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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34222/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato, in parte, la condanna per molestie e spoglio possessorio derivanti da opere realizzate sulla facciata (apertura di porte-finestre, riduzione delle bocche di lupo, installazione di canna fumaria e tende). Il principale motivo di ricorso in Cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme sul compossesso (artt. 1117, 1140, 1170 c.c. e art. 1102 c.c.) e l'omessa valutazione dell'eccezione "feci sed iure feci", cioè che le modifiche fossero esercizio legittimo del diritto di compossesso e non spoglio o molestia possessoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale, ritenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere l'illiceità possessoria sulla base della sola modificazione della facciata senza verificare se le attività rientrassero nei limiti del compossesso e senza adeguata considerazione dell'eccezione "feci sed iure feci" e del regolamento condominiale. Di conseguenza la pronuncia impugnata è stata cassata nella parte che aveva ritenuto sussistere l'illecito possessorio per le modifiche della facciata e, salvo quanto non esaminato nel testo fornito, la decisione è stata rimessa alla Corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi enunciati. (Gli altri motivi di ricorso principali e i motivi incidentali erano menzionati ma non completamente decisi nel testo fornito)

Norme richiamate

  • art. 1102 cod. civ.

    Disciplina il "pari uso" delle cose comuni: ogni comproprietario può usare la cosa comune purché non impedisca agli altri di farne parimenti uso; il mutamento dello stato di fatto non costituisce automaticamente molestia se non limita il godimento altrui.

  • art. 1140 cod. civ.

    Definizione di possesso tutelabile: il possesso è la situazione di fatto che manifesta l'esercizio esteriore di un diritto reale; in azione possessoria rileva l'esercizio di fatto, anche se senza titolo valido.

  • art. 1168 cod. civ.

    Azione di reintegrazione o tutela possessoria esercitabile dal possessore leso; nel caso di compossesso la verifica richiede anche confronto con l'estensione del diritto reale che sovrintende al compossesso.

  • art. 1170 cod. civ.

    Azione di manutenzione nelle vicende possessorie: tutela contro molestie o atti che turbano il possesso; anch'essa va coordinata con la disciplina del compossesso.

  • art. 1117 cod. civ.

    Elenca le parti comuni dell'edificio; rilevante per delimitare l'oggetto del compossesso e stabilire quali interventi concernono la sfera comune.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; qui usato come riferimento per i vizi denunciati (n. 3 motivi di nullità/motivazione e n. 4-5 per omessa o contraddittoria motivazione).

  • art. 614-bis cod. proc. civ.

    Riguarda l'indennità giornaliera per l'ottemperanza a provvedimenti di fare o non fare; in sede cautelare era stata disposta un'indennità giornaliera per la rimozione della canna fumaria.

  • art. 669-decies cod. proc. civ.

    Strumento per la revoca di provvedimenti cautelari già adottati; qui è stato utilizzato per ottenere la modifica dell'ordine di rimozione quando l'amministrazione pubblica ha negato le autorizzazioni al ripristino.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Disciplina la liquidazione delle spese; censurato nelle doglianze relative alla manleva e alla ripartizione delle spese tra le parti interne.

Massime di principio

  • In azioni possessorie relative a parti comuni (compossesso) il giudice deve valutare se l'attività contestata ecceda i limiti del compossesso: la mera modificazione dello stato di fatto non configura automaticamente molestia o spoglio se non limita effettivamente il pari uso degli altri comproprietari.
  • L'eccezione "feci sed iure feci" è ammissibile nel compossesso quando il convenuto dimostra che l'operato rientra nella sfera del suo diritto di godimento; pertanto il titolo e il regolamento condominiale possono avere rilievo, ai fini del giudizio possessorio, per definire l'estensione del compossesso.
  • Va sempre distintA la tutela possessoria dal giudizio petitorio: il giudizio petitorio accerta i diritti reali; la decisione petitoria non vincola automaticamente il giudice possessorio se soggetto, petitum e causa petendi non coincidono, benché possa avere valore persuasivo.
  • Se l'esecuzione di un ordine di ripristino è impedita da un provvedimento amministrativo, il giudice può limitare o modulare le misure coercitive (es. indennità giornaliera) in relazione alla effettiva eseguibilità e alla possibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni.
  • La manleva dell'attuale proprietario nei confronti dei soggetti che avevano realizzato le opere può essere riconosciuta, ma la liquidazione delle spese e la ripartizione della soccombenza interna richiedono motivazione adeguata e formazione del relativo giudizio di responsabilità tra cointeressati.
  • Il regolamento contrattuale del condominio, se parte integrante degli atti di acquisto, può limitare o ampliare la sfera dell'uso consentito e pertanto deve essere esaminato dal giudice nel giudizio possessorio relativo alle parti comuni.

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