Sentenza n. 1726/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato o ritardato pagamento delle spese legali liquidate con sentenze del giudice ordinario, per complessivi € 1.278,39
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 599/2025, e del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 600/2024, che avevano condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi € 1.278,39, comprensivi di spese e oneri di legge. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute il 30 aprile 2026 e il 3 giugno 2026, dopo il deposito del ricorso, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l’integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, le ha compensate, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento fosse riconducibile innanzitutto alla mole eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Ha tuttavia posto a carico dell’Amministrazione la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire la decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue all’integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese del giudizio, valutando le ragioni del ritardo nell’adempimento e il comportamento delle parti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo giudiziale sia ricondotto, in via principale, a circostanze eccezionali quali una mole straordinaria di contenzioso seriale; resta possibile porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
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