Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive realizzate in zona vincolata (sentenza di condanna del Pretore di Napoli del 14/10/1993, divenuta irrevocabile il 13/02/1998). Hanno dedotto che per le stesse opere erano state presentate due domande di condono edilizio (prot. n. 23555 e prot. n. 23557 del 1995) e hanno contestato il giudice dell'esecuzione per presunto travisamento dei fatti, sostenendo che le opere da demolire erano riconducibili alle istanze di condono e che l'iter per il rilascio del permesso in sanatoria (artt. 35, 38 e 39 legge n. 47/1985) era stato completato o comunque prossimo al completamento, idoneo a determinare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. Hanno prodotto poi, successivamente, documentazione sull'avanzamento delle pratiche comunali di condono.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la censura per travisamento dei fatti fosse generica perché le ricorrenti non hanno identificato gli atti processuali, non hanno fornito la prova documentale della riconducibilità delle opere alle domande di condono e non hanno dimostrato in che modo l'atto inficiasse la motivazione. Ha confermato che non sussistono elementi concreti e specifici tali da rendere prevedibile il rilascio imminente di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di demolizione: le oblazioni non risultano integralmente versate, sono stati realizzati ulteriori interventi sulle opere abusive e il ripristino è avvenuto solo parzialmente (riscontri del sopralluogo del 20/10/2023). La Corte ha inoltre escluso la valutazione di documenti prodotti successivamente all'ordinanza impugnata. Per effetto della declaratoria, le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento di 3.000 euro ciascuna alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. legge sul condono edilizio), artt. 35, 38, 39
Le ricorrenti richiamavano tali disposizioni come base per il rilascio del permesso in sanatoria; la Corte osserva che il rilascio del titolo in sanatoria richiede il completamento della procedura amministrativa (compreso il versamento delle oblazioni) e che la realizzazione di ulteriori opere successive all'abuso originario può impedire la sanatoria.
Art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricorda il limite del sindacato in Cassazione, che è circoscritto al testo impugnato e non consente di riesaminare il merito o documenti non valutati dal giudice del merito, specie se successivi all'atto impugnato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la liquidazione delle spese e per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato 3.000 euro per ciascuna ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sospensione di un ordine di demolizione per opere abusive sulla base di domande di condono, è necessario provare con documenti che le opere contestate sono effettivamente ricomprese nelle istanze di condono e che la procedura amministrativa è conclusa (compreso il pagamento delle oblazioni).
- La presentazione di nuove documenti o aggiornamenti avvenuti dopo il provvedimento impugnato non possono essere valutati dalla Corte di Cassazione se non erano stati esaminati dal giudice del merito: occorre produrli e farli valutare in sede di merito o al giudice dell'esecuzione prima dell'ordinanza impugnata.
- La doglianza per "travisamento del fatto" in cassazione richiede un'istruttoria puntuale: bisogna identificare l'atto processuale, indicare l'elemento fattuale emerso da quell'atto, fornire prove della verità dell'elemento e spiegare come esso comprometta decisivamente la motivazione impugnata; l'allegazione generica è inammissibile.
- L'esecuzione dell'ordine di demolizione può essere revocata o sospesa solo se esistono determinazioni amministrative incompatibili con l'abbattimento oppure elementi concreti e specifici che rendano ragionevolmente prevedibile l'imminente adozione di tali provvedimenti; mere speranze o prove parziali non sono sufficienti.
- La realizzazione di ulteriori opere su manufatti già abusivi, anche se di entità diversa dall'abuso originario, può costituire una prosecuzione dell'illecito e ostare al rilascio della sanatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18866/2024 del 14/05/2024
- Sentenza penale · 14 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →