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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01556/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006. La società, insieme ad altri soggetti, aveva impugnato l'atto in primo grado ottenendo accoglimento; in appello, però, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale della società, ritenendo valida la notifica dell'atto e non provata l'esistenza, la certezza e l'inerenza dei costi portati in deduzione, in particolare quelli riferiti a una fattura emessa da una società estera. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avrebbe sostanzialmente copiato la difesa dell'Ufficio; 2) nullità della sentenza per violazione delle norme sull'appello specifico, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto ammissibile un appello dell'Agenzia privo di specificità; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato documentazione e pronunce penali che, secondo la ricorrente, dimostravano l'operatività delle società coinvolte e la buona fede della contribuente; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente e dei principi comunitari, per avere la CTR escluso la nullità dell'avviso nonostante il mancato espresso richiamo a tutte le osservazioni presentate dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché carente di specificità: la parte ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto di appello dell'Agenzia, impedendo alla Corte di verificare la pretesa genericità dei motivi di appello. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati il primo e il terzo motivo: la motivazione per relationem non è nulla se consente di identificare chiaramente la ratio decidendi; inoltre, le censure sulla valutazione delle prove miravano in sostanza a un riesame del merito, non consentito in cassazione, e non integravano una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha infine reputato infondato il quarto motivo, affermando che l'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di non menzionare espressamente tutte le osservazioni del contribuente, essendo sufficiente che l'Amministrazione le valuti senza doverne dare conto puntuale nell'atto. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; le censure formulate in realtà tendevano a sollecitare un riesame del merito o risultavano carenti di specificità.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza formule sacramentali ma con confutazione delle ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in via sistematica per il requisito di specificità dell'impugnazione.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; chi denuncia l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello deve trascriverne il contenuto essenziale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario l'appello deve essere specifico; la riproposizione delle ragioni originarie può bastare se il dissenso investe la decisione nel suo complesso e le ragioni di censura sono ricavabili inequivocamente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non deriva da una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo dall'uso di prove non dedotte o da considerazione come prove legali di elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre, attività rimessa al suo prudente apprezzamento.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    l'avviso di accertamento non è nullo per il solo mancato espresso richiamo di tutte le osservazioni del contribuente; l'obbligo è di valutarle, non di darne conto analitico nell'atto.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di nullità della sentenza e del preteso deficit di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi contesta la declaratoria di ammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di gravame, così da consentire il controllo di specificità e autosufficienza.
  • La specificità dell'appello non richiede formule solenni o un progetto alternativo di sentenza, ma impone una puntuale individuazione dei capi della decisione impugnata e una critica argomentata alle ragioni del primo giudice; nel processo tributario può essere sufficiente la riproposizione delle ragioni originarie se il dissenso emerge in modo inequivoco dall'atto nel suo complesso.
  • La motivazione per relationem non determina di per sé nullità della sentenza, purché sia comunque possibile individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo la ratio decidendi e risulti che il giudice abbia svolto una valutazione critica delle difese e delle prove.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove; è ammissibile solo se si deduca l'utilizzo di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
  • In tema di avviso di accertamento, l'omessa menzione nell'atto delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale non comporta nullità, se l'Amministrazione le ha comunque valutate; la legge non impone una motivazione analitica sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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