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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34198/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che aveva escluso il diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998 per i figli maggiorenni non a carico della vittima, sostenendo che le modifiche normative, in particolare l'art. 2, comma 105 (e il comma 106) della legge n. 244/2007, hanno esteso il beneficio anche ai figli maggiorenni non conviventi/non a carico.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, alla luce della lettura coordinata del comma 105 e del comma 106 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 e della normativa preesistente, il riconoscimento dell'assegno vitalizio ex lege n. 407/1998 si estende ai figli maggiorenni non a carico anche delle vittime della criminalità organizzata (e delle vittime del dovere). La Corte ha però precisato che tale estensione riguarda l'assegno ex lege n. 407/1998 e non lo speciale assegno di euro 1.033 mensili previsto dall'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, salvo che vi sia una modifica normativa espressa. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla Corte di rinvio.

Norme richiamate

  • legge n. 407 del 1998, art. 2

    assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407 del 1998

    La Corte riconosce che l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 L.407/1998 rientra tra i benefici che, per effetto delle successive modifiche, possono spettare anche ai figli maggiorenni non a carico delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere

  • legge n. 244 del 2007, art. 2, commi 105 e 106

    il comma 105 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206 del 2004; il comma 106 aggiunge al comma 3 dell'art. 5 della L.206/2004 il periodo "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima ... è altresì attribuito ... l'assegno vitalizio ... di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998"

    La Corte interpreta il rinvio ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4 L.206/2004 in senso coordinato con la modifica introdotta dal comma 106: pur se il comma 105 appare testualmente generico, la modifica (comma 106) chiarisce che l'assegno ex L.407/1998 è da riconoscersi anche ai figli maggiorenni non a carico

  • legge n. 206 del 2004, art. 5, comma 3

    testo che prevedeva, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili e altre provvidenze; modificato dal comma 106 dell'art. 2 L.244/2007 per l'attribuzione dell'assegno ex L.407/1998 ai figli maggiorenni non conviventi

    La modifica del comma 106 ha inciso soltanto sull'attribuzione dell'assegno ex L.407/1998 ai figli maggiorenni non conviventi; non ha esteso automaticamente anche lo speciale assegno di 1.033 euro, che rimane disciplinato separatamente

  • legge n. 466 del 1980, art. 6

    ordine dei superstiti: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico

    L'art. 6 è la "norma base" per l'individuazione dei superstiti beneficiari; le estensioni a favore di figli maggiorenni non a carico devono risultare da chiari interventi normativi in deroga al predetto ordine

  • legge n. 302 del 1990, art. 1

    norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (definizione e ambito di applicazione)

    Definisce la categoria delle vittime della criminalità organizzata alla quale il legislatore ha posto a riferimento l'estensione di alcuni benefici

  • legge n. 388 del 2000, art. 82 (comma 9)

    previsione secondo cui l'assegno ex L.407/1998 era già stato riconosciuto in favore delle vittime della criminalità organizzata

    La Corte rileva che l'assegno ex L.407/1998 era stato in passato già esteso alle vittime della criminalità organizzata, circostanza che aiuta a interpretare il rinvio del comma 105 come pienamente operativo rispetto all'assegno stesso

  • D.P.R. n. 243 del 2006 (art. 4 e regolamentazione)

    regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati

    Il regolamento e i provvedimenti attuativi evidenziano l'intento del legislatore di estendere progressivamente alcuni benefici tra categorie di vittime, supportando un'interpretazione estensiva dell'assegno ex L.407/1998

Massime di principio

  • Il richiamo generico ai "benefici" per altre categorie di vittime va interpretato coordinando la norma richiamata con le modifiche specifiche: se una modifica esplicita l'estensione di un singolo beneficio a nuovi destinatari, tale estensione opera anche per le categorie richiamate.
  • L'art. 6 della legge n. 466/1980 rappresenta la norma-base per l'individuazione dei superstiti; le deroghe (ad esempio per includere figli maggiorenni non a carico) devono risultare da interventi normativi chiari e sono da leggere restrittivamente se non espresse.
  • L'attribuzione dell'assegno ex lege n. 407/1998 a figli maggiorenni non a carico va riconosciuta quando la normativa di richiamo e la modifica coordinata lo indicano espressamente o logicamente (come nel caso del comma 106 L.244/2007).
  • L'estensione a un beneficio concreto (es. assegno ex L.407/1998) non implica automaticamente l'estensione di benefici distinti e autonomi (es. lo speciale assegno di 1.033 euro) salvo che la legge lo disponga espressamente.
  • In presenza di formulazioni normative imprecise, l'interpretazione va guidata da coerenza sistematica e dalla volontà di evitare che una disposizione legislativa resti priva di contenuto pratico (integrazione teleologica e coordinamento delle norme).
  • Per chi agisce in una situazione analoga: contestare l'interpretazione restrittiva del giudice di merito richiamando il coordinamento testuale e sistematico delle norme (comma 105 e 106 L.244/2007) e documentare la sussistenza dei presupposti giuridici per l'assegno ex L.407/1998.
  • Per l'amministrazione: verificare con attenzione quale beneficio è effettivamente richiamato da norme successive e se la modifica ha inciso sulla platea dei destinatari; in caso di dubbio, adeguarsi all'interpretazione della Corte di legittimità o attendere chiarimenti normativi.

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