Ordinanza n. 1260/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264763 del 20.11.2025 con cui è stata pubblicata la prima graduatoria riguardante i soggetti ammessi; 2. del decreto del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025 che approva la graduatoria finale e decreta la concessione dei contributi ai soggetti individuati nella stessa e riportati nell’Allegato 1; 3. se e in quanto necessario dei verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società SPEIKBODEN S.P.A., non conosciuti dalla ricorrente nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prima graduatoria dei soggetti ammessi e graduatoria finale con concessione dei contributi nell’ambito di una procedura ministeriale di finanziamento
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha pubblicato la prima graduatoria dei soggetti ammessi e il successivo decreto che ha approvato la graduatoria finale e disposto la concessione dei contributi, nonché, ove necessario, i verbali della Commissione di valutazione relativi al progetto di un’altra società e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, con il primo motivo, di avere diritto a un punteggio complessivo di 80 punti, pari a quello attribuito al terzo classificato. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato che, in ragione della pretesa posizione utile in graduatoria, sono controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nell’Allegato 1 del provvedimento impugnato, ad eccezione dei primi due, non evocati in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella sede di merito. Ha quindi ritenuto adeguata tutela per la ricorrente la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 28 settembre 2026. Poiché la ricorrente rivendica un punteggio pari a quello del terzo classificato, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi a contributo per i progetti localizzati nell’area montana delle Alpi, individuati nell’Allegato 1 del decreto impugnato, con esclusione dei primi due. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a. La ricorrente deve pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, un avviso contenente le indicazioni prescritte dall’ordinanza e deve depositare la prova della pubblicazione entro i successivi 5 giorni. L’avviso dovrà restare online sino alla definizione del giudizio. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio
Quando le questioni cautelari necessitano di un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può assicurare la tutela mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito.
art. 49, comma 1, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, in ragione dell’esito potenzialmente utile del ricorso, rivestono la qualità di controinteressati e non sono stati evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
notifica per pubblici proclami
Quando il numero dei controinteressati è elevato, l’integrazione del contraddittorio può essere effettuata mediante notificazione per pubblici proclami, secondo le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare concerne questioni che richiedono un meditato approfondimento nella sede di merito, il giudice può non pronunciarsi provvisoriamente sul fumus e sul periculum e tutelare la parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nel giudizio contro una graduatoria per la concessione di contributi, sono controinteressati i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso; l’individuazione deve essere compiuta in relazione alla posizione concretamente rivendicata dal ricorrente e può escludere i soggetti la cui posizione non sarebbe incisa dall’eventuale riformulazione della graduatoria.
- Quando i controinteressati sono numerosi, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, indicando puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione e del successivo deposito della prova.
Come è indicizzato
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