Sentenza n. 1709/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di interdizione dal lavoro post partum per condizioni pregiudizievoli alla salute e impossibilità di adibizione ad altre mansioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni accertatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva respinto l’istanza di interdizione dal lavoro post partum proposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. n. 151/2001, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, la richiesta di chiarimenti e gli atti connessi, incluse le note dell’Azienda sanitaria. L’Azienda sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione decisiva ha riguardato la natura della posizione giuridica azionata e dell’attività svolta dall’Ispettorato: secondo il Collegio, la disciplina tutela il diritto soggettivo fondamentale alla salute della lavoratrice e del bambino e attribuisce all’amministrazione il compito di accertare tecnicamente la sussistenza dei presupposti di legge, ossia il carattere pregiudizievole delle condizioni lavorative o ambientali e, salvo ciò, l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni. Non si controverte, quindi, sull’esercizio di una discrezionalità amministrativa consistente nella ponderazione di interessi, ma sull’accertamento di presupposti tecnici cui la legge ricollega una conseguenza vincolata.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda sanitaria e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto la discrezionalità amministrativa, che implica una ponderazione di interessi e può radicare una posizione di interesse legittimo, dalla discrezionalità tecnica, che consiste nell’applicazione di conoscenze specialistiche a presupposti normativi. Nel caso concreto, l’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 ha già operato il bilanciamento degli interessi e impone l’interdizione quando risultino accertati i presupposti previsti dalla legge, salva l’assegnazione a mansioni alternative. L’attività dell’Ispettorato è pertanto vincolata, ricognitiva e tecnico-accertativa, non autoritativa; la controversia attiene al diritto della lavoratrice al prolungamento dell’astensione obbligatoria nell’ambito del rapporto di lavoro e spetta quindi al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. n. 151/2001
“La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono [...] l’interdizione dal lavoro [...] per i seguenti motivi: [...] b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”
La norma tutela il diritto alla salute e demanda alle amministrazioni un accertamento tecnico vincolato dei presupposti di legge; al loro ricorrere, salvo l’assegnazione a mansioni alternative, l’interdizione costituisce la conseguenza legale prevista.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti dalla disposizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi impugnata, senza specifica decisione autonoma sul relativo contenuto.
Massime di principio
- La controversia sull’interdizione dal lavoro post partum prevista dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene al diritto soggettivo della lavoratrice al prolungamento dell’astensione obbligatoria nell’ambito del rapporto di lavoro.
- Quando la legge ha già effettuato il bilanciamento degli interessi e ricollega inderogabilmente una conseguenza giuridica all’accertamento di presupposti tecnici, l’attività amministrativa è vincolata e ricognitivo-accertativa, anche se richiede valutazioni specialistiche; essa non determina, di per sé, una posizione di interesse legittimo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e all’intrinseca natura della situazione giuridica dedotta, non la mera natura formale dell’atto impugnato né il fatto che esso sia stato adottato da un’amministrazione diversa dal datore di lavoro.
- La discrezionalità tecnica non implica necessariamente una ponderazione di interessi pubblici e privati: per stabilire la giurisdizione occorre verificare se l’amministrazione debba perseguire un interesse pubblico mediante una scelta tra più opzioni lecite oppure debba soltanto accertare, secondo criteri specialistici, la sussistenza di presupposti cui la legge ricollega un effetto vincolato.
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