Ordinanza n. 2/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento autorizzativo ex art. 37 L.R. n. 41/2012 rilasciato dal Comune de L’Aquila - Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) - prot. n. 4306 del 7 ottobre 2025 (all.to n. 1A), conosciuto solo all’esito della richiesta di accesso agli atti in data 10 dicembre 2025 (all.to n. 1B), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del condominio ricorrente, finalizzato a consentire l'esercizio di attività di casa funeraria da parte dell'odierna controinteressata e, ove occorra, della Segnalazione Certificata per l’Agibilità numero identificativo SUAP n. 1645 (all.to n. 2) .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento autorizzativo ex art. 37 L.R. n. 41/2012 per l'esercizio di una casa funeraria, nonché, ove occorra, Segnalazione Certificata per l'Agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio e i condomini hanno impugnato il provvedimento comunale autorizzativo dell'attività di casa funeraria, conosciuto a seguito di accesso agli atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi e, ove occorra, alla SCIA per l'agibilità. Dal testo emergono contestazioni riferite alla ritenuta sussistenza di condizioni ostative previste dalla legge regionale, dall'art. 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune dell'Aquila e dalla delibera della Giunta regionale abruzzese n. 310/2018, nonché alla localizzazione dell'edificio: il fabbricato ricade in parte in zona di rispetto stradale, disciplinata dall'art. 77 delle NTA, e per la restante parte in zona di rispetto dell'abitato, disciplinata dall'art. 74 delle NTA. I ricorrenti valorizzavano, invece, la circostanza che le aree limitrofe fossero comprese nella zona residenziale di ristrutturazione del capoluogo, disciplinata dall'art. 45 delle NTA.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il gravame non assistito da sufficiente fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione. In particolare, ha rilevato che il corpo E dell'edificio appare autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, cosicché le attività della casa funeraria possono essere svolte senza interferenze con le restanti parti del condominio. Ha inoltre ritenuto non sufficientemente documentate le condizioni ostative invocate dai ricorrenti, alla luce della normativa regionale, dell'art. 17 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e della delibera regionale n. 310/2018. Quanto alla disciplina urbanistica, ha considerato rilevante la ricaduta dell'edificio nelle zone di rispetto stradale e di rispetto dell'abitato, mentre ha giudicato irrilevante l'inserimento delle aree limitrofe nella zona residenziale di ristrutturazione. Il TAR ha inoltre ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti della società proprietaria dell'immobile e del parcheggio esclusivo utilizzati per la casa funeraria, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore della società controinteressata.
Norme richiamate
art. 37 L.R. n. 41/2012
Costituisce la base normativa del provvedimento comunale autorizzativo dell'attività di casa funeraria; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune dell'Aquila
È richiamato quale fonte delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività; il TAR ha ritenuto non sufficientemente documentata la loro concreta sussistenza.
delibera della Giunta regionale abruzzese n. 310/2018
È richiamata quale ulteriore fonte delle condizioni ostative; la loro concreta sussistenza non è stata ritenuta adeguatamente documentata in sede cautelare.
art. 77 delle NTA
Disciplina la zona di rispetto stradale nella quale ricade parte dell'edificio.
art. 74 delle NTA
Disciplina la zona di rispetto dell'abitato nella quale ricade la restante parte dell'edificio.
art. 45 delle NTA
Disciplina la zona residenziale di ristrutturazione del capoluogo; la sua applicazione alle aree limitrofe è stata ritenuta irrilevante ai fini cautelari.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda di sospensione per insussistenza del fumus di fondatezza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla sommaria delibazione, le condizioni ostative dedotte contro un'autorizzazione amministrativa non risultino sufficientemente documentate.
- Ai fini della valutazione cautelare della compatibilità di un'attività insediata in un edificio condominiale, assume rilievo l'autonomia strutturale e funzionale della porzione immobiliare destinata all'attività, qualora essa consenta lo svolgimento delle attività senza interferenze con le restanti parti dell'edificio.
- Nella verifica urbanistica della legittimità di un'autorizzazione, la disciplina della zona in cui ricade direttamente l'edificio prevale, ai fini della valutazione dell'insediamento, sulla diversa classificazione urbanistica delle aree limitrofe.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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