Cassazione Civile, Ordinanza n. 28150/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di definizione agevolata ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 presentata da una società per sanare ritardati od omessi versamenti mediante pagamento rateale. La società aveva versato tempestivamente solo la prima rata e aveva omesso l'integrale pagamento delle successive. L'Agenzia delle entrate aveva quindi notificato un atto di diniego della definizione, ritenendo decaduto il contribuente dal beneficio. La società aveva impugnato il diniego sostenendo che il condono si fosse perfezionato con il pagamento della prima rata e che il mancato integrale versamento delle rate successive non potesse determinare la decadenza, specie perché ascrivibile a errore scusabile. La CTR aveva confermato l'accoglimento del ricorso, valorizzando la persistente validità dell'istanza e l'errore scusabile nel versamento inferiore al dovuto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 9-bis della l. n. 289 del 2002, censurando l'affermazione secondo cui il condono sarebbe perfezionabile anche senza l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate; con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha articolato un'ulteriore censura che è però rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: per il condono ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002, quando il pagamento è rateale, il perfezionamento richiede l'integrale versamento, nei termini perentori, di tutte le rate dovute; il solo pagamento della prima o di alcune rate non basta. Ha inoltre escluso che possa operare l'errore scusabile per sanare l'omesso o insufficiente pagamento di una rata entro un termine decadenziale riferito a un istituto clemenziale. È stato quindi accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e disposto rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 9 e 9-bis, l. n. 289 del 2002
L'art. 9-bis è qualificato come condono con struttura e funzione clemenziale diversa dalle altre sanatorie della stessa legge; il suo perfezionamento, in caso di pagamento rateale, richiede l'integrale pagamento nei termini perentori di tutte le rate dovute.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 2697 c.c.
Non è citato espressamente nel testo, ma non emerge una specifica applicazione; non incluso.
Massime di principio
- Nel condono tributario con pagamento rateale, il beneficio si perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate previste, salvo diversa previsione espressa della disciplina agevolativa.
- Nei procedimenti di definizione agevolata aventi natura clemenziale, il mancato rispetto del termine decadenziale per il versamento non può essere sanato invocando l'errore scusabile.
- L'errore scusabile, inteso come incertezza normativa oggettiva, opera nei rapporti tributari come espressione dei principi di collaborazione e buona fede essenzialmente sul piano sanzionatorio, ma non consente di elidere il debito d'imposta né di superare i requisiti di perfezionamento di un istituto agevolativo.
- Quando la decisione di merito si ponga in contrasto con un principio di diritto consolidato della Cassazione in tema di condono tributario, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio affermato.
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