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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare, ai soli fini del riesame della vicenda da parte dell'amministrazione, mantenendo un ordine istruttorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comando generale della Guardia di finanza ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma. La controversia riguarda la partecipazione a un concorso per il quale il bando richiedeva, quale requisito, il possesso di una laurea triennale in scienze economico-giuridiche appartenente alle classi indicate nell'allegato 2. Il candidato aveva dichiarato di possedere una laurea triennale riconducibile alle scienze dei servizi giuridici, mentre risultava aver conseguito una laurea triennale in scienze e tecnologie della comunicazione. In sede cautelare il candidato prospettava, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e l'equipollenza del proprio titolo con il diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, incluso nell'allegato 2 al bando.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha accolto l'appello e riformato l'ordinanza del TAR, respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto prima facie non applicabile l'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché la verifica del requisito concorsuale si colloca nell'ambito di un'attività amministrativa vincolata e doverosa, soggetta al principio della par condicio. Ha inoltre escluso, allo stato degli atti, la configurabilità di un legittimo affidamento del candidato in presenza della probabile mancanza di un requisito indispensabile e di una dichiarazione difforme resa nella domanda di partecipazione. Il Collegio ha ritenuto non possibile l'utilizzo postumo dell'equipollenza dedotta, anche perché non fondata su dati normativi univoci. Sono rimasti fermi l'ordine istruttorio disposto dal TAR, relativo alla relazione e al deposito documentale, e la possibilità di autonome ulteriori determinazioni amministrative. Le spese di entrambi i gradi cautelari sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto, in sede cautelare e prima facie, non applicabile la disciplina dell'annullamento d'ufficio a un'attività amministrativa vincolata e doverosa di verifica di un requisito concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento UE 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella verifica della sussistenza di un requisito indispensabile per la partecipazione a un concorso, l'amministrazione esercita, in linea di principio, un'attività vincolata e doverosa, che deve rispettare il principio della par condicio tra i candidati.
  • La disciplina dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990 non appare applicabile, in sede cautelare, alla verifica vincolata della mancanza di un requisito concorsuale indispensabile, quando l'amministrazione non dispone di margini valutativi per conservarne gli effetti.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento del candidato sulla conservazione della partecipazione o degli effetti della procedura quando risulti prima facie la mancanza di un requisito indispensabile e il candidato abbia reso una dichiarazione difforme nella domanda di partecipazione.
  • Un'equipollenza del titolo di studio non può essere utilizzata postumamente per colmare la mancanza del requisito dichiarato nella domanda di partecipazione, soprattutto quando l'equipollenza non risulti fondata su dati normativi univoci.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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