Cassazione Civile, Ordinanza n. 32776/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito per contributi previdenziali, pari a euro 439.736,31, emesso nei confronti di una società di telemarketing per il periodo dicembre 2009-settembre 2011, in relazione a personale assunto con contratti di collaborazione a progetto che, a seguito di accertamento ispettivo, erano stati ritenuti rapporti di lavoro subordinato. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso, ritenendo che alcuni contratti prodotti a campione contenessero elementi sufficienti a descrivere un progetto genuino e presumendo che anche gli altri contratti non prodotti fossero analoghi; inoltre aveva valorizzato le dichiarazioni rese dai lavoratori senza ritenere provata in modo univoco la subordinazione. L'INPS ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 69, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, dell'art. 1, commi 24 e 25, L. 92/2012 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, quando manca la prova dell'individuazione di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione, opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e non è necessario accertare in concreto se la prestazione sia stata autonoma o subordinata. La società controricorrente eccepisce l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e chiede il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS. Ritiene infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla società controricorrente, reputando il motivo specifico e autosufficiente. Sul merito, afferma che per i contratti di collaborazione non prodotti in giudizio, e per i quali non è stata dimostrata l'esistenza di uno specifico progetto, la Corte territoriale ha applicato erroneamente la disciplina dell'art. 69, comma 2, anziché quella del comma 1 del d.lgs. 276/2003. Ribadisce che, nel regime applicabile ratione temporis, l'assenza del progetto o di un progetto specifico comporta conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza possibilità per il committente di evitare l'effetto dimostrando autonomia organizzativa ed esecutiva della prestazione. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 69, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003
il comma 1 si applica quando il rapporto di collaborazione è instaurato senza individuazione di uno specifico progetto e determina la conversione automatica in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione; il comma 2 riguarda invece l'ipotesi in cui il giudice accerti che il rapporto, pur formalmente a progetto, si sia concretamente svolto come subordinato.
art. 1, commi 24 e 25, L. 92/2012
richiamata per il regime temporale della disciplina, ma la Corte chiarisce che il caso resta regolato dalla versione antecedente delle modifiche introdotte dalla legge.
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte esclude che incomba sull'INPS la prova dell'inesistenza del progetto quando opera la conversione automatica per mancanza di specifico progetto.
art. 61 d.lgs. 276/2003
richiamato per affermare che le collaborazioni coordinate e continuative senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato con riferimento al deposito delle memorie illustrative in cassazione.
Massime di principio
- Nelle collaborazioni a progetto, la mancata individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso integra un vizio genetico del rapporto che determina la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.
- In presenza di un rapporto di collaborazione instaurato senza progetto specifico, non occorre né è consentito supplire alla carenza mediante un accertamento giudiziale sulla concreta autonomia o subordinazione della prestazione: il dato decisivo è l'assenza del progetto.
- La prova dell'esistenza di uno specifico progetto, quando necessaria per sottrarre il rapporto alla conversione automatica, non può essere sostituita da presunzioni deboli o da catene inferenziali non sorrette da gravità, precisione e concordanza adeguate.
- La distinzione tra l'ipotesi di assenza del progetto e quella di rapporto concretamente svolto come subordinato è centrale: nel primo caso opera una conversione ope legis, nel secondo è richiesto un accertamento fattuale sulla modalità di esecuzione del rapporto.
- Il committente non può evitare gli effetti della conversione automatica dimostrando che la prestazione si sia svolta con ampia autonomia organizzativa ed esecutiva, quando manchi l'individuazione di uno specifico progetto.
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