Cassazione Penale, Sentenza n. 9516/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna (per il reato ex art. 582 c.p.) pronunciata dal Giudice di pace di Pescopagano, deducendo: 1) errata interpretazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 420-ter c.p.p., con specifica censura sulla mancata e non corretta valutazione critica delle deposizioni testimoniali; 2) che la sentenza si fondava su elementi indiziari e su dichiarazioni contraddittorie dei testi, valorizzando soprattutto il narrato della persona offesa senza riscontri e senza valutare adeguatamente le dichiarazioni dell'imputato; 3) vizio procedurale relativo a un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ritenuta non considerata nel verbale d'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di merito, confermando che il Tribunale aveva svolto una valutazione logica e completa della prova dichiarativa, considerandola non manifestamente illogica né contraddittoria e che la credibilità della persona offesa, corroborata da altri testi, rientra nella valutazione di merito inibita alla riconsiderazione in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. Quanto al motivo relativo all'art. 420-ter c.p.p., la Corte ha esaminato gli atti e rilevato che l'istanza di rinvio non indicava specificamente le ragioni dell'impossibilità di designare un sostituto né motivava adeguatamente l'impossibilità di avvalersi di un sostituto nell'impegno professionale contemporaneo; perciò l'istanza risultava carente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma del reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte ha ritenuto che la condanna fosse legittima alla luce della valutazione delle prove svolta dal giudice di merito
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma applicata nel controllo sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore: la Corte ha richiesto che l'istanza specifichi le ragioni dell'impossibilità di designare un sostituto e l'impossibilità di essere sostituiti, elementi mancanti nel caso concreto
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle contestazioni sulle deposizioni; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia dimostrato una manifesta illogicità della motivazione di merito
art. 102 cod. proc. pen.
Norma richiamata sul tema della sostituzione del difensore: l'istanza di rinvio doveva spiegare perché non era possibile avvalersi di un sostituto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per delineare i limiti del sindacato in Cassazione: il controllo non può consistere in una rivalutazione dei fatti e della prova, salvo vizio motivazionale manifesto
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma citata nella procedura relativa alla richiesta di discussione orale: il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta avendo le parti mancato la richiesta di discussione orale ai sensi della disposizione
art. 1, decreto-legge 1/04/2021, n. 44
Richiamato come norma che ha prorogato la disciplina processuale relativa alla citata disposizione emergenziale
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione della prova di merito: le contestazioni sulla credibilità dei testi e sulla valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione impugnata.
- La testimonianza della persona offesa può da sola determinare la condanna se ritenuta attendibile dal giudice di merito e, soprattutto se corroborata da deposizioni convergenti, non è agevolmente rimessa in discussione in sede di legittimità.
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore (impegno professionale concomitante) devono specificare le ragioni dell'impedimento e spiegare l'impossibilità di designare un sostituto; il mancato assolvimento di questo onere può legittimare il rigetto dell'istanza.
- Gli attacchi generici alla motivazione del giudice di merito, senza un confronto puntuale con il ragionamento motivazionale, sono inammissibili o destinati a fallire in cassazione.
- Le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e poi confermate in dibattimento, anche se suscettibili di contestazione in udienza, possono essere utilizzate dal giudice quando risultino omogenee e non contraddette in modo risolutivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →