Ordinanza n. 1959/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina veterinaria, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina veterinaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico veterinario per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina veterinaria; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria. E per ottenere - l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, nonché dinieghi o limitazioni dell'accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per l'accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, ha conseguito una sola sufficienza su tre materie e, per effetto della disciplina sopravvenuta, è stato inserito nella sezione VII della graduatoria nazionale, senza collocarsi in posizione utile. Ha chiesto in via cautelare l'ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di medicina veterinaria, subordinatamente l'assegnazione di posti vacanti e, ulteriormente, l'annullamento della procedura e della graduatoria. Le censure hanno riguardato: l'illegittimità della disciplina introdotta dai decreti ministeriali, in particolare del meccanismo di graduazione per sezioni dei candidati che non avevano conseguito tutte le sufficienze; la violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, della par condicio, dell'uguaglianza, dell'imparzialità, della buona fede e del legittimo affidamento; la dedotta disparità nelle modalità di correzione da parte di commissioni universitarie diverse; l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti e la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi; la violazione dell'anonimato; l'illegittimità del mancato esaurimento dei posti e degli scorrimenti; la mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all'estero; il difetto di istruttoria nella determinazione del contingente, del fabbisogno professionale e dell'offerta formativa; le disomogeneità formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove; nonché la violazione del diritto di accesso alla documentazione relativa alle prove e alle operazioni di correzione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 abbia ampliato la platea degli idonei, includendo anche chi aveva conseguito una sola sufficienza, ma abbia mantenuto una graduazione coerente con la diversa prossimità dei candidati al requisito originario delle tre sufficienze, preservando la posizione di chi aveva rispettato integralmente le regole iniziali. Il meccanismo è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, poiché il conseguimento dei CFU mancanti è stato posticipato e imposto come condizione per il mantenimento dell'immatricolazione. Il mutamento successivo non ha inciso sui programmi, sulle prove o sulle modalità uniformi di valutazione, ma soltanto sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria; la diversa strategia di studio prospettata dal ricorrente integra un interesse di mero fatto. Le doglianze sulle commissioni di correzione sono state ritenute generiche e prive di prova concreta; eventuali errori nelle domande aperte avrebbero potuto incidere, al più, sulla posizione individuale e sul punteggio del candidato, non sull'intera procedura. Le contestazioni relative alle domande n. 10 e n. 28 di fisica sono risultate prive di interesse perché i relativi vizi erano già stati neutralizzati; parimenti, la censura sul quesito n. 27 di chimica è stata ritenuta priva di interesse perché il ricorrente non aveva partecipato al secondo appello. La censura sull'anonimato non ha evidenziato una violazione non irrilevante, anche considerando le garanzie di sigillatura, sorteggio e rilevazione informatica da parte di CINECA. Il mancato svolgimento di ulteriori scorrimenti è stato ritenuto coerente con le esigenze organizzative e con la necessità di concludere tempestivamente il semestre filtro; la censura sulla redistribuzione dei posti per studenti residenti all'estero è rimasta priva di prova. Le doglianze sulla determinazione del fabbisogno e del contingente sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; quelle sul difetto di istruttoria e sulle irregolarità formative sono state ritenute generiche e non supportate da prova. Il TAR ha precisato che le questioni relative alla mancata ostensione documentale devono essere trattate secondo la disciplina dell'accesso e non costituiscono, di per sé, vizi della procedura selettiva. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami tramite il sito del Ministero, con termini perentori. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente una prognosi favorevole alle censure e ha rigettato la domanda cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale avviso in relazione alla possibile inammissibilità delle censure sulla determinazione del fabbisogno e del contingente per mancata evocazione del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Utilizzati come base per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.
legge delega n. 26 del 2025
Il TAR ha ritenuto che la disciplina ministeriale sopravvenuta non ne violasse i principi, poiché l'ammissione al secondo semestre resta subordinata al conseguimento dei CFU richiesti e alla collocazione utile in graduatoria.
d.lgs. n. 71 del 2025
Secondo il TAR, non impedisce l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze, purché il conseguimento dei CFU mancanti sia richiesto prima o quale condizione dell'immatricolazione al secondo semestre.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Ha previsto il requisito originario del superamento degli esami di tutte le tre materie del semestre filtro e costituisce il parametro rispetto al quale è stata valutata la graduazione dei candidati.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto il meccanismo sopravvenuto di ampliamento della platea degli idonei, articolato in nove sezioni e fondato sulla diversa prossimità dei candidati al requisito originario, nonché il recupero dei CFU mancanti.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale di medico veterinario; le relative censure sono state ritenute inammissibili per mancata chiamata del Ministero della Salute.
art. 3, commi 1 e 2, legge n. 264/1999
Richiamato in relazione alla determinazione del potenziale formativo, del contingente e dell'istruttoria sull'offerta formativa; le doglianze sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere non manifestamente irragionevole una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria quando essa amplia la platea degli idonei ma mantiene una posizione preferenziale per chi aveva integralmente rispettato le regole originarie, graduando gli altri candidati secondo la diversa prossimità ai requisiti iniziali.
- Una disciplina sopravvenuta che incide soltanto sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, senza modificare programmi, prove, modalità di svolgimento o criteri uniformi di valutazione, non determina di per sé una violazione della par condicio o dell'uguaglianza tra i candidati.
- Il candidato che, in base alla disciplina originaria, non avrebbe conseguito l'ammissione alla graduatoria non può normalmente lamentare una lesione derivante da una disciplina sopravvenuta che ne abbia invece consentito l'inserimento, salvo che dimostri uno specifico pregiudizio ulteriore e concreto.
- La contestazione della presenza di più commissioni di correzione è insufficiente, ai fini cautelari, se non è accompagnata dalla prova di prassi valutative difformi o dell'assenza di criteri e griglie uniformi; per i quesiti a risposta multipla corretti automaticamente, la mera pluralità delle commissioni non dimostra una violazione della par condicio.
- L'errore o l'ambiguità di singoli quesiti può comportare, ove provato, la rinnovazione della valutazione individuale o la rettifica del punteggio, ma non giustifica automaticamente l'annullamento dell'intera selezione; occorre inoltre dimostrare l'incidenza concreta dell'errore sulla posizione del candidato.
- La violazione dell'anonimato ha efficacia invalidante soltanto quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della procedura; la presenza di procedure di sigillatura, sorteggio e rilevazione informatica può escludere, in assenza di prova contraria, la concreta possibilità di alterazione dei risultati.
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