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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 12323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione della CTR denunciando la violazione dell'art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000. Sosteneva che, sebbene la rendita catastale diventi utilizzabile solo dopo la notificazione al contribuente, una volta notificata essa possa essere applicata anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. La società, invece, sosteneva che per l'annualità 2005 dovesse applicarsi il criterio fondato sui costi contabili e che la rendita non potesse avere efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto valida la notificazione della rendita catastale effettuata il 31 marzo 2008 contestualmente all'atto impositivo, poiché l'art. 74, comma 3, della Legge n. 342/2000 stabilisce che gli atti impositivi possono costituire anche atti di notificazione della rendita. La rendita, pur non essendo utilizzabile prima della notificazione, può essere applicata alle annualità precedenti ancora accertabili. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La notificazione è una condizione necessaria per poter utilizzare la rendita, ma non impedisce che, una volta notificata, essa venga applicata anche alle annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3

    I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

    La notificazione della rendita può avvenire contestualmente alla notificazione dell'avviso di accertamento, senza che sia necessaria una precedente notificazione autonoma da parte dell'Agenzia del Territorio.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile può essere determinata sulla base dei costi contabili fino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita. Dopo la richiesta, la rendita deve essere utilizzata nei limiti in cui sia definitiva.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171

    Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso concreto, la notificazione del 31 marzo 2008 è stata ritenuta tempestiva.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; per questo la Corte ha rigettato direttamente il ricorso originario della contribuente.

Massime di principio

  • La rendita catastale non può essere utilizzata per il calcolo dell'imposta prima di essere notificata al contribuente, ma dopo la notificazione può essere applicata anche alle annualità precedenti ancora aperte e accertabili.
  • La notificazione della rendita può essere validamente effettuata insieme all'avviso di accertamento, se la legge attribuisce all'atto impositivo anche tale funzione.
  • Per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto, il criterio dei costi contabili opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; successivamente deve essere utilizzata la rendita richiesta, quando sia definitiva.
  • La retroattività ammessa non consente di recuperare annualità ormai prescritte o decadute: la rendita può incidere soltanto su periodi ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
  • In una controversia analoga è quindi essenziale verificare la data della richiesta o variazione catastale, la data di notificazione della rendita, la modalità di notificazione e il rispetto dei termini decadenziali per l'accertamento.

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