Tribunale, Sentenza T-528/24
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 22 April 2026. — Viktor Arkadievich Chevtsov v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Restrictions on admission to the territory of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources or to restrictions on admission to the territory of the Member States – Inclusion and maintenance of the applicant’s name on the list – Error of assessment. — Case T-528/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato tutte le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di Viktor Arkadievich Chevtsov, ritenendo non sufficientemente provati i motivi addotti per la sua iscrizione e successiva conferma in lista. La Corte ha distinto tra la prova di semplici interessi economici in Bielorussia, che risultava, e la prova del presunto beneficio o sostegno al regime di Lukashenko, che invece mancava. Il ricorso del Consiglio volto a mantenere gli effetti della decisione annullata è divenuto privo di oggetto a seguito di un successivo aggiornamento delle liste.
Annullamento di misure restrittive UE contro un imprenditore bielorusso per insufficiente base fattuale a sostegno dell’inclusione e del mantenimento in lista.
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse dimostrato, con un fascio di elementi specifici, precisi e concordanti, un sufficiente fondamento fattuale per includere e poi mantenere il ricorrente nelle liste di soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e restrizioni di viaggio, sulla base di un presunto beneficio/sostegno al regime di Lukashenko (inizialmente tramite interessi nel settore della olografia e, successivamente, tramite il ruolo di console onorario e i collegamenti con Reshenie Bank/Dudutki).
Principio di diritto
In materia di misure restrittive, il Consiglio deve fondare l’inclusione e il mantenimento di una persona nelle liste su una base fattuale sufficientemente solida, dimostrata con elementi specifici, precisi e concordanti; non basta un ragionamento astratto o indizi generici. Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati nei confronti di Chevtsov perché il Consiglio aveva provato soltanto l’esistenza di suoi interessi economici nel settore della olografia in Bielorussia, ma non aveva dimostrato né l’esistenza di un monopolio artificiale in favore di JSC Holography Industry né il beneficio che il ricorrente ne avrebbe tratto; analogamente, per il mantenimento successivo, non erano stati provati né il sostegno al regime tramite il ruolo di console onorario né i collegamenti con Reshenie Bank e Dudutki né il vantaggio economico asseritamente derivante dal bilancio statale bielorusso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione 2012/642/CFSP
- Decisione (CFSP) 2024/2116
- Regolamento (UE) 2024/2113
- Decisione (CFSP) 2025/385
- Regolamento (UE) 2025/386
- Decisione (CFSP) 2026/427
- Articolo 8a, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/CFSP
- Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006
- Articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963
- Articolo 5, lettera a), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento di misure restrittive contro Viktor Arkadievich Chevtsov
Si tratta di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, relativo a misure restrittive della PESC adottate in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento di tale Stato nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Tribunale esamina la legittimità dell’inclusione iniziale e del successivo mantenimento del nome del ricorrente nelle liste di congelamento dei fondi e restrizioni di viaggio.
Fatti e procedimento
Il ricorrente, imprenditore bielorusso, impugna gli atti iniziali del 26 luglio 2024 e gli atti di mantenimento del 24 febbraio 2025, con i quali il suo nome è stato incluso e poi confermato nelle liste di sanzioni. In un primo momento il Consiglio aveva ritenuto che egli beneficiasse del regime di Lukashenko attraverso interessi nel settore della olografia, in particolare per il tramite di Tekhnokhimtrade e JSC Holography Industry; successivamente il motivo è stato sostituito con nuovi elementi, riguardanti il suo ruolo di console onorario delle Filippine in Bielorussia e presunti collegamenti con Reshenie Bank e con il complesso museale Dudutki.
Normativa rilevante
La pronuncia si inserisce nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e richiama: Decisione 2012/642/CFSP, regolamento (CE) n. 765/2006, articolo 29 TUE, articolo 215 TFUE, nonché gli atti di esecuzione e di modifica del 2024, 2025 e 2026. La Corte richiama anche l’articolo 47 della Carta, che impone un controllo giurisdizionale effettivo sulle misure restrittive, e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 per valutare la portata del ruolo di console onorario.
Standard probatorio nelle liste sanzionatorie
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza secondo cui il controllo giurisdizionale effettivo richiede che l’autorità dell’Unione dimostri la fondatezza dei motivi di listing con una base fattuale solida. Il giudice non si limita a verificare la plausibilità astratta delle ragioni, ma deve accertare se esse siano effettivamente provate alla luce degli elementi prodotti, valutati nel loro contesto e con riguardo alla loro affidabilità e coerenza.
Esame dei motivi relativi agli atti iniziali
Quanto agli atti iniziali, il Tribunale ritiene provato che il ricorrente avesse, alla data di adozione degli atti, interessi economici nel settore della olografia in Bielorussia: il Consiglio aveva prodotto documenti che dimostravano la sua qualità di unico azionista di Tekhnokhimtrade e la partecipazione di tale società in JSC Holography Industry, impresa attiva nel settore e titolare di licenza per la produzione di elementi di protezione in forma di ologrammi e cristallogrammi.
Tuttavia, il Tribunale osserva che non era provata la seconda parte del ragionamento del Consiglio, cioè:
- che JSC Holography Industry fosse l’unica impresa autorizzata a produrre tali elementi in Bielorussia;
- che esistesse un monopolio artificiale creato dallo Stato bielorusso;
- che tale posizione avvantaggiasse il ricorrente in quanto azionista di Tekhnokhimtrade.
La documentazione prodotta mostrava invece l’esistenza di altre imprese autorizzate e di altre società operanti con prodotti analoghi, mentre gli elementi relativi alla normativa bielorussa sulle etichettature non dimostravano un nesso temporale o causale sufficiente con la licenza di JSC Holography Industry. Ne consegue che gli atti iniziali erano viziati da errore di valutazione nella parte in cui attribuivano al ricorrente un beneficio derivante da un monopolio artificiale inesistente o non dimostrato.
Esame dei motivi relativi agli atti di mantenimento
Per gli atti di mantenimento, il Consiglio aveva riformulato integralmente i motivi. Il Tribunale esamina separatamente i due nuovi capi:
-
Ruolo di console onorario delle Filippine in Bielorussia: gli articoli di stampa prodotti dal Consiglio descrivono in termini generali il fenomeno dei consoli onorari, talvolta vicini ai regimi del Paese ospitante e beneficiari di privilegi. Tuttavia, tali elementi non spiegano in che modo il ricorrente, nello specifico, avrebbe sostenuto il regime di Lukashenko. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, richiamata dal ricorrente, conferma anzi la forte connessione del console onorario con lo Stato che lo nomina, non con lo Stato di residenza.
-
Presunti collegamenti con Reshenie Bank e Dudutki: il Tribunale ritiene non dimostrato che il ricorrente fosse ancora coinvolto in Reshenie Bank alla data degli atti di mantenimento. L’unico articolo di stampa prodotto dal Consiglio è stato smentito o quantomeno indebolito da una lettera del presidente del consiglio di amministrazione della banca, nonché da altri elementi documentali. Ugualmente non sono stati provati collegamenti indiretti con il complesso museale Dudutki, né che il complesso beneficiasse del bilancio statale in modo tale da avvantaggiare il ricorrente. Gli elementi di stampa richiamavano una certa vicinanza con il regime, ma non un beneficio economico concreto e attuale per il ricorrente.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale conclude che il Consiglio non ha dimostrato, con un insieme di prove specifiche, precise e coerenti, i motivi posti a base dell’inclusione e del mantenimento del nome di Chevtsov nelle liste. Per questo motivo accoglie il primo motivo di ricorso e annulla gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza esaminare gli altri motivi.
La domanda del Consiglio di mantenere gli effetti della decisione di mantenimento è dichiarata priva di oggetto, poiché nel frattempo il Consiglio aveva adottato un ulteriore atto del 26 febbraio 2026 che aggiornava le liste e manteneva nuovamente il nome del ricorrente fino al 28 febbraio 2027. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.
Principio affermato
La semplice esistenza di interessi economici in un settore o di rapporti indiretti con soggetti vicini al regime non basta a giustificare il mantenimento in lista di una persona; occorre che il Consiglio provi in modo concreto e attuale sia il nesso tra la persona e il motivo di sanzione sia il beneficio o il sostegno al regime invocati come base della misura.
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