Tribunale, Sentenza T-228/25
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 22 April 2026. — Crocs, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — European Union design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing a shoe – Ground for invalidity – Failure to comply with the requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 in the version prior to Regulation (EU) 2024/2822 – No individual character – Article 6 of Regulation No 6/2002. — Case T-228/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Crocs contro la decisione EUIPO che aveva dichiarato nullo il design registrato di un clog per difetto di carattere individuale. La Corte conferma che il grado di libertà del designer era elevato e che il cinturino posteriore del modello contestato non bastava a produrre un’impressione complessiva diversa rispetto al design anteriore. Vengono anche dichiarate inammissibili le conclusioni con cui il ricorrente chiedeva al Tribunale di rinviare la causa a EUIPO.
Marchio di design UE – invalidità per difetto di carattere individuale di un sabot/clog con cinturino posteriore; conferma della decisione EUIPO
La questione giuridica
Se il design registrato di un sabot/clog fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, alla luce del precedente design divulgato prima della data di priorità; in particolare, se il Tribunale dovesse censurare la valutazione della Commissione di ricorso sul grado di libertà del designer, sul peso del cinturino posteriore e sull’impressione d’insieme prodotta sui conoscitori informati.
Principio di diritto
Un design UE registrato è nullo per difetto di carattere individuale quando, tenuto conto del grado di libertà del designer e dell’impressione complessiva prodotta sul conoscitore informato, non si distingue in modo significativo da un design anteriore divulgato al pubblico; nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che il design del clog di Crocs, pur presentando un cinturino posteriore, produceva la stessa impressione d’insieme del design anteriore, poiché le somiglianze nelle forme essenziali, nella suola, nella punta arrotondata e nella disposizione dei fori e delle aperture superavano la differenza costituita dal cinturino, insufficiente a conferire individualità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2024/2822
Invalidità di un design UE per assenza di carattere individuale
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, decide in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Crocs, Inc. contro una decisione della Terza Commissione di ricorso EUIPO in materia di design comunitario/UE. La controversia riguarda un design registrato raffigurante un clog/sabot, dichiarato nullo su iniziativa di Gor Factory, SA per difetto di carattere individuale.
Fatti e procedimento amministrativo
Gor Factory aveva chiesto la declaratoria di nullità del design registrato, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6. Secondo il richiedente in nullità, il design di Crocs non si distingueva sufficientemente da un design anteriore relativo a un clog, già divulgato al pubblico prima della data di priorità del design contestato.
L’Invalidity Division aveva accolto la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato la nullità, ritenendo che il design contestato mancasse di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. La Commissione aveva inoltre ritenuto provata la divulgazione anteriore del design precedente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.
Domande formulate al Tribunale
Crocs chiedeva l’annullamento e la riforma della decisione impugnata, oppure in subordine l’annullamento con rinvio a EUIPO. Il Tribunale osserva tuttavia che non può impartire istruzioni a EUIPO di rinviare il fascicolo, poiché spetta all’Ufficio trarre le conseguenze delle sentenze dell’Unione ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 richiamato dalla giurisprudenza. Per tale ragione, la parte della domanda diretta al rinvio a EUIPO è dichiarata irricevibile per difetto di competenza.
Normativa applicata e metodo di valutazione
La pronuncia ruota attorno all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, che definisce il carattere individuale di un design registrato in base all’impressione complessiva prodotta sul conoscitore informato rispetto a qualsiasi design anteriore reso disponibile al pubblico prima della data di deposito o di priorità. L’articolo 6, paragrafo 2, impone inoltre di tenere conto del grado di libertà del designer.
Il Tribunale richiama la struttura in quattro fasi dell’esame del carattere individuale:
- individuazione del settore dei prodotti;
- identificazione del conoscitore informato e del suo livello di attenzione;
- valutazione del grado di libertà del designer;
- confronto sintetico delle impressioni complessive dei design in conflitto.
Valutazione del grado di libertà del designer
Crocs contestava la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui il designer di clogs disponeva di un grado di libertà elevato. Il Tribunale respinge la censura: osserva che, pur esistendo vincoli funzionali legati all’ergonomia del piede, alla robustezza della suola e alla copertura superiore, restava un ampio spazio creativo per forma, materiale, colore, motivi decorativi, numero e posizione dei fori e dei tagli.
Il fatto che alcuni elementi siano “tipici” o ricorrenti nei clogs non riduce di per sé la libertà del designer, se sussiste ancora un margine significativo di varianti nelle forme e nella disposizione degli elementi. La Commissione di ricorso ha quindi correttamente qualificato come elevato il grado di libertà creativa.
Confronto dell’impressione complessiva
Nel confronto tra i design, la Commissione di ricorso aveva rilevato una forte somiglianza: stessa forma generale, suola spessa, punta arrotondata/chiusa, disposizione identica dei fori circolari sulla tomaia e dei tagli trapezoidali sul fronte e sui lati. L’unica differenza era il cinturino posteriore del design contestato.
Il Tribunale conferma che il confronto deve essere sintetico, riguardare i design come registrati e non può ridursi a un elenco analitico di somiglianze e differenze. Ricorda inoltre che differenze marginali o poco marcate non sono sufficienti a spezzare l’impressione di déjà vu, specie quando il grado di libertà del designer è alto.
Il cinturino posteriore e la sua incidenza limitata
Crocs sosteneva che il cinturino posteriore fosse l’elemento più caratterizzante del design e che la Commissione di ricorso ne avesse sottovalutato l’importanza funzionale ed estetica. Il Tribunale respinge anche questa doglianza: il cinturino è certamente visibile, ma rimane un elemento accessorio rispetto alla forma complessiva del clog. Può essere percepito come una variazione minore dello stesso modello, non come un tratto idoneo a conferire una diversa impressione complessiva.
Il Tribunale aggiunge che il carattere “iconico” o il successo commerciale del prodotto non sono criteri rilevanti ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Neppure il richiamo a una decisione dell’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti può incidere, perché la tutela dei design UE è un sistema autonomo, valutato esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il singolo motivo dedotto da Crocs e, di conseguenza, respinge il ricorso nella sua integralità. Crocs è condannata alle spese sostenute da Gor Factory; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché la richiesta di condanna alle spese era formulata solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, un design registrato non ha carattere individuale quando, pur considerata la libertà creativa del designer, l’impressione complessiva che produce sul conoscitore informato non differisce da quella del design anteriore; una variazione accessoria, come un cinturino posteriore in un clog, non basta a creare un’impressione d’insieme diversa se il resto della configurazione è sostanzialmente identico.
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