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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51575/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ricorreva avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che, su richiesta di emissione di decreto penale di condanna, aveva dichiarato "non doversi procedere" ex art.129 c.p.p. ritenendo il fatto non punibile per la particolare tenuità (art.131-bis c.p.). Il P.M. contestava che il giudice non possa applicare la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità nella sede del rito monitorio senza aver previamente instaurato il contraddittorio, per la natura sostanziale e le caratteristiche dell'istituto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha escluso che il provvedimento fosse "abnorme" nei termini giurisprudenziali, ma ha rilevato violazione di legge: il GIP ha applicato l'art.131-bis c.p. (particolare tenuità) tramite sentenza ex art.129 c.p.p. senza instaurare il necessario contraddittorio tra accusa, difesa e, se presente, persona offesa. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Usato dal giudice per dichiarare "non doversi procedere" in sede di decreto penale: la Corte ha però affermato che non è legittimo impiegare questo strumento per applicare l'art.131-bis quando ciò presuppone il contraddittorio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Configurata come causa speciale di non punibilità di natura sostanziale che richiede la previa instaurazione del contraddittorio tra accusa, difesa e persona offesa; non può essere applicata in sede di decreto penale senza confronto tra le parti.

  • art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    Definisce i poteri del giudice nella procedura del decreto penale; la Corte ricorda che, pur essendo il giudice chiamato a valutare gli elementi, ciò non autorizza l'applicazione dell'art.131-bis senza garantire il contraddittorio.

  • art. 92, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 81/2008

    Norme che individuano i reati oggetto della richiesta (il contesto fattuale originario: violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

  • art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di garanzie anche nella fase di archiviazione: richiede che l'applicazione di misure o dichiarazioni che incidono sulla punibilità garantiscano il contraddittorio, a supporto dell'interpretazione applicata a art.131-bis.

  • Giurisprudenza: Sez. U. (Ksouri, Toni) e Sez. 1 (Allocco)

    La Corte richiama precedenti di legittimità che delimitano il concetto di "abnormità" degli atti e, soprattutto, che hanno già stabilito come l'art.131-bis sia causa di non punibilità sostanziale la cui applicazione richiede il contraddittorio; inoltre preciserie sui limiti dell'abnormità come motivo di cassazione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è di natura sostanziale e richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio: non può essere applicata in sede di decreto penale o tramite sentenza ex art.129 c.p.p. senza confronto tra accusa e difesa.
  • Se il giudice, nel procedimento monitorio, ritiene che possa sussistere la particolare tenuità, non deve prosciogliere l'imputato con art.129 c.p.p. ma deve attivare i rimedi procedurali appropriati (es. restituire gli atti al P.M. o consentire la fase contraddittoria), o lasciare che l'imputato eserciti l'opposizione al decreto per instaurare il contraddittorio.
  • Il vizio 'di abnormità' è un rimedio limitato: non ogni errore procedurale costituisce abnormità; questa sussiste solo se l'atto è strutturalmente o funzionalmente estraneo al sistema processuale o provoca stasi/inutilizzabilità del processo.
  • Il pubblico ministero può impugnare la decisione del GIP che applica art.131-bis in sede monitoria senza contraddittorio; la Corte può annullare la sentenza e disporre l'ulteriore corso del procedimento.
  • Per il difensore e l'imputato la via corretta per ottenere l'applicazione di art.131-bis in casi di minima offensività è l'opposizione al decreto penale, che permette il confronto tra le parti e l'accertamento della non punibilità.

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