Sentenza n. 1529/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto implicito della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 27/05/2025 e notificato in pari data, nonché del successivo riscontro della Questura di -OMISSIS- del 08/07/2025 che amplia i motivi della negata conversione e rifiuta la richiesta di permesso di soggiorno per affidamento-integrazione; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non; e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 25/11/2025, conosciuto in data 28/11/2025 quando è stato depositato nel processo telematico, con cui la Questura di -OMISSIS-, a seguito di riesame, ha confermato il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per affidamento/integrazione minore; nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato e diniego del rilascio di un permesso per affidamento/integrazione, adottato all’esito del riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia come minore straniero non accompagnato e successivamente titolare di un permesso per motivi di studio, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato sulla base di un contratto di apprendistato triennale. Dopo una prima definizione negativa della pratica e un successivo provvedimento di rigetto, aveva dedotto, con motivi aggiunti, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Questura non avesse considerato le osservazioni presentate in replica al preavviso di rigetto. Aveva inoltre dedotto la violazione degli artt. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998 e 14, comma 6, d.P.R. 394/1999, nonché carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, quanto alla ritenuta necessità dell’autorizzazione prefettizia e della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione; la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. c-sexies), d.P.R. 394/1999, per il mancato rilascio del permesso per affidamento/integrazione; e la violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998, per non avere l’Amministrazione valutato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, quale quello per protezione speciale.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché nelle more era intervenuto il nuovo provvedimento di rigetto adottato all’esito del riesame, sostitutivo degli atti originariamente impugnati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto limitatamente alla censura procedimentale relativa all’art. 10-bis l. 241/1990. Il TAR ha rilevato che la nota difensiva trasmessa dal ricorrente dopo il preavviso di rigetto era stata richiamata nel provvedimento finale, ma senza illustrare le ragioni per cui i suoi contenuti, astrattamente idonei a condurre a un diverso esito, fossero stati disattesi. Non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, ma la motivazione doveva dimostrare l’effettiva considerazione dell’apporto partecipativo e rendere comprensibili le ragioni complessive del suo mancato accoglimento. Il provvedimento è stato quindi annullato. Il richiamo, effettuato dall’Amministrazione in giudizio, al precedente rigetto dell’istanza di nulla osta dello Sportello unico non poteva integrare la motivazione, anche perché tale determinazione era stata autonomamente impugnata e annullata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale deve dimostrare che le osservazioni presentate in replica al preavviso di rigetto sono state effettivamente considerate; non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, ma devono essere esplicitate le ragioni complessive del loro mancato accoglimento quando siano potenzialmente idonee a incidere sull’esito.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai presupposti della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato; il TAR non decide nel merito tale censura, annullando l’atto per violazione dell’art. 10-bis.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
Norma invocata in relazione alla necessità del contratto di soggiorno e dell’autorizzazione alla conversione; la questione sostanziale non viene definita, poiché il provvedimento è annullato per vizio partecipativo e motivazionale.
art. 11, comma 1, lett. c-sexies), d.P.R. 394/1999
Norma invocata per sostenere il diritto al rilascio di un permesso per affidamento/integrazione; il TAR non esamina definitivamente il merito della pretesa.
art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998
Norma invocata per sostenere l’obbligo di valutare, eventualmente, il rilascio di un diverso titolo di soggiorno; il TAR non decide autonomamente tale questione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- In applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale deve dare conto dell’effettiva considerazione delle osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto quando esse siano astrattamente idonee a determinare un diverso esito del procedimento.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni successive al preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica di ogni singolo argomento, ma richiede che la motivazione renda comprensibili le ragioni complessive per cui l’apporto partecipativo è stato disatteso.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante il richiamo a ragioni o atti anteriori non adeguatamente recepiti nell’atto, soprattutto quando l’atto richiamato sia stato autonomamente impugnato e annullato.
- Quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il nuovo atto può essere contestato con motivi aggiunti.
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