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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34280/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente relativa alla determinazione della rendita di un immobile (multisala/cinematografica): la cassazione deduceva, con due motivi, in particolare un vizio di motivazione della sentenza impugnata (omessa o apparente motivazione) in quanto la CTR si era limitata a richiamare e confermare il primo grado senza affrontare le specifiche ragioni di appello dell'Agenzia; in sede di difesa la resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c. e del principio di autosufficienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio di motivazione), assorbito il primo motivo, ha dichiarato il ricorso non inammissibile poiché autosufficiente, ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione (motivazione apparente/omessa) e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato per il vizio di motivazione (omessa o apparente motivazione). La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non consente alcun controllo logico sul ragionamento decisorio, integrando il vizio di cui all'art. 360.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (riferimento logico)

    La Corte segnala un richiamo logico al n. 4 del medesimo articolo in relazione alla ratio del motivo, evidenziando un mero errore materiale di indicazione del numero nel ricorso originario.

  • art. 366, cod. proc. civ.

    Richiamato dalla resistente per eccepire l'inammissibilità del ricorso per mancata autosufficienza; la Corte ha invece chiarito che il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico e che il ricorso è ammissibile se contiene l'indicazione dei motivi e degli atti/documenti richiamati in modo puntuale.

  • art. 132, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla specificazione dei motivi e all'adeguatezza delle deduzioni: la sentenza impugnata non ha soddisfatto i requisiti minimi di motivazione previsti per il giudice di merito.

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nella contestazione in materia tributaria; la Corte ha considerato il riferimento normativo insieme alle norme processuali per valutare il vizio di motivazione nel giudizio tributario, osservando anche un errore materiale di indicazione del numero normativo.

  • CEDU, Succi e altri vs Italia (28/10/2021) e CEDU, Patricolo vs Italia (23/05/2024)

    La Corte ha richiamato il principio contenuto nelle sentenze CEDU secondo cui il requisito di specificità del ricorso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico; ciò supporta l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando il contenuto degli atti richiamati è puntualmente indicato nelle censure.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente ma il requisito va interpretato in modo non eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti e le censure, senza necessità di riportare integralmente tutti i documenti.
  • Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente le ragioni per le quali non condivide le censure di parte; il mero richiamo alla decisione di primo grado senza affrontare punto per punto l'appello costituisce omessa o apparente motivazione ed è causa di cassazione.
  • In materia tributaria, quando la controversia riguarda la determinazione della rendita o del valore (es. conteggi legati a prezzo di costruzione e valore del terreno), la decisione deve esplicitare i calcoli e i criteri applicati per consentire il controllo logico dei giudizi compiuti.
  • Errori formali di numerazione o di richiamo normativo possono essere considerati meramente materiali se non incidono sulla comprensione delle censure; tuttavia la sostanza della motivazione deve essere verificabile.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo per vizio di motivazione, la causa viene normalmente restituita al giudice d'appello per un nuovo esame in diversa composizione, il quale dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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