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Sentenza

Sentenza n. 1792/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Venezia in data 21 aprile 2026, notificato in data 15 maggio 2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta e di un visto per lavoro subordinato, non ha potuto instaurare il rapporto con il datore di lavoro originario. La convocazione per la sottoscrizione del modello 209 e del contratto di soggiorno è intervenuta oltre un anno dopo l’ingresso; successivamente il datore di lavoro ha cessato l’attività. Il ricorrente ha quindi trovato altri impieghi nel settore della ristorazione ed è attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Questore ha rigettato l’istanza ritenendo che, in assenza della comunicazione Unilav e dell’effettiva instaurazione del rapporto con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, mancassero i presupposti per il primo permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 22 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, anche in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione e violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che la mancata assunzione fosse dovuta esclusivamente al ritardo dell’amministrazione e alla scelta unilaterale del datore di lavoro, e che dovessero essere valutati la sua buona fede, il nuovo rapporto lavorativo e il suo inserimento economico e sociale in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, lasciando ferme le ulteriori valutazioni dell’amministrazione sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso. Il Collegio ha ritenuto che il ritardo nella convocazione per la sottoscrizione del modello 209 e del contratto di soggiorno fosse imputabile all’amministrazione e che la mancata instaurazione del rapporto originario dipendesse dal datore di lavoro, che aveva cessato l’attività, senza responsabilità del ricorrente. È stato inoltre valorizzato il rapporto di lavoro regolare successivamente instaurato e l’inserimento del ricorrente nella vita economica e sociale italiana. Secondo il TAR, l’art. 22 del d.lgs. 286/1998 non può essere interpretato nel senso di escludere automaticamente il rilascio del primo permesso ogniqualvolta non sia sorto il rapporto con il datore originario, se il lavoratore è entrato regolarmente, è in buona fede e ha reperito una nuova occupazione. I principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono di considerare anche le circostanze sopravvenute e la situazione sostanziale della persona, soprattutto quando la mancata instaurazione del rapporto non è imputabile allo straniero. La richiesta iniziale di archiviazione dell’istanza e di formalizzazione della protezione internazionale non è stata ritenuta decisiva, poiché il mancato rapporto originario era un dato oggettivo e il ricorrente aveva successivamente chiesto la riapertura del procedimento per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina l’ingresso e il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; non può essere interpretato in modo da escludere automaticamente ogni tutela quando la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario non sia imputabile allo straniero e questi abbia trovato una nuova occupazione.

  • art. 22, comma 6-bis, d.lgs. 286/1998

    Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale

    La disposizione dimostra che la stipula del contratto di lavoro con il datore originario non costituisce, in ogni caso, un presupposto assoluto e insuperabile della tutela dello straniero regolarmente entrato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La norma non giustifica il diniego automatico quando l’impiego presso un diverso datore dipenda da circostanze non imputabili allo straniero e siano presenti buona fede, nuova occupazione e inserimento lavorativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta non preclude automaticamente il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando lo straniero sia entrato regolarmente, dimostri la propria buona fede e provi che la mancata assunzione dipende esclusivamente da cause a lui non imputabili.
  • Nel valutare un’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’amministrazione deve considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, il ritardo eventualmente imputabile agli uffici, la cessazione dell’attività o il comportamento del datore originario, la nuova occupazione regolare e l’inserimento economico e sociale dello straniero.
  • Nel giudizio amministrativo in materia di immigrazione, quando sono coinvolte situazioni personali fondamentali, la valutazione non può arrestarsi alla legittimità dell’atto al momento della sua adozione, ma deve tenere conto delle circostanze sopravvenute rilevanti per la situazione giuridica sostanziale e per la riedizione del potere.
  • L’art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998, consentendo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, conferma che la formalizzazione del rapporto con il datore originario non costituisce in ogni situazione un requisito assoluto e insuperabile per la tutela del lavoratore straniero regolarmente entrato.
  • L’annullamento del diniego non determina automaticamente il diritto al rilascio del permesso, ma impone all’amministrazione una nuova valutazione, tenendo conto dei principi e degli elementi indicati nella sentenza e verificando gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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