Cassazione Penale, Sentenza n. 22445/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tamarisco impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo: (i) nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.; (ii) carenza di gravi indizi in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) e alle cessioni contestate (art. 73 e 74 D.P.R. 309/90), con particolare contestazione dell'identificazione del soggetto indicato come "Mimmo"; (iii) insufficienza probatoria delle cessioni dedotte da intercettazioni ambientali sull'auto di altri indagati e dalle soste GPS nei pressi della sua abitazione; (iv) insussistenza o mancata attualità delle esigenze cautelari, con riferimento alla presunta interruzione delle forniture nel maggio 2020 e al diverso trattamento cautelare riservato ad altri coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem" del GIP purché accompagnata da un effettivo vaglio critico, confermando che il Tribunale del Riesame ha svolto autonoma e articolata valutazione integrativa. Sotto il profilo delle prove, la Corte ha condiviso la valutazione del Riesame circa la sussistenza di un quadro grave indiziario: intercettazioni (predominanti), monitoraggi GPS, frequenti contatti e soste presso il luogo di dimora del ricorrente, il numero di cessioni (almeno sei nel periodo marzo-maggio 2020) e il credito maturato (circa €36.000) come indici di apporto stabile e non episodico al sodalizio. Quanto all'identificazione tramite appellativi ("Mimmo"/"Mimmuccio"), la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito fondata sulla congruenza fra contenuto delle intercettazioni e localizzazioni veicolari. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto fondata la conferma della custodia in carcere alla luce della presunzione relativa prevista per il reato di associazione per traffico di stupefacenti, dei precedenti penali specifici e di comportamenti successivi attestati da annotazioni di P.G.; ha inoltre confermato la legittimità della valutazione individualizzata che ha portato a trattamenti differenti per altri indagati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che il GIP svolga valutazione autonoma e motivata; la Corte ammette la motivazione per relationem se accompagnata da un effettivo vaglio critico degli elementi di fatto
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Disposizioni sul contenuto del ricorso per Cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità verso valutazioni di merito
art. 273 cod. proc. pen.
Regola i criteri per l'applicazione delle misure cautelari: per il giudizio cautelare è sufficiente la gravità degli indizi (non si richiedono precisione e concordanza come nel processo di merito)
art. 74 D.P.R. 309/90
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la fattispecie può sussistere anche con struttura minima e con apporto individuale apprezzabile e non necessariamente pluriannuale
art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90
Riguarda le cessioni di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che intercettazioni e riscontri investigativi possano costituire elementi idonei a dimostrare le cessioni contestate
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri delle esigenze cautelari (fumus, periculum, esigenze probatorie); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari individualizzate
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere per reati gravi (richiamata dal Tribunale e confermata come non superata da elementi specifici)
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi relativi alla valutazione degli indizi; la Corte evidenzia che in sede cautelare il standard probatorio è meno stringente che nel giudizio di merito
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è legittima se il giudice compie comunque un vaglio critico effettivo degli elementi di fatto: in casi simili, non basta il mero richiamo alla richiesta del PM se non seguito da argomentazione propria
- In materia di misure cautelari per reati connessi al traffico di stupefacenti la "gravità degli indizi" può essere sufficiente per la custodia, senza richiedere la precisione e concordanza richieste nel giudizio di merito
- L'associazione finalizzata al narcotraffico può essere riconosciuta anche con struttura minima e per periodi di osservazione relativamente brevi, purché emergano elementi convergenti (ripetitività delle cessioni, organizzazione logistica, rapporti stabili tra soggetti)
- L'identificazione di persone tramite soprannomi o diminutivi è valutazione di fatto riservata al giudice di merito: è sostenibile se supportata da elementi circostanziali convergenti (intercettazioni, localizzazioni GPS, frequenza di contatti)
- Prove indirette e convergenti (intercettazioni ambientali, monitoraggio GPS, frequenti soste presso un'abitazione, crediti/rapporti economici) possono integrare un quadro grave indiziario significativo per misure cautelari
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata: differenti misure per coindagati sono legittime se fondate su diversi profili di pericolosità (precedenti, comportamenti successivi, ruolo effettivo nel gruppo)
- In Cassazione il sindacato è limitato: le critiche che si traducono in diversa valutazione dei fatti o prospettano una lettura alternativa del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili se non denunciano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità
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