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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50388/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che, non essendovi elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., il reato risultava estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.p. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Moretti Sauro impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per diffamazione a mezzo stampa. Nel ricorso è stato allegato il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa, Brugnettini Francesca, redatto il 6 marzo 2023 presso la Stazione Carabinieri di Pesaro; l'allegazione del verbale unitamente alla richiesta di "improcedibilità per difetto di querela" è stata considerata quale accettazione tacita della remissione da parte dell'imputato, che aveva conferito procura speciale al difensore.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per adottare una pronuncia prevista da questa disposizione; in sostanza l'art. 129, comma 2 c.p.p. non era applicabile per impedire l'estinzione del reato nella fattispecie.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela dalla persona offesa; la Corte ha valutato valida la remissione e ha perciò estinto il procedimento penale.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato; la Corte ha imposto le spese all'imputato/querelato in conseguenza dell'annullamento per estinzione del reato.

Massime di principio

  • La remissione di querela da parte della persona offesa estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione se la remissione è valida e tempestiva.
  • La produzione in giudizio del verbale di remissione di querela e la contestuale richiesta di improcedibilità possono essere considerate manifestazioni sufficienti della volontà di estinguere l'azione, specie se l'imputato, tramite procura, consente l'atto o non vi si oppone.
  • La Corte deve verificare la regolarità formale e la genuinità della remissione; in assenza di elementi che ne mettono in dubbio la validità, si applica l'art. 152 c.p.p. e il procedimento si estingue.
  • L'eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p. (ove rilevante) richiede elementi specifici: se non presenti, il Giudice imputa l'effetto estintivo della remissione e si può arrivare ad annullamento senza rinvio.
  • Le spese processuali possono essere addebitate al querelato anche quando la vicenda si conclude per remissione di querela; conviene sempre valutare tempestivamente e formalmente la remissione per evitare oneri economici.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare correttamente la remissione (data, luogo, forma, presenza di ufficiale di polizia giudiziaria) e verificare se siano intervenute procure o atti che dimostrino l'accettazione tacita o espressa da parte dell'imputato.

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