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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-682/24

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione a 5 giudici) del 22 aprile 2026. — Red Bull GmbH e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intesa – Abuso di posizione dominante – Settore delle bevande energetiche – Accertamento ordinato dalla Commissione – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Prosecuzione dell’accertamento nei locali della Commissione – Rifiuto della Commissione di rimborsare una parte dei costi risultanti da tale accertamento – Nozione di “costi supplementari sorti per il solo fatto della prosecuzione di un accertamento nei locali della Commissione”. — Causa T-682/24

Giurisprudenza europea62024TJ0682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Red Bull contro la decisione della Commissione che aveva negato il rimborso integrale degli onorari di avvocato sostenuti per la prosecuzione di un accertamento antitrust nei locali della Commissione a Bruxelles. La Corte ha ritenuto che tali onorari non costituiscano, di regola, "costi supplementari" rimborsabili ai sensi della giurisprudenza Nexans, perché non presentano un nesso causale esclusivo con la prosecuzione dell’accertamento a Bruxelles. Ha inoltre escluso vizi di motivazione, violazione dei diritti della difesa e del principio di proporzionalità.

Rimborso dei costi supplementari per la prosecuzione di un accertamento antitrust nei locali della Commissione: gli onorari di avvocato non sono, in linea di principio, "costi supplementari" rimborsabili.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente negato il rimborso integrale degli onorari di avvocato sostenuti dalle ricorrenti in occasione della prosecuzione, nei locali della Commissione a Bruxelles, di un accertamento disposto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003; se la decisione fosse sufficientemente motivata; se il rifiuto di rimborso fosse viziato da violazione del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa o da errore nell’interpretazione della nozione di "costi supplementari" risultante dalla sentenza Nexans.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, in caso di prosecuzione di un accertamento nei locali della Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, sono rimborsabili solo i costi effettivamente supplementari e causalmente imputabili a tale scelta, ossia quelli che non sarebbero stati sostenuti se l’accertamento fosse proseguito nei locali dell’impresa. Gli onorari di avvocato non sono, in linea di principio, tali costi, quando l’impresa si è già avvalsa di assistenza legale durante l’accertamento in loco, poiché le relative prestazioni sarebbero state comunque rese anche in caso di prosecuzione nei locali dell’impresa; pertanto la Commissione poteva negarne il rimborso senza violare motivazione, proporzionalità o diritti di difesa. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna delle ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articoli 101 e 102 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU

Rimborso dei costi supplementari per la prosecuzione di un accertamento nei locali della Commissione

La sentenza concerne un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da tre società del gruppo Red Bull contro la decisione della Commissione del 23 ottobre 2024 (caso AT.40819), relativa al rimborso parziale dei costi sostenuti in occasione della prosecuzione, nei locali della Commissione a Bruxelles, di un accertamento antitrust avviato nei locali delle imprese interessate.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva ordinato un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, svolto dal 20 al 24 marzo 2023 in Austria, Francia e Paesi Bassi. Alla chiusura dell’ispezione in loco, la Commissione aveva annunciato la prosecuzione dell’esame dei documenti copiati e dei dati supplementari nei propri locali a Bruxelles, dove l’attività era poi proseguita in due periodi tra giugno e settembre 2023.

Le ricorrenti avevano chiesto il rimborso di:

  • spese di viaggio e soggiorno di dipendenti e avvocati presenti a Bruxelles;
  • indennità giornaliere versate ai dipendenti;
  • onorari di avvocato, inclusi quelli di un secondo studio legale.

La Commissione aveva accettato il rimborso di tutte le voci diverse dagli onorari legali, negando invece questi ultimi perché non considerati costi supplementari sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei suoi locali.

Oggetto della controversia giudiziale

Il Tribunale è stato chiamato a esaminare:

  • un capo di conclusioni con cui le ricorrenti chiedevano una condanna della Commissione al rimborso integrale dei costi;
  • la domanda di annullamento della decisione impugnata;
  • quattro motivi di ricorso: sproporzione della prosecuzione dell’accertamento, difetto di motivazione, errore di diritto nell’interpretazione della nozione di costi supplementari e violazione dei diritti della difesa.

Inammissibilità della domanda di condanna al rimborso

Il Tribunale ha anzitutto respinto per incompetenza il capo di conclusioni volto a ottenere una condanna della Commissione al pagamento della totalità dei costi. In sede di controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, infatti, il giudice dell’Unione non può pronunciare condanne nei confronti delle istituzioni.

Interesse ad agire e irricevibilità parziale

Quanto alla domanda di annullamento, il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata era almeno in parte favorevole alle ricorrenti, poiché la Commissione aveva accettato il rimborso delle spese diverse dagli onorari di avvocato. Ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso nella parte in cui mirava all’annullamento anche di tale parte favorevole della decisione, per difetto di interesse ad agire.

Violazione dei diritti della difesa: motivo respinto

Le ricorrenti sostenevano che la limitazione del rimborso avrebbe inciso sulla loro libertà di scegliere i mezzi di difesa, imponendo di fatto il ricorso a un secondo studio legale. Il Tribunale ha respinto l’argomento osservando che:

  • le ricorrenti avevano effettivamente potuto organizzare liberamente la loro difesa;
  • non erano state costrette dalla Commissione a conferire mandato a un secondo studio;
  • la scelta di farsi assistere da più avvocati dipendeva da decisioni autonome del gruppo.

Le censure sulla cosiddetta "normativa di bilancio dell’Unione" e sui requisiti probatori relativi ad alcune presenze a Bruxelles sono state ritenute irricevibili perché riferite, in sostanza, alle voci di spesa già rimborsate e non alla parte negativa della decisione; comunque, il Tribunale ha aggiunto che non vi era alcuna prova di richieste sproporzionate da parte della Commissione.

Difetto di motivazione: motivo respinto

Il Tribunale ha ricordato il criterio consolidato secondo cui la motivazione ex articolo 296 TFUE deve far emergere chiaramente l’iter logico dell’istituzione. Nel caso di specie, la decisione impugnata:

  • esponeva la prassi della Commissione sul rimborso dei soli costi supplementari;
  • indicava che gli onorari di avvocato non erano rimborsabili perché sarebbero stati sostenuti anche se l’accertamento fosse proseguito nei locali delle ricorrenti;
  • riportava una tabella riepilogativa delle diverse voci di spesa.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e che gli argomenti relativi al riferimento alla corrispondenza precedente o all’asserita indeterminatezza dello scenario alternativo attenessero, in realtà, al merito della decisione e non alla sua motivazione.

Proporzionalità: motivo respinto come inoperante

Le ricorrenti imputavano alla Commissione la sproporzione della scelta di proseguire l’accertamento nei suoi locali. Il Tribunale ha dichiarato il motivo inoperante, osservando che tali censure erano rivolte contro la decisione amministrativa di proseguire l’accertamento a Bruxelles, non contro la decisione impugnata in materia di rimborso dei costi. In altre parole, le ricorrenti non avevano dimostrato in che modo la decisione sul rimborso eccedesse i limiti di quanto necessario per determinare i costi effettivamente supplementari.

Nozione di "costi supplementari": interpretazione della sentenza Nexans

Il cuore della sentenza riguarda l’interpretazione del punto 90 della sentenza Nexans France e Nexans/Commissione (C‑606/18 P). Il Tribunale ha chiarito che, per essere rimborsabili, i costi devono essere:

  • supplementari, cioè aggiuntivi rispetto al parametro di riferimento costituito dall’accertamento nei locali dell’impresa;
  • sorti per il solo fatto della prosecuzione dell’accertamento nei locali della Commissione, ossia con nesso causale esclusivo rispetto a tale prosecuzione.

Alla luce di tale criterio, gli onorari di avvocato, quando l’impresa si è già assistita da legali durante l’accertamento in loco, non sono in linea di principio rimborsabili, perché le medesime prestazioni sarebbero state comunque rese anche se l’accertamento fosse proseguito nei locali dell’impresa. La Commissione non ha quindi commesso un errore di diritto nel negare, in via generale, il rimborso di tali onorari.

Valutazione dei fatti e scenario alternativo prospettato dalle ricorrenti

Le ricorrenti sostenevano che, se l’accertamento fosse proseguito nei loro locali, esso avrebbe potuto essere gestito interamente con risorse interne, con assistenza legale solo non continuativa. Il Tribunale ha ritenuto tale scenario non plausibile, rilevando che:

  • durante l’accertamento in loco le ricorrenti erano già state assistite in modo continuativo da avvocati;
  • esse non avevano dimostrato che, in un contesto analogo, avrebbero potuto fare a meno di un’assistenza legale sostanzialmente continuativa;
  • le stesse ricorrenti avevano ammesso, nella corrispondenza precontenziosa e nel giudizio, che si sarebbero comunque rivolte ad avvocati, almeno in parte.

Ha inoltre escluso che la Commissione fosse tenuta a concedere un rimborso parziale, poiché le ricorrenti non avevano mai formulato in modo concreto e documentato una domanda di rimborso limitata a specifici onorari riconducibili esclusivamente alla prosecuzione a Bruxelles.

Esito

Il Tribunale ha respinto il ricorso nel suo complesso e ha condannato Red Bull GmbH, Red Bull France SASU e Red Bull Nederland BV alle spese. La pronuncia ribadisce che il meccanismo di rimborso dei costi legati alla prosecuzione di un accertamento nei locali della Commissione ha carattere eccezionale e copre solo le spese effettivamente supplementari, non i costi che l’impresa avrebbe comunque sostenuto per la propria difesa.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e abuso di posizione dominanteaccertamenti della commissionespese e rimborso costidiritti della difesa

Testo integrale

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