Sentenza n. 4314/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: - del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto l' “art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” (Doc. 1), - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022, di “adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. 2); - del Decreto, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. 3); - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (Doc. 4); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 3, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (al momento non rinvenibile ma il cui contenuto si evince dal testo degli altri atti normativi); - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, nonché i decreti ministeriali, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni e la circolare presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti relativi al sistema di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici riferito agli anni 2015-2018, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, erano contestati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che certificava il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale sulla base dei dati risultanti dal modello CE alla voce BA0210, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per la ricognizione e certificazione del fatturato delle aziende e per la determinazione degli importi di ripiano, nonché il decreto della Regione Veneto che individuava le aziende obbligate e le somme dovute. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nelle more della decisione, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla disciplina sopravvenuta introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 95/2025, versando il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e rinunciando ai ricorsi in cambio della riduzione del 75 per cento dell'importo originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha infatti dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo avere aderito alla disciplina sopravvenuta sul payback e versato il 25 per cento degli importi dovuti, accettando la definizione agevolata degli obblighi. Il Collegio ha ritenuto sufficiente tale dichiarazione per rilevare il venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito, senza esaminare le censure di violazione di legge ed eccesso di potere originariamente dedotte. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano del relativo superamento a carico delle aziende fornitrici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il fondamento normativo del riparto tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa.
art. 7, comma 1, l. 118/2025
gli obblighi relativi al payback «si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»
La disposizione consente di definire gli obblighi di payback mediante il versamento del 25 per cento degli importi originariamente dovuti e prevede, in relazione ai ricorsi esperiti, la cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento del versamento.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio in rito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a una disciplina legislativa di definizione agevolata dell'obbligazione controversa, accompagnata dal versamento della somma prevista e dalla dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando viene meno l'utilità concreta della pronuncia di merito.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione consente al giudice amministrativo di definire il giudizio in rito senza esaminare i vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati, purché il venir meno dell'interesse alla decisione risulti effettivo e attuale.
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