agli altri.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura sull’uso di prove non depositate; la Corte esclude che la decisione possa fondarsi su una relazione amministrativa non idonea a derogare alla disciplina normativa.
art. 360 c.p.c.
Norma del sindacato di legittimità richiamata dai motivi di ricorso e ricorso incidentale.
art. 1, comma 169, L. n. 296/2006
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
In caso di mancata approvazione tempestiva delle tariffe, si applica la proroga automatica delle tariffe vigenti, con conseguente irrilevanza di delibere tardive o annullate ai fini dell’esclusione del tributo.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4
Se il servizio è istituito ma svolto irregolarmente o non è agevolmente fruibile, il tributo non è escluso ma è dovuto in misura ridotta, ricorrendone i presupposti di fatto.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
Riguarda la riduzione della superficie tassabile per il solo caso di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, istituto distinto dalla riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati a recupero.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2
Richiamato come base generale per la riduzione tariffaria correlata alla quantità effettivamente avviata a recupero.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, ultimo periodo
In caso di mancata approvazione delle nuove tariffe, continua a trovare applicazione la tariffa precedentemente vigente.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70
È richiamato per l’obbligo di denuncia/informazione dell’utente ai fini dell’esclusione di aree dalla superficie tassabile.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 79, comma 2
Il mancato rispetto del termine per l’approvazione del nuovo regolamento e delle tariffe non comporta automatica illegittimità delle delibere precedenti, perché il termine non è perentorio.
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 1
I Comuni gestiscono i rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7
La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati; la Corte la richiama per distinguere il regime del recupero da quello dello smaltimento.
d.lgs. n. 22 del 1999, art. 49, comma 14
Richiamato come disciplina che prevede una riduzione di tariffa in proporzione ai rifiuti speciali autonomamente smaltiti, pur essendo riferita alla TIA.
l. n. 179/2002, art. 23, comma 1, lett. e)
È richiamata per l’abrogazione, dal 1° gennaio 2003, del precedente regime limitativo della privativa per le attività di recupero.
D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2
Per le utenze non domestiche la parte variabile della tariffa può essere ridotta in proporzione ai rifiuti assimilati avviati a recupero, previa dimostrazione dell’avvenuto recupero.
art. 1, comma 656, L. n. 147/2013
La Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente
La riduzione al 20% richiede la prova dei specifici presupposti legali di mancato svolgimento o grave irregolarità del servizio; non è riconoscibile in via automatica.
art. 10 del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
La Corte interpreta la clausola regolamentare nel senso che, entro i limiti quantitativi, il Comune può ma non deve svolgere il servizio; l’eventuale obbligo autonomo di gestione per il produttore opera solo oltre tali limiti.
art. 5 del regolamento TARI 2019 del Comune
Non applicabile ratione temporis all’annualità 2018, perché successivo ai fatti di causa.
Massime di principio
- Se l’ente locale non approva tempestivamente le tariffe tributarie, opera la proroga delle tariffe precedentemente vigenti; l’eventuale annullamento delle nuove delibere non comporta l’inesistenza del tributo né la liberazione totale del contribuente.
- La validità o meno di una delibera tariffaria non consente di disapplicare i criteri normativi di determinazione del tributo: in mancanza delle nuove tariffe, si applica il regime legale di continuità con le tariffe anteriori.
- Nel prelievo per la raccolta dei rifiuti, la presenza di un servizio istituito e astrattamente utilizzabile esclude l’esenzione integrale; al più, se ne ricorrono i presupposti, può operare una riduzione tariffaria prevista dalla legge o dal regolamento.
- L’onere di provare i presupposti per ottenere l’esclusione o la riduzione della superficie/tariffa per specifiche aree o quantitativi di rifiuti grava sul contribuente, che deve fornire all’ente i dati necessari e, quando richiesto, dimostrare l’avvenuto recupero o la non utilizzabilità del servizio.
- La riduzione del 20% della TARI per mancato svolgimento o grave irregolarità del servizio richiede una prova rigorosa dei presupposti previsti dalla legge e non può essere riconosciuta in assenza di tale dimostrazione.
- Le mere difese dell’Amministrazione, quando si limitano a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi allegati dal contribuente, non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08267/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08269/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08270/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08271/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08272/2025 del 29/03/2025
- ordinanza_civile · 29 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08273/2025 del 29/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →