Cassazione Penale, Sentenza n. 8999/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha respinto l'incidente di esecuzione proposto dal ricorrente volto a contestare la determinazione della pena da espiare contenuta nell'ordine di esecuzione del Procuratore generale del 9 gennaio 2019. Il ricorrente denunciava che il Procuratore generale aveva formato cumuli "parziali" in modo tale da eludere l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., determinando una pena complessiva molto superiore (anni 43/46/48 a seconda dei punti della motivazione) rispetto alla pena fissata dall'ordinanza ex art. 671 c.p.p. resa il 30/07/2018 (pena complessiva stabilita in anni 30), che non era stata impugnata e risultava quindi definitiva e vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che il giudice di rinvio non ha dato adeguato rilievo alla ordinanza ex art. 671 c.p.p. divenuta irrevocabile (che aveva fissato la pena complessiva in 30 anni) e che il Procuratore generale, non avendo impugnato quell'ordinanza, doveva conformarsi alle sue statuizioni al momento di formare l'ordine di esecuzione e i cumuli. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le ordinanze ex art. 671 c.p.p., una volta definitive, stabilizzano il giudicato "rebus sic stabbus" e possono essere rimesse in discussione solo per nuovi fatti o nuove questioni giuridiche; ha infine ordinato il rinvio affinché la Corte di appello provveda a porre rimedio ai vizi rilevati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa ai sensi dell'art. 671 c.p.p., se non impugnata, ha carattere di stabilità e vincola le parti e l'ufficio del pubblico ministero in ordine alla determinazione della continuazione e alla fissazione della pena complessiva; può essere riesaminata solo per nuovi elementi di fatto o di diritto o attraverso rimedi specifici (es. art. 625-bis c.p.p.).
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore nella determinazione della pena complessiva; va applicato correttamente in relazione ai cumuli parziali quando le condanne e i periodi di carcerazione si sono succeduti nel tempo, evitando applicazioni globali che elidano la funzione moderatrice.
art. 80 cod. pen.
Estende in ambito pratico l'applicazione dell'art. 78 anche alle pluralità di condanne susseguitesi nel tempo, richiedendo attenzione nell'operare i cumuli parziali e le relative detrazioni.
art. 81 cod. pen.
Impone il rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave (e delle relative previsioni), limite che deve essere considerato quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva (richiamato anche secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite Gargiulo).
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento previsto per la correzione di alcune statuizioni dell'esecuzione divenute formalmente irrevocabili; citato quale rimedio eccezionale indicato dalla giurisprudenza per correggere errori di esecuzione che altrimenti resterebbero stabilizzati.
Sentenza Cass. Sez. 1 n. 6753 del 09/12/2020 (sentenza rescindente)
Pronuncia che ha annullato il primo provvedimento di rigetto e che ha chiarito il principio secondo cui l'ordinanza ex art. 671 c.p.p., se divenuta definitiva, vincola la determinazione successiva della pena e non può essere elusa mediante la formazione di cumuli frazionati che annullino l'effetto del criterio moderatore.
Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Ha affermato che, nel riconoscere la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve rispettare anche il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; pronunciamento richiamato per precisare i limiti alla determinazione della pena in caso di continuazione.
Massime di principio
- Un'ordinanza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non impugnata è formalmente irrevocabile e vincola sia il pubblico ministero che i successivi giudici dell'esecuzione nella determinazione della pena complessiva; errori in essa contenuti possono essere corretti solo con rimedi specifici o in presenza di nuovi elementi.
- La formazione di cumuli "parziali" è consentita, ma non può essere utilizzata per eludere l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.; il criterio moderatore va applicato correttamente in relazione ai singoli cumuli e non essere di fatto annullato dalla frazionatura.
- Quando si riconosce la continuazione in sede esecutiva il giudice deve osservare anche il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p.; la determinazione della pena deve tenere insieme i limiti di cui agli artt. 78 e 81 c.p.
- Il pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione deve tener conto di provvedimenti esecutivi definitivi (art. 671 c.p.p.) e non può definire cumuli incompatibili con le statuizioni irrevocabili.
- Il giudice di rinvio (o dell'esecuzione) che non si conforma ai principi stabiliti dalla Cassazione può vedere il proprio provvedimento annullato e la causa rinviata per nuovo esame; la rinnovata valutazione dovrà applicare i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (inclusi gli arresti delle Sezioni Unite ove rilevanti).
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